CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920239001987072/000 notificata a mezzo pec il 26/07/2023, 12:05 con cui AD intima il pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.641,81. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Vibo Valentia, con atto di controdeduzioni.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso tenendo conto della produzione di DER che dimostrava la legittimità della notificazione degli atti prodromici e quindi la mancata prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione presentava appello il contribuente,
Si costituiva AD
L'appello non è fondato.
Invero si fonda sulla inammissibilità della tardiva produzione documentale di AD.
Orbene anche volendo condividere le ragioni del gravme non puo' tenersi conto del fatto che la documentazione inutilizzabile in primo grado deve essere considerata in appello. Infatti, la Corte
Costituzionale con sentenza numero 36 del 2025 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui vieta la produzione di nuovi documenti in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del 2024. Ma allora quanto non doveva essere considerato in primo grado deve essere considerato in appello per cui è dimostrata la notificazione legittima e tempestiva degli atti prodromici che hanno scongiurato la prescrizione. Considerata la produzione che è utilizzabile solo in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, SPESE COMPENSATE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239001987072000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000443505000 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920239001987072/000 notificata a mezzo pec il 26/07/2023, 12:05 con cui AD intima il pagamento dell'importo complessivo di
€ 10.641,81. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Vibo Valentia, con atto di controdeduzioni.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso tenendo conto della produzione di DER che dimostrava la legittimità della notificazione degli atti prodromici e quindi la mancata prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione presentava appello il contribuente,
Si costituiva AD
L'appello non è fondato.
Invero si fonda sulla inammissibilità della tardiva produzione documentale di AD.
Orbene anche volendo condividere le ragioni del gravme non puo' tenersi conto del fatto che la documentazione inutilizzabile in primo grado deve essere considerata in appello. Infatti, la Corte
Costituzionale con sentenza numero 36 del 2025 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui vieta la produzione di nuovi documenti in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del 2024. Ma allora quanto non doveva essere considerato in primo grado deve essere considerato in appello per cui è dimostrata la notificazione legittima e tempestiva degli atti prodromici che hanno scongiurato la prescrizione. Considerata la produzione che è utilizzabile solo in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, SPESE COMPENSATE