TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 792
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo ordinario e dei principi euro-unitari

    Il Tribunale ritiene che il datore di lavoro debba dimostrare di aver sollecitato il lavoratore a fruire delle ferie e di averlo avvisato del rischio di perderle. L'Amministrazione non ha fornito prova di aver assunto un contegno positivo in tal senso, né che il ricorrente abbia posto in essere una condotta scientemente volta all'accumulo delle ferie o che fosse in condizione di fruirle dopo essere stato invitato a presentare specifica richiesta. Pertanto, il diniego è illegittimo.

  • Accolto
    Accertamento del diritto alla monetizzazione

    Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo per l'Amministrazione resistente di riconoscere al ricorrente la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per l'anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni.

  • Accolto
    Condanna al pagamento

    Il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per l'anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 792
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 792
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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