TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 828
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Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria

    La configurazione dei lotti da parte della Stazione Appaltante è una scelta discrezionale e non sindacabile se non per macroscopica illogicità. Nel caso di specie, la scelta di accorpare le SCIG in un unico lotto è ragionevole per garantire la disponibilità dei farmaci, prevenendo il rischio di carenze. Le differenze tra i farmaci non sono tali da compromettere sicurezza ed efficacia, e il modello di accordo quadro multi-aggiudicatario salvaguarda la libertà prescrittiva del medico e la continuità terapeutica.

  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria (in subordine)

    La disposizione invocata (art. 15, comma 11 quater, D.L. 95/2012) si applica solo ai farmaci biosimilari, non a quelli in questione. L'art. 59 del D.Lgs 36/2023, che prevede percentuali di affidamento, è stato applicato correttamente per assicurare remuneratività ai contraenti. Il diritto alla salute non impone al SSR di fornire tutti i prodotti esistenti sul mercato, ma garantisce la prescrizione funzionale alla necessità terapeutica, bilanciando costi e benefici.

  • Rigettato
    Illegittimità rispetto ai motivi del ricorso introduttivo

    Le censure sono state rigettate nel merito nel trattare il ricorso introduttivo, pertanto anche i motivi aggiunti che ripropongono le stesse doglianze sono infondati.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno ingiusto

    Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito, anche la domanda di risarcimento del danno è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 828
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 828
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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