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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 6817 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di ER ES in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23 aprile 2015 al 6 maggio 2015 nella forma della custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziato per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. 2. ES ER ricorre per cassazione censurando l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione in ordine agli artt. 274 e 280 cod. proc. pen. Il ricorrente premette di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. con originaria applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi aggravata con la misura della custodia cautelare in carcere in data 23 aprile 2015. Precisa che quest'ultima misura, poi sostituita con gli arresti domiciliari, è stata revocata all'udienza del 15 luglio 2015 su sollecitazione della difesa per intervenuta remissione di querela. Indica nella data del 23 aprile 2015 l'avvenuta remissione della querela, ossia la medesima data in cui è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, lamentando che il Tribunale di Foggia ha mantenuto la misura nei suoi confronti in assenza della condizione di procedibilità. Inizialmente il -tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca della misura, considerando la remissione innanzi alla polizia giudiziaria non idonea ma, successivamente, all'udienza del 15 luglio 2015 ha revocato la misura, ritenendo che la remissione effettuata dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria può considerarsi remissione processuale ex art. 612 bis, comma 4, cod. pen., idonea a estinguere il reato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia qualificato la fattispecie ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. senza confrontarsi con l'istanza in cui si sollecitava la riparazione per ingiusta detenzione per il mantenimento di una misura da considerarsi decaduta per la remissione della querela, ossia per un caso di ingiustizia formale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il giudice ha correttamente qualificato il caso come ipotesi di ingiustizia formale, negando il diritto alla riparazione in quanto la detenzione è derivata da un aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte. 3. La Corte ha, tuttavia, omesso di considerare che la remissione di querela è coeva all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per cui, sebbene la condotta ostativa sia stata correttamente valutata con riguardo all'applicazione della misura custodiale, una volta intervenuta la remissione di querela si sarebbe dovuta valutare la sussistenza o meno del diritto alla riparazione con riguardo al mantenimento della privazione della libertà personale. Su tale tema di giudizio l'ordinanza è del tutto silente. 4. Ne consegue l'annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Al giudice di rinvio è demandata, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 16 gennaio 2025 Il sigliere estensore Il Pi-esidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 6817 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di ER ES in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23 aprile 2015 al 6 maggio 2015 nella forma della custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziato per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. 2. ES ER ricorre per cassazione censurando l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione in ordine agli artt. 274 e 280 cod. proc. pen. Il ricorrente premette di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. con originaria applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi aggravata con la misura della custodia cautelare in carcere in data 23 aprile 2015. Precisa che quest'ultima misura, poi sostituita con gli arresti domiciliari, è stata revocata all'udienza del 15 luglio 2015 su sollecitazione della difesa per intervenuta remissione di querela. Indica nella data del 23 aprile 2015 l'avvenuta remissione della querela, ossia la medesima data in cui è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, lamentando che il Tribunale di Foggia ha mantenuto la misura nei suoi confronti in assenza della condizione di procedibilità. Inizialmente il -tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca della misura, considerando la remissione innanzi alla polizia giudiziaria non idonea ma, successivamente, all'udienza del 15 luglio 2015 ha revocato la misura, ritenendo che la remissione effettuata dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria può considerarsi remissione processuale ex art. 612 bis, comma 4, cod. pen., idonea a estinguere il reato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia qualificato la fattispecie ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. senza confrontarsi con l'istanza in cui si sollecitava la riparazione per ingiusta detenzione per il mantenimento di una misura da considerarsi decaduta per la remissione della querela, ossia per un caso di ingiustizia formale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il giudice ha correttamente qualificato il caso come ipotesi di ingiustizia formale, negando il diritto alla riparazione in quanto la detenzione è derivata da un aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte. 3. La Corte ha, tuttavia, omesso di considerare che la remissione di querela è coeva all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per cui, sebbene la condotta ostativa sia stata correttamente valutata con riguardo all'applicazione della misura custodiale, una volta intervenuta la remissione di querela si sarebbe dovuta valutare la sussistenza o meno del diritto alla riparazione con riguardo al mantenimento della privazione della libertà personale. Su tale tema di giudizio l'ordinanza è del tutto silente. 4. Ne consegue l'annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Al giudice di rinvio è demandata, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 16 gennaio 2025 Il sigliere estensore Il Pi-esidente