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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1988/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL IN, TO
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 230/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12995/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 Srl, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401424876 notificato in data 18 ottobre 2024, con il quale il Comune di Roma richiedeva il pagamento della TARI e del TEFA per le annualità 2018-2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
In primo luogo, lamentava un errore nella determinazione della superficie tassabile, poiché il Comune aveva calcolato l'imposta su 196 metri quadrati, attribuendoli interamente alla società, mentre dai contratti di locazione e dalla planimetria risultava che essa occupava soltanto 30 metri quadrati dell'immobile.
In secondo luogo, la società eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la TARI per il periodo 2018-2023 era già stata regolarmente pagata dalla società Società_1 Srl, avente sede nello stesso immobile.
La ricorrente formulava altresì istanza di sospensione dell'atto impugnato sostenendo che sussistessero sia il fumus boni iuris, desumibile dai vizi di legittimità sopra esposti, sia il periculum in mora, derivante dall'entità delle somme richieste e dal rischio di iscrizione di pregiudizievoli sui beni della società.
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in via subordinata, di disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nell'avviso di accertamento, con la conseguente rettifica dell'importo dovuto e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 15.12.2025 il Collegio rileva preliminarmente che la sospensiva non viene definita separatamente rispetto al merito, poiché si presenta manifestamente inammissibile per la sua genericità.
L'istanza, infatti, non allega né dimostra i presupposti richiesti dalla legge e, in particolare, non offre prova del periculum in mora.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 subordina la sospensione alla presenza di “gravi e fondati motivi”, ossia alla concomitanza di fumus boni iuris e periculum in mora. Pertanto, quando l'istanza cautelare si limita ad enunciare in modo apodittico o a riprodurre il contenuto della domanda principale, il giudice non è tenuto a rispettare il termine di trenta giorni previsto per la definizione autonoma della misura cautelare.
In assenza di allegazione dei presupposti, manca dunque una vera e propria sospensiva in senso tecnico e l'istanza, per la sua genericità, deve considerarsi inammissibile. Ne deriva che il giudice può rinviare ogni valutazione direttamente al merito, senza incorrere in alcuna violazione del termine legale(Corte Cassazione,
Sezione Tributaria, Sent. n. 16745/2023).
Nel merito la Corte osserva che il ricorso è fondato e come tale è meritevole di accoglimento. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, in particolare: contratti di locazione, planimetria e visura catastale, risulta che la Ricorrente_1 Srl occupa esclusivamente 30 mq dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1. L'avviso di accertamento impugnato ha invece determinato la TARI e il TEFA sulla base di una superficie pari a 193 mq attribuendola integralmente alla ricorrente, in evidente contrasto con i dati oggettivi risultanti dagli atti.
La società ha inoltre depositato la documentazione attestante che, per il medesimo immobile e per la medesima superficie di 30 mq, la TARI relativa alle annualità 2018-2023 risulta già regolarmente versata dalla società Società_1 Srl, avente sede nello stesso immobile. I pagamenti prodotti in atti coincidono con i dati catastali e con la superficie effettivamente occupata, confermando che il tributo è stato integralmente assolto dal diverso soggetto passivo per la medesima porzione immobiliare.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato risulta viziato sia per erronea determinazione della superficie tassabile, sia per duplicazione del prelievo in violazione del principio del divieto di doppia imposizione per il medesimo presupposto.
L'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a superare la prova documentale offerta dalla ricorrente, né ha contestato la riferibilità dei pagamenti effettuati da Società_1 Srl alla medesima unità immobiliare.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato, con correzione della superficie imponibile da 193 mq a
30 mq, corrispondente all'effettiva porzione occupata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge e al rimborso del
CUT a carico del Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di € 750,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
PP CC UI EL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL IN, TO
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 230/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424876 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12995/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 Srl, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401424876 notificato in data 18 ottobre 2024, con il quale il Comune di Roma richiedeva il pagamento della TARI e del TEFA per le annualità 2018-2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
In primo luogo, lamentava un errore nella determinazione della superficie tassabile, poiché il Comune aveva calcolato l'imposta su 196 metri quadrati, attribuendoli interamente alla società, mentre dai contratti di locazione e dalla planimetria risultava che essa occupava soltanto 30 metri quadrati dell'immobile.
In secondo luogo, la società eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la TARI per il periodo 2018-2023 era già stata regolarmente pagata dalla società Società_1 Srl, avente sede nello stesso immobile.
La ricorrente formulava altresì istanza di sospensione dell'atto impugnato sostenendo che sussistessero sia il fumus boni iuris, desumibile dai vizi di legittimità sopra esposti, sia il periculum in mora, derivante dall'entità delle somme richieste e dal rischio di iscrizione di pregiudizievoli sui beni della società.
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in via subordinata, di disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nell'avviso di accertamento, con la conseguente rettifica dell'importo dovuto e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 15.12.2025 il Collegio rileva preliminarmente che la sospensiva non viene definita separatamente rispetto al merito, poiché si presenta manifestamente inammissibile per la sua genericità.
L'istanza, infatti, non allega né dimostra i presupposti richiesti dalla legge e, in particolare, non offre prova del periculum in mora.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 subordina la sospensione alla presenza di “gravi e fondati motivi”, ossia alla concomitanza di fumus boni iuris e periculum in mora. Pertanto, quando l'istanza cautelare si limita ad enunciare in modo apodittico o a riprodurre il contenuto della domanda principale, il giudice non è tenuto a rispettare il termine di trenta giorni previsto per la definizione autonoma della misura cautelare.
In assenza di allegazione dei presupposti, manca dunque una vera e propria sospensiva in senso tecnico e l'istanza, per la sua genericità, deve considerarsi inammissibile. Ne deriva che il giudice può rinviare ogni valutazione direttamente al merito, senza incorrere in alcuna violazione del termine legale(Corte Cassazione,
Sezione Tributaria, Sent. n. 16745/2023).
Nel merito la Corte osserva che il ricorso è fondato e come tale è meritevole di accoglimento. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, in particolare: contratti di locazione, planimetria e visura catastale, risulta che la Ricorrente_1 Srl occupa esclusivamente 30 mq dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1. L'avviso di accertamento impugnato ha invece determinato la TARI e il TEFA sulla base di una superficie pari a 193 mq attribuendola integralmente alla ricorrente, in evidente contrasto con i dati oggettivi risultanti dagli atti.
La società ha inoltre depositato la documentazione attestante che, per il medesimo immobile e per la medesima superficie di 30 mq, la TARI relativa alle annualità 2018-2023 risulta già regolarmente versata dalla società Società_1 Srl, avente sede nello stesso immobile. I pagamenti prodotti in atti coincidono con i dati catastali e con la superficie effettivamente occupata, confermando che il tributo è stato integralmente assolto dal diverso soggetto passivo per la medesima porzione immobiliare.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato risulta viziato sia per erronea determinazione della superficie tassabile, sia per duplicazione del prelievo in violazione del principio del divieto di doppia imposizione per il medesimo presupposto.
L'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a superare la prova documentale offerta dalla ricorrente, né ha contestato la riferibilità dei pagamenti effettuati da Società_1 Srl alla medesima unità immobiliare.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato, con correzione della superficie imponibile da 193 mq a
30 mq, corrispondente all'effettiva porzione occupata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge e al rimborso del
CUT a carico del Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di € 750,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
PP CC UI EL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)