Art. 3.
Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonche' le norme a tutela della salute e dell'ambiente.
Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.
In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del presidente della giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.
La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'arca localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sara' effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all' articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.
((Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori))
Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonche' le norme a tutela della salute e dell'ambiente.
Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.
In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del presidente della giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.
La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'arca localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sara' effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all' articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.
((Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori))