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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 27/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Caltanissetta
elettivamente domiciliata presso Email_2 LI ST PA - 09982061005
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010792624000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
Richieste delle parti: Ricorrente:
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero la nullità, ovvero l'inefficacia, ovvero, comunque l'illegittimità della cartella di pagamento n. 292 2023
00107926 24 000 e del ruolo su cui essa si fonda dato l'avvenuto pagamento da parte del
Ricorrente_1sig. effettuato in data 22 marzo 2019 e pertanto illegittimamente azionata;
1 2. accertare e riconoscere in favore del sig. Ricorrente_1 il risarcimento dei danni subìti a causa della temerarietà dell'azione esecutiva introitata ai sensi dell'art. 96 Cpc;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 Cpc.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: In via preliminare: dichiarare la cessata materia del contendere.
In via principale: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva.
LI ST PA: Statuire la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) in relazione all'omesso pagamento di contributo unificato richiesto dal Giudice di Pace di Gela.
LI ST PA e l'DE hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Prima di esaminare il merito del ricorso, vanno esposte le ragioni per le quali questo giudice ritiene di dover disattendere l'istanza, datata 19 gennaio 2026 e depositata in pari data, con la quale il ricorrente ha chiesto un «differimento della trattazione ad altra udienza disponibile, da espletarsi con modalità telematica».
Invero, nella terza pagina dell'atto introduttivo del giudizio (datato 24 aprile 2024 e depositato – come detto – il successivo giorno 29) si legge quanto segue: «Si chiede sin
d'ora la trattazione dell'udienza attraverso la modalità cartolare, rinunciando alla pubblica udienza».
Solo con istanza depositata il 14 di questo mese il ricorrente ha chiesto «la trattazione telematica dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2026 ore 9.30 e/o in subordine il differimento della trattazione ad altra udienza disponibile da espletarsi sempre con la
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024 suddetta modalità telematica».
Ora, il 1° comma dell'art. 33 Dlgs 546/1992 dispone quanto segue: «La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione».
Dunque, l'istanza in questione è inammissibile per due ragioni:
- la prima: perché contenuta in una memoria (quella datata 14 gennaio 2026) depositata oltre il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, stabilito dal 2° comma dell'art. 32 Dlgs 546/1992 (tale termine era scaduto il 9 gennaio);
- la seconda: perché non v'è prova che la stessa sia stata notificata alle altre parti costituite.
3. Può, dunque, passarsi al merito dell'impugnazione, con il cui unico motivo il ricorrente deduce che «l'impugnata cartella risulta essere carente dei presupposti di legge per avvenuto pagamento» di quanto dovuto già il 22 marzo 2019.
3.1. Dal canto loro, tanto LI quanto l'DE hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché la prima ha provveduto a «emettere un provvedimento di discarico totale per la posizione in oggetto in data 10 maggio 2024»
(così la nota datata 10 maggio 2024, contenuta nel fascicolo di LI).
3.2. In ragione di quanto precede deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs
546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
4. Considerato, infine, che il ricorrente aveva effettuato il pagamento nel marzo 2019, e dunque ben cinque anni prima dell'emissione della cartella qui impugnata, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a
Difensore_1carico di LI, con distrazione in favore dell'avv. che ne ha fatto richiesta;
le stesse spese vanno invece compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'DE, avendo quest'ultima agito sulla scorta di quanto richiestole da LI. 4.1. Infine, non può accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc avanzata
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024 dal ricorrente, non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un danno patito dal ricorrente medesimo in conseguenza del comportamento processuale delle sue controparti (si confrontino Cass. 6637/1992, 13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di ST tributaria di primo di Caltanissetta dichiara estinto il giudizio;
condanna LI ST PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1; compensa interamente dette spese nei rapporti tra il ricorrente e l'DE.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AN LI CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
4 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Caltanissetta
elettivamente domiciliata presso Email_2 LI ST PA - 09982061005
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010792624000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
Richieste delle parti: Ricorrente:
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero la nullità, ovvero l'inefficacia, ovvero, comunque l'illegittimità della cartella di pagamento n. 292 2023
00107926 24 000 e del ruolo su cui essa si fonda dato l'avvenuto pagamento da parte del
Ricorrente_1sig. effettuato in data 22 marzo 2019 e pertanto illegittimamente azionata;
1 2. accertare e riconoscere in favore del sig. Ricorrente_1 il risarcimento dei danni subìti a causa della temerarietà dell'azione esecutiva introitata ai sensi dell'art. 96 Cpc;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 Cpc.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: In via preliminare: dichiarare la cessata materia del contendere.
In via principale: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva.
LI ST PA: Statuire la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) in relazione all'omesso pagamento di contributo unificato richiesto dal Giudice di Pace di Gela.
LI ST PA e l'DE hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Prima di esaminare il merito del ricorso, vanno esposte le ragioni per le quali questo giudice ritiene di dover disattendere l'istanza, datata 19 gennaio 2026 e depositata in pari data, con la quale il ricorrente ha chiesto un «differimento della trattazione ad altra udienza disponibile, da espletarsi con modalità telematica».
Invero, nella terza pagina dell'atto introduttivo del giudizio (datato 24 aprile 2024 e depositato – come detto – il successivo giorno 29) si legge quanto segue: «Si chiede sin
d'ora la trattazione dell'udienza attraverso la modalità cartolare, rinunciando alla pubblica udienza».
Solo con istanza depositata il 14 di questo mese il ricorrente ha chiesto «la trattazione telematica dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2026 ore 9.30 e/o in subordine il differimento della trattazione ad altra udienza disponibile da espletarsi sempre con la
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024 suddetta modalità telematica».
Ora, il 1° comma dell'art. 33 Dlgs 546/1992 dispone quanto segue: «La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione».
Dunque, l'istanza in questione è inammissibile per due ragioni:
- la prima: perché contenuta in una memoria (quella datata 14 gennaio 2026) depositata oltre il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, stabilito dal 2° comma dell'art. 32 Dlgs 546/1992 (tale termine era scaduto il 9 gennaio);
- la seconda: perché non v'è prova che la stessa sia stata notificata alle altre parti costituite.
3. Può, dunque, passarsi al merito dell'impugnazione, con il cui unico motivo il ricorrente deduce che «l'impugnata cartella risulta essere carente dei presupposti di legge per avvenuto pagamento» di quanto dovuto già il 22 marzo 2019.
3.1. Dal canto loro, tanto LI quanto l'DE hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché la prima ha provveduto a «emettere un provvedimento di discarico totale per la posizione in oggetto in data 10 maggio 2024»
(così la nota datata 10 maggio 2024, contenuta nel fascicolo di LI).
3.2. In ragione di quanto precede deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs
546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
4. Considerato, infine, che il ricorrente aveva effettuato il pagamento nel marzo 2019, e dunque ben cinque anni prima dell'emissione della cartella qui impugnata, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a
Difensore_1carico di LI, con distrazione in favore dell'avv. che ne ha fatto richiesta;
le stesse spese vanno invece compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'DE, avendo quest'ultima agito sulla scorta di quanto richiestole da LI. 4.1. Infine, non può accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc avanzata
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024 dal ricorrente, non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un danno patito dal ricorrente medesimo in conseguenza del comportamento processuale delle sue controparti (si confrontino Cass. 6637/1992, 13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di ST tributaria di primo di Caltanissetta dichiara estinto il giudizio;
condanna LI ST PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1; compensa interamente dette spese nei rapporti tra il ricorrente e l'DE.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AN LI CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
4 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 586/2024