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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1134/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROSSI ANGELA RITA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e , Parte_1 CP_1 contratto in Torino in data 11.06.2015 (trascritto in Torino - atto di matrimonio n. 00302, Uff. I, parte
I, anno 2015), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle opportune pagina 1 di 3 trascrizioni di legge con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/05/2025 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in TORINO il 11/06/2015, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 302, parte I, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che con ricorso depositato in data 29/12/2022 il signor chiedeva al Tribunale di Parte_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale di Torino nel procedimento di separazione giudiziale R.G 114/2023, in data
17/01/2024 ha pronunciato la sentenza n° 561/2024, pubblicata in data 26/01/2024 (doc n. 1);
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 02/10/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La presente domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
pagina 2 di 3 Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli, sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra in Parte_1 CP_1
TORINO il 11/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 302, parte I, dell'anno 2015;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1134/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROSSI ANGELA RITA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e , Parte_1 CP_1 contratto in Torino in data 11.06.2015 (trascritto in Torino - atto di matrimonio n. 00302, Uff. I, parte
I, anno 2015), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle opportune pagina 1 di 3 trascrizioni di legge con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/05/2025 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in TORINO il 11/06/2015, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 302, parte I, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che con ricorso depositato in data 29/12/2022 il signor chiedeva al Tribunale di Parte_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale di Torino nel procedimento di separazione giudiziale R.G 114/2023, in data
17/01/2024 ha pronunciato la sentenza n° 561/2024, pubblicata in data 26/01/2024 (doc n. 1);
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 02/10/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La presente domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
pagina 2 di 3 Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli, sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra in Parte_1 CP_1
TORINO il 11/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 302, parte I, dell'anno 2015;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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