CASS
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 10067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10067 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA ER, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocato dello Stato Antonio Trimboli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore. Avv. Antonio Vele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 , RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato LO CO avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della costituita parte civile Ministero della Economia e delle Finanze. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato LO CO che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 530 e 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo della evidenza dell'innocenza dell'imputato e di mancanza di prova a riguardo del reato ascrittogli. La sentenza di primo e secondo grado si fondano sulla dichiarazione generica e inattendibile di DI ZI, il quale avrebbe confidato al AR di aver dato al CO i 5mila euro e, inoltre, che il AR avrebbe visto il CO recarsi insieme al Leombruni recarsi presso gli uffici del DI ZI, mentre il AR afferma di non aver ricevuto alcuna confidenza dal DI per quanto attiene al sacco e di non aver visto quest'ultimo recarsi negli uffici, perché non conosce il CO. Inoltre, il DI non riconosce neppure il CO, non rappresenta alcuna pressione ricevuta da questi, non dichiara dove, come e quando avrebbe consegnato i 5.000 euro al CO. 2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine ai motivi nuovi presentati dalla difesa;
travisamento dei fatti e omessa valutazione delle prove. A tal riguardo il ricorso riporta dichiarazioni del AR (verbale del 7 luglio 2016 da pag. 15 a pag. 35), dichiarazioni di ZI DI (verbale 7 luglio 2016 pg. 51, 55, 56), dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria Angelini (verbale 22 settembre 2016, pg. 13), dichiarazioni di LA ZI (verbale 7 luglio 2016, pg. 35 e ss.), rimarcando l'inattendibilità e genericità delle dichiarazioni del DI ZI e la mancanza di riscontro alle sue dichiarazioni. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il P.g., la parte civile e la difesa dell'imputato hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per ragioni non consentite di valutazione in fatto della prova. 2. Costituisce condiviso orientamento quello secondo il quale, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu °culi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091). 3. A tal riguardo, mentre generica è la censura di omessa considerazione dei motivi nuovi solo genericamente evocati, la dedotta insufficienza probatoria delle dichiarazioni della parte offesa si scontra con l'opposta valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di DI ZI - essendosi dato conto della giustificata imperfezione del ricordo e delle amnesie oltreché della sua volontà di limitare le accuse nei confronti degli imputati - e del riscontro probatorio a tali dichiarazioni offerto dal complesso degli altri elementi probatori (segnalazione del curatore fallimentare e accertamenti bancari, testimonianze della figlia LA e del dipendente AR), così esulandosi del tutto dal richiamato limite cognitivo a base dell'apprezzamento richiesto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita che risulta equo determinare come in dispositivo. 777 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/02/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA ER, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocato dello Stato Antonio Trimboli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore. Avv. Antonio Vele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 , RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato LO CO avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della costituita parte civile Ministero della Economia e delle Finanze. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato LO CO che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 530 e 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo della evidenza dell'innocenza dell'imputato e di mancanza di prova a riguardo del reato ascrittogli. La sentenza di primo e secondo grado si fondano sulla dichiarazione generica e inattendibile di DI ZI, il quale avrebbe confidato al AR di aver dato al CO i 5mila euro e, inoltre, che il AR avrebbe visto il CO recarsi insieme al Leombruni recarsi presso gli uffici del DI ZI, mentre il AR afferma di non aver ricevuto alcuna confidenza dal DI per quanto attiene al sacco e di non aver visto quest'ultimo recarsi negli uffici, perché non conosce il CO. Inoltre, il DI non riconosce neppure il CO, non rappresenta alcuna pressione ricevuta da questi, non dichiara dove, come e quando avrebbe consegnato i 5.000 euro al CO. 2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine ai motivi nuovi presentati dalla difesa;
travisamento dei fatti e omessa valutazione delle prove. A tal riguardo il ricorso riporta dichiarazioni del AR (verbale del 7 luglio 2016 da pag. 15 a pag. 35), dichiarazioni di ZI DI (verbale 7 luglio 2016 pg. 51, 55, 56), dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria Angelini (verbale 22 settembre 2016, pg. 13), dichiarazioni di LA ZI (verbale 7 luglio 2016, pg. 35 e ss.), rimarcando l'inattendibilità e genericità delle dichiarazioni del DI ZI e la mancanza di riscontro alle sue dichiarazioni. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il P.g., la parte civile e la difesa dell'imputato hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per ragioni non consentite di valutazione in fatto della prova. 2. Costituisce condiviso orientamento quello secondo il quale, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu °culi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091). 3. A tal riguardo, mentre generica è la censura di omessa considerazione dei motivi nuovi solo genericamente evocati, la dedotta insufficienza probatoria delle dichiarazioni della parte offesa si scontra con l'opposta valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di DI ZI - essendosi dato conto della giustificata imperfezione del ricordo e delle amnesie oltreché della sua volontà di limitare le accuse nei confronti degli imputati - e del riscontro probatorio a tali dichiarazioni offerto dal complesso degli altri elementi probatori (segnalazione del curatore fallimentare e accertamenti bancari, testimonianze della figlia LA e del dipendente AR), così esulandosi del tutto dal richiamato limite cognitivo a base dell'apprezzamento richiesto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita che risulta equo determinare come in dispositivo. 777 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/02/2025.