TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 523
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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Sentenza 5 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione del parere della Questura

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, poiché i provvedimenti si limitano a indicare il parere ostativo della Questura senza specificare gli elementi su cui si basa, né le ragioni giuridiche della sua formulazione. Il parere depositato in giudizio è parimenti generico e il certificato del casellario giudiziale non contiene reati ostativi per il datore di lavoro.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    Il Tribunale, rivalutando la questione, ha ritenuto fondata la censura. La revoca del nulla osta per lavoro irregolare è prevista solo per il lavoro stagionale dall'art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, mentre l'art. 22 d.lgs. n. 286/1998, applicabile al lavoro subordinato non stagionale, non contempla le irregolarità contributive come causa automatica di revoca. La diversa disciplina tra lavoro stagionale e non stagionale è giustificata dalla diversa natura dei rapporti e non solleva dubbi di legittimità costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 523
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 523
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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