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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1385/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28.11.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.06.2024 da , rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti ROBERTA FIORITO e ZACCARO CIRO presso cui è elettivamente domiciliato e , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_2 avv.ti NUNZIO MAZZOCCHI e ANNA DARIA PROVITERA, presso cui è elettivamente domiciliata, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14.02.2025, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 10.01.2025; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
2
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Caserta.
2. Confermare che signor continuerà ad abitare nell'appartamento di Caserta, Corso Trieste n. Parte_1
214 in virtù del contratto di locazione a sé intestato esclusivamente.
3. Confermare che la predetta signora si è impegnata a ricercare una abitazione adeguata alle sue esigenze Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente atto, riservandosi quindi la possibilità di anticipare il termine di rilascio dell'appartamento di Corso Trieste n. 214.
4. Confermare che la signora si è impegnata a lasciare il suddetto appartamento entro 120 giorni Parte_2 dalla data di deposito della separazione.
5. Confermare che i tre gatti sono di proprietà della signora e vengono pertanto ad essa assegnati. Parte_2
La signora provvederà direttamente e in via esclusiva a loro mantenimento e dichiara che nulla Parte_2 ha a pretendere, dal coniuge, per il loro mantenimento
6. Confermare che la signora all'atto del rilascio della casa coniugale porterà con sé tutti i suoi beni Parte_2 personali. I beni acquistati in comune tra i coniugi saranno equamente divisi.
7. Confermare che il trasloco nella nuova abitazione della signora avverrà a sue spese. PARTE Parte_2
ECONOMICA 1) I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa. 2) Posto che i coniugi sono soci della con sede in Napoli, via Santa Lucia 123, P.I. hanno ritenuto necessario CP_1 P.IVA_1 regolare definitivamente tale rapporto patrimoniale con la richiesta di separazione con congiunta domanda di divorzio. Confermare l'accordo delle parti inerente la vendita della quota societaria della signora Parte_2 in favore del sig. alle seguenti condizioni: -la signora cede l'intera sua quota Parte_1 Parte_2 di pari al 32,5% al signor -Il sig. acquisisce la quota del CP_1 Parte_1 Parte_1
32,5% della signora obbligandosi a corrisponderle un corrispettivo pari a euro 90.000,00 Parte_2
(euronovantamila/00) in rate mensili di euro 1.500,00 senza interessi e rivalutazione.
8. Confermare della seguente condizione già posta nell'atto di separazione: La cessione dell'intera quota della signora in favore del coniuge è esente da imposta così come previsto dall'art. 19 della legge Parte_2
74/1987 e ribadita con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26363/22 (vedasi anche CTR Lazio n.
4260/21).
9. Confermare che le parti convengono che con la cessione della quota, il sig. garantirà e solleverà Parte_1 la signora da ogni pregiudizio derivante da eventuale responsabilità insita nella società a stretta Parte_2 base associativa. Eventuali pregiudizi di carattere fiscale, lavoristico, creditizio nei confronti di chiunque, relativi al periodo di partecipazione societaria, della signora saranno sostenuti esclusivamente dal sig. Parte_2
Parte_1 3
10. Confermare che con il trasferimento della sua quota societaria per l'importo di euro 90.000,00 (una tantum), la signora non ha null'altra richiesta nei confronti del coniuge Parte_2 Parte_1
11. Confermare che con la cessione della quota, la signora cesserà la qualità di socio lavoratore e Parte_2 provvederà alla cancellazione della sua relativa posizione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(gestione commercianti). rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO il 27.05.2016 da Parte_1
, nato l'[...] in [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
04.06.1975 alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1385/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28.11.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.06.2024 da , rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti ROBERTA FIORITO e ZACCARO CIRO presso cui è elettivamente domiciliato e , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_2 avv.ti NUNZIO MAZZOCCHI e ANNA DARIA PROVITERA, presso cui è elettivamente domiciliata, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14.02.2025, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 10.01.2025; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
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ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Caserta.
2. Confermare che signor continuerà ad abitare nell'appartamento di Caserta, Corso Trieste n. Parte_1
214 in virtù del contratto di locazione a sé intestato esclusivamente.
3. Confermare che la predetta signora si è impegnata a ricercare una abitazione adeguata alle sue esigenze Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente atto, riservandosi quindi la possibilità di anticipare il termine di rilascio dell'appartamento di Corso Trieste n. 214.
4. Confermare che la signora si è impegnata a lasciare il suddetto appartamento entro 120 giorni Parte_2 dalla data di deposito della separazione.
5. Confermare che i tre gatti sono di proprietà della signora e vengono pertanto ad essa assegnati. Parte_2
La signora provvederà direttamente e in via esclusiva a loro mantenimento e dichiara che nulla Parte_2 ha a pretendere, dal coniuge, per il loro mantenimento
6. Confermare che la signora all'atto del rilascio della casa coniugale porterà con sé tutti i suoi beni Parte_2 personali. I beni acquistati in comune tra i coniugi saranno equamente divisi.
7. Confermare che il trasloco nella nuova abitazione della signora avverrà a sue spese. PARTE Parte_2
ECONOMICA 1) I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa. 2) Posto che i coniugi sono soci della con sede in Napoli, via Santa Lucia 123, P.I. hanno ritenuto necessario CP_1 P.IVA_1 regolare definitivamente tale rapporto patrimoniale con la richiesta di separazione con congiunta domanda di divorzio. Confermare l'accordo delle parti inerente la vendita della quota societaria della signora Parte_2 in favore del sig. alle seguenti condizioni: -la signora cede l'intera sua quota Parte_1 Parte_2 di pari al 32,5% al signor -Il sig. acquisisce la quota del CP_1 Parte_1 Parte_1
32,5% della signora obbligandosi a corrisponderle un corrispettivo pari a euro 90.000,00 Parte_2
(euronovantamila/00) in rate mensili di euro 1.500,00 senza interessi e rivalutazione.
8. Confermare della seguente condizione già posta nell'atto di separazione: La cessione dell'intera quota della signora in favore del coniuge è esente da imposta così come previsto dall'art. 19 della legge Parte_2
74/1987 e ribadita con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26363/22 (vedasi anche CTR Lazio n.
4260/21).
9. Confermare che le parti convengono che con la cessione della quota, il sig. garantirà e solleverà Parte_1 la signora da ogni pregiudizio derivante da eventuale responsabilità insita nella società a stretta Parte_2 base associativa. Eventuali pregiudizi di carattere fiscale, lavoristico, creditizio nei confronti di chiunque, relativi al periodo di partecipazione societaria, della signora saranno sostenuti esclusivamente dal sig. Parte_2
Parte_1 3
10. Confermare che con il trasferimento della sua quota societaria per l'importo di euro 90.000,00 (una tantum), la signora non ha null'altra richiesta nei confronti del coniuge Parte_2 Parte_1
11. Confermare che con la cessione della quota, la signora cesserà la qualità di socio lavoratore e Parte_2 provvederà alla cancellazione della sua relativa posizione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(gestione commercianti). rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO il 27.05.2016 da Parte_1
, nato l'[...] in [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
04.06.1975 alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese