Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2025, proposto da
IO RI Di DI, rappresentato e difeso dagli avvocati IO NC Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 0015887 del 18.03.2025, notificato al ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Ragusa - Ufficio Amministrativo Contabile ha denegato parzialmente la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito dall’istante limitatamente all’anno 2022;
2) ove occorra, del preavviso di diniego parziale prot. n. 919 dell’8.01.2025 e di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell’atto di diniego e nello stesso preavviso di diniego, ove ritenuti lesivi, nonché di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite,
e per l’accertamento
del proprio diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito con riferimento all’anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni,
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata a corrispondere quanto dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IO RI Di DI, Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza dal 25.06.2024, ha presentato istanza per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito negli anni 2022 (n. 43 giorni) e 2023 (n. 45 giorni), nonché di ogni altro diritto previsto e spettante ex lege sino al 24.06.2024.
Con nota prot. 0000919 dell’8.01.2025 la Questura di Ragusa - Ufficio Amministrativo Contabile ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza, rilevando che, con riferimento al congedo ordinario non fruito nell’anno 2022, “ non risulta l’atto formale di rinvio all’anno 2023 avente data certa ”.
A seguito di articolate osservazioni presentate dall’istante, con provvedimento prot. n. 0015887 del 18.03.2025 l’Amministrazione ha escluso la monetizzazione delle ferie relative all’anno 2022, pari a n. 43 giorni, in quanto queste non risulterebbero “... oggetto di richiesta di fruizione né di rinvio, secondo le disposizioni di legge in materia di riporto, e come tali dovevano essere fruite nell’anno di maturazione avendo avuto l’interessato la possibilità di farlo. In altri termini, l’assenza di una formale richiesta di rinvio delle ferie all’anno successivo per le motivate esigenze di servizio fa venire meno il presupposto per ottenere una deroga al divieto di monetizzazione, allorquando nel corso del 2023 la sopravvenuta malattia, continuata fino alla cessazione del servizio, non ne ha consentito il godimento ”.
2. Con ricorso notificato in data 26.03.2025 e depositato in pari data il sig. Di DI ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 0015887 del 18.03.2025, notificato al ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Ragusa - Ufficio Amministrativo Contabile ha denegato parzialmente la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito dall’istante limitatamente all’anno 2022; 2) ove occorra, il preavviso di diniego parziale prot. n. 919 dell’8.01.2025 e tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell’atto di diniego e nel preavviso di diniego, ove ritenuti lesivi, nonché tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito con riferimento all’anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni, e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere quanto dovuto.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 395 del 31.07.1995; violazione e falsa applicazione dei principi euro-unitari dettati dalla C.G.U.E.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità; difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della L. 241/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente, stereotipata e generica, nonché per omesso esame delle censure dedotte nelle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 .
2.1. La parte rileva che la monetizzazione del congedo ordinario non fruito non possa essere subordinata alla presentazione di un atto formale di rinvio da parte del dipendente, alla luce di quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e nazionale di riferimento, secondo cui spetterebbe al datore di lavoro sollecitare il lavoratore con la massima diligenza a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderne il godimento nonchè di non poter beneficiare di un'indennità economica sostitutiva.
Viene altresì evidenziato che l’Amministrazione sarebbe venuta meno al proprio onere probatorio di dimostrare:
(i) che il dipendente abbia tenuto una condotta preordinata all'accumulo delle ferie ai fini della loro monetizzazione;
(ii) di aver posto il ricorrente in condizione di poter fruire del periodo di congedo.
3. Il Ministero dell’Interno – Questura di Ragusa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 31.03.2025.
4. Con memoria del 3.02.2026 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, declinando ulteriormente le proprie doglianze.
5. Con memoria del 6.02.2026 il Ministero dell’Interno ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare, che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18.01.2024 – citata dalla stessa parte che ricorre in giudizio nell’ambito dell’articolazione della propria domanda processuale – non risulterebbe pacificamente applicabile alle ipotesi in cui le ferie oggetto della richiesta di monetizzazione siano maturate in data anteriore alla sentenza stessa, ossia in un periodo caratterizzato da un orientamento giurisprudenziale consolidato volto ad escludere tale monetizzazione al di fuori delle ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie risulti dipendente da cause non imputabili al lavoratore.
Si osserva, al riguardo, che la portata retroattiva delle pronunce della C.G.U.E., sebbene pacificamente ammessa, nel nostro ordinamento, anche dalla Corte Costituzionale, necessiti di essere circoscritta – mediante la modulazione dei relativi effetti – laddove esse pongano, come nel caso di specie, nuovi obblighi di condotta, incontrando un limite nelle esigenze di certezza del diritto e dei rapporti giuridici, soprattutto con riferimento ai rapporti di durata, come quello di impiego, in cui le prestazioni poste dall’ordinamento giuridico a carico delle parti (lavoratore e datore di lavoro) si protraggono nel tempo.
6. Con memoria di replica del 17.02.2026 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglienze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica dell’11.03.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Il ricorso è da ritenersi fondato alla luce dei quanto di seguito esposto e considerato.
8.1. È utile, a fini di inquadramento sistematico, riportare preliminarmente la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza intervenuta nel tempo a regolarne la sua applicazione.
L'art. 14 del D.P.R. n. 395 del 1997, rubricato “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza” , dispone:
- al comma 7, che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile” ;
- al comma 8, che “Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, (…) ” ;
- al comma 9, che “ Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo ”;
- al comma 10, che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza” ;
- al comma 14, che “fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso” .
L'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 1999 ( “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999” ), prevede che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” .
Il D.P.R. n. 170 del 2007 ( “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 ” ) , prevede, all'art. 29, comma 1, che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza” .
Tali disposizioni sono state interessate dal divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012 n. 135), secondo cui “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ”.
Tale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 95 del 6.05.2016, ne ha escluso l’illegittimità costituzionale favorendone un’interpretazione conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro.
Il Giudice delle Leggi, nello specifico, ha evidenziato che il divieto di monetizzazione non operi nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento delle ferie sia dovuto a cause non imputabili al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile, essendo invece il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riconducibile a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età, che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rilevato, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-341/15), che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute (par. 25 della pronuncia); in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria; l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato. Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore il quale non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato (par. 26-28). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia” (par. 30).
Sulla scorta di tale quadro di riferimento, la giurisprudenza amministrativa nazionale ha ritenuto, a lungo, che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trovasse applicazione esclusivamente nei casi in cui il mancato godimento dipendesse da cause non imputabili al lavoratore.
Si è pertanto osservato che, in mancanza di un'esplicita richiesta da parte del lavoratore, difettasse la sussistenza di un “impedimento” alla fruizione del riposo indipendente dalla sua volontà, restando preclusa la possibilità di riconoscergli un trattamento economico “sostitutivo” .
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute è stato considerato inoperante, quindi, laddove il loro mancato godimento dipendesse da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi, invece, ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente avesse avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I; n. 362 del 29 marzo 2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 728 del 22 luglio 2022; T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 682 del 20 luglio 2022).
Nei medesimi termini si è espresso anche il C.G.A.R.S, il quale, con sentenza n. 745 del 31.10.2023, ha escluso l’obbligo di pagamento delle ferie non dovute dopo che era stata accertata “l'insussistenza di cause di servizio o di salute oggettivamente impeditive alla fruizione del congedo non dipendenti dalla volontà dell'odierno appellante” , il quale “ben avrebbe potuto chiedere di fruire dei 73 giorni di riposo feriale maturato e non goduto; invero lo stesso ha preferito ripresentare la domanda di congedo con una tempistica incompatibile con la fruizione del periodo di ferie maturato in pregresso” .
Anche questo Tribunale amministrativo regionale si è espresso nei medesimi termini, rilevando – dopo aver richiamato l’orientamento secondo cui “ il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne ” (Cons. Stato, sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047) – che “... nel caso di specie, non risulta che l’odierno ricorrente abbia formulato negli anni 2019 e 2020 istanza per il godimento delle ferie, e soprattutto non risulta che tali istanze siano state respinte dall’amministrazione con atto formale richiamante improrogabili esigenze di servizio, (...) Deve quindi ritenersi, come sostenuto dall’amministrazione, che il ricorrente abbia omesso di richiedere il collocamento in congedo ordinario per gli anni 2019-2020 sulla base di una propria scelta consapevole e volontaria, mancando agli atti la prova concreta dell’impossibilità del mancato godimento delle ferie per fatto non imputabile al ricorrente ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 26 giugno 2023 n. 1988).
8.2. Tale indirizzo pretorio, ad avviso del Collegio, merita di essere rivisitato alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. I – 18/1/2024 n. 218/2, la quale ha affermato, in materia, i seguenti principi:
(i) “...gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54)” (par. 47);
(ii) “Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56)” (par. 48);
(iii) “... il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)” (par. 49 e 50).
Dal tenore della pronuncia in commento si desume, in modo chiaro, che il datore di lavoro sia chiamato con la massima diligenza a sollecitare il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter neppure beneficiare di un’indennità finanziaria sostitutiva. È dunque “... necessario un comportamento fattivo, anche accompagnato da atti formali, idoneo a rendere edotto il dipendente dell’esistenza delle regole suddette: incombe, in definitiva, al datore l’onere di dimostrare di aver divulgato informazioni idonee (chiare e complete) al riguardo ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1756, che richiama Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2024 n. 1480).
Tale impostazione, peraltro, è stata già affermata, prima della predetta pronuncia della C.G.U.E., dalla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che “... la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ” (cfr. Cass. civ., 27 novembre 2023, n. 32807, che cita, a sua volta, Cass. civ., 8 luglio 2022, n. 21780).
Posto che il diritto alle ferie è correlato all'espletamento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare di avere messo in condizione il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale l'interessato avrebbe dovuto usufruirne, in mancanza essendo tenuto a corrispondere la menzionata indennità (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – ordinanza 11/7/2023 n. 19659; cfr. anche Corte di Cassazione, sez. Lavoro – 4/4/2024 n. 8926).
La recente giurisprudenza amministrativa, facendo propri tali principi, ha affermato che “... alla luce dei principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore ed è un diritto irrinunciabile per il lavoratore, è il datore stesso che ha l’onere di provare l’adempimento, ovvero l’offerta di adempimento, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., e dunque spetta a quest’ultimo, per potersi sottrarre legittimamente alla monetizzazione delle ferie non godute, dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 c.c .” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2024, n. 171).
8.3. Ebbene, applicando i menzionati principi al caso di specie, si osserva che:
(i) mediante il provvedimento di diniego impugnato l’Amministrazione resistente si è limitata a evidenziare che “... non ricorrono i presupposti per la monetizzazione delle ferie relative al 2022 (...)” alla luce della “... assenza di una formale richiesta di rinvio delle ferie all’anno successivo per le motivate esigenze di servizio ”;
(ii) non viene data prova che il “datore di lavoro” abbia assunto un contegno positivo, ossia che vi sia stata un’offerta di “... un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 c.c .”
(iii) né l’Amministrazione ha dimostrato che il ricorrente abbia posto in essere una condotta scientemente volta all'accumulo delle ferie ai fini della loro monetizzazione o, ancora, che lo stesso fosse in condizione di poter fruire le ferie e non lo abbia fatto dopo essere stato invitato a presentare specifica richiesta.
Ne consegue che il diniego per cui è causa debba ritenersi illegittimo, in quanto contrario al quadro normativo di riferimento, come interpretato alla luce della recente giurisprudenza sovranazionale e nazionale a cui il Collegio intende aderire.
8.4. Non colgono nel segno, sotto tale profilo, le controdeduzioni dell’Amministrazione resistente, secondo cui questo Collegio sarebbe chiamato, per ragioni di certezza del diritto e dei rapporti giuridici, a modulare gli effetti della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Come è noto, “ Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale e i principi di diritto dalle stesse affermati hanno effetti vincolanti per i giudici interni, atteso che l’art. 267 TFUE conferisce alla Corte medesima il ruolo di interpretazione del diritto dell’Unione, affinché lo stesso riceva uniforme applicazione in tutti i paesi membri ” (Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2024, n. 171), incontrando il solo limite dei c.d. rapporti esauriti.
Tali pronunce, inoltre, hanno - di regola - efficacia retroattiva, in quanto aventi carattere dichiarativo, ossia di accertamento del significato da attribuire ad una norma fin dalla sua entrata in vigore. Esse, pertanto, producono i loro effetti anche sui rapporti posti in essere prima della loro emanazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dispone, per vero, del potere di limitare nel tempo la portata delle proprie pronunce, attribuendo alle stesse efficacia ex nunc . Trattasi di un potere non espressamente attribuito dai Trattati con riferimento alle questioni di interpretazione, ma contemplato solo rispetto ai giudizi sulla validità di atti europei. Infatti, l’art. 264, par. 2, del T.F.U.E. stabilisce che la Corte può, “ ove lo reputi necessario ”, precisare quali effetti dell’atto annullato debbano considerarsi definitivi.
Sebbene il potere di limitare gli effetti temporali delle proprie pronunce risulti fondamentale per assicurare un equilibrio tra contrapposte esigenze (tutela giurisdizionale effettiva dei diritti violati in seguito all’erronea applicazione del diritto europeo, da un lato, e tutela del legittimo affidamento circa l’esistenza e la validità di un certo assetto normativo, dall’altro lato), la Corte vi ha fatto ricorso in ipotesi eccezionali, ove, peraltro, ne abbia fatto specifica richiesta il giudice nazionale del rinvio, ricorrendo alla modulazione degli effetti delle pronuncia, di regola, nella medesima sentenza che interpreta la norma.
La modulazione degli effetti nel tempo di una pronuncia di tale Giudice sovranazionale costituisce, pertanto, una prerogativa esclusiva della Corte di Giustizia; ove – come avvenuto nel caso della sentenza resa della Corte di Giustizia del 18/1/2024 n. 218/2 – tale modulazione non sia stata operata, il giudice nazionale non dispone del potere di ricorrervi motu proprio , disponendo, quale unico strumento processuale, del potere di promuovere un nuovo rinvio pregiudiziale.
Sul punto la stessa C.G.U.E. osserva che i giudizi nazionali, in virtù della cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 T.F.U.E., possono “... rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la controversia di cui sono investiti, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ” (v., in tal senso, Hoffamnn-La Roche, C-261/21, sentenza del 7 luglio 2022, che richiama, a sua volta, la sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19).
9. Per quanto sopra esposto il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’Amministrazione resistente di riconoscere al ricorrente la monetizzazione del congedo ordinario non fruito con riferimento all’anno 2022, corrispondente a n. 43 giorni.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e condanna l’Amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per l’anno 2022 come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC ER | OR EN |
IL SEGRETARIO