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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4269/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4025 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7625/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli scritti già depositati.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4269/2025 DR TI SR ha appellato la sentenza n. 533/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. 4025 - TARI per gli anni 2021 e 2022.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ha dedotto l'esclusione di mq 5.674 di celle frigorifere non produttive di rifiuti e lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, dando continuità a precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 267/2023 e n.131/2023), in quanto la determinazione della base imponibile era stata eseguita senza considerare le denunce del contribuente relative allo smaltimento autonomo e all'esenzione delle celle frigorifere, e ha rigettato l'eccezione del resistente sulla definitività degli atti di riscossione.
3.- Ha proposto appello DR TI SR per i seguenti motivi:
.- violazione delle norme sulla prova e sull'accertamento TARI.
.- errata considerazione della definitività degli atti tributari.
.- invio errato a precedenti giuridici non pertinenti.
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- Con il primo motivo, parte appellante ha dedotto l'errore del giudice di primo grado in tema di riparto dell'onere della prova.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento TARI n. 4025/2023 assumendo che
Andreani Tributi non avrebbe considerato le deduzioni della contribuente circa l'esistenza di aree
“improduttive di rifiuti urbani” (celle frigorifere), lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali e la rideterminazione delle superfici denunciata nel 2017 e nella variazione del 2021.
Tale impostazione non può essere condivisa. Secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti delle riduzioni o esenzioni TARI mentre all'ente impositore compete dimostrare i soli presupposti dell'obbligazione tributaria (detenzione/occupazione, superficie, tariffa).
La Suprema Corte ha più volte affermato che le deroghe e le riduzioni non operano automaticamente dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 8089/2020).
La norma pone una presunzione iuris tantum di produttività delle superfici, superabile solo mediante idonea prova contraria (Cass. n. 8014/2023).
La Corte di primo grado, invece, ha invertito il riparto, pretendendo che fosse la concessionaria ad escludere la sussistenza di circostanze che la contribuente non aveva provato, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La dichiarazione di variazione presentata nel 2021 da Resistente_1 non era idonea a giustificare automaticamente una riduzione della superficie tassabile.
La Cassazione, con orientamento costante, ha chiarito che la dichiarazione ai fini TARI non è una mera facoltà, ma una condizione necessaria per ottenere benefici (Cass. n. 9051/2023), non produce effetti retroattivi ed è soggetta a verifica dell'ente (Cass. n. 4602/2018; richiamata in Cass. n. 9051/2023), è condizione di procedibilità per poter dedurre in giudizio le superfici esenti (Cass. n. 9913/2023; Cass. nn.
7647/2018, 14037/2019, 19329/2019, 2900/2020, 16641/2022, 16022/2022, 2623/2023).
Nel caso in esame, la contribuente non ha individuato con precisione, né nella dichiarazione né in giudizio, le superfici da qualificare come improduttive, non ha allegato né piante quotate attendibili, né elementi tecnici verificabili ex art. 8 Regolamento TARI, non ha provato la destinazione esclusiva alla produzione di rifiuti speciali delle celle frigorifere.
Pertanto, la Corte di primo grado, valorizzando una dichiarazione incompleta e non verificata, si è posta in contrasto con la normativa e con l'orientamento vincolante della Cassazione.
La gravata sentenza ha ritenuto provato lo smaltimento autonomo benché non risultassero prodotti i MUD aggiornati né la documentazione contrattuale/fatture di smaltimento.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, anche se prodotta, non è di per sé sufficiente a provare lo smaltimento autonomo (Cass. n. 8754/2023; Cass. n. 15481/2019;
Cass. n. 10812/2016); occorre che la società dimostri puntualmente:
quali rifiuti speciali produce,
quali superfici siano a essi esclusivamente destinate,
quali contratti di smaltimento abbia stipulato,
quali quantità siano state avviate a recupero.
Nulla di tutto ciò è stato provato da Resistente_1.
La pronuncia di primo grado, pertanto, ha accolto le allegazioni della contribuente in totale assenza di prova, in aperta violazione dei principi sopra richiamati.
2. – Va accolto anche il motivo inerente l'errore del Giudice di prime cure che ha ritenuto impugnabile l'Avviso di Accertamento nonostante la definitività delle bollette TARI 2021-2022 di cui al gravato avviso.
La società Resistente_1 ha pagato solo parzialmente le bollette TARI senza impugnarle nei termini di legge. La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non è applicabile poiché la società non ha presentato ricorso contro le bollette.
La richiesta fiscale della parte attrice è, pertanto, legittima.
4. – Circa l'erroneo richiamo ai precedenti tra le parti (sentt. 131/2023 e 267/2023), la Corte di prime cure ha richiamato due precedenti tra le stesse parti ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendone la rilevanza nel caso odierno.
Il richiamo è erroneo per due ragioni:
.- le annualità erano diverse e riguardavano superfici completamente differenti (17.249 mq accertati vs 8.248 dichiarati), mentre la presente controversia ruota attorno alla dedotta riduzione a 1.792,30 mq per gli anni
2021–2022.
.- la giurisprudenza della Cassazione, anche recente, esclude l'efficacia del giudicato esterno tra periodi d'imposta differenti, salvo questioni che riguardino elementi “stabili” del rapporto tributario (Cass. n.
7475/2024; Cass. n. 15613/2024; Cass. n. 20301/2023).
Pertanto la Corte di primo grado ha erroneamente attribuito valore “continuativo” a precedenti privi di identità oggettiva.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4269/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4025 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7625/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli scritti già depositati.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4269/2025 DR TI SR ha appellato la sentenza n. 533/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. 4025 - TARI per gli anni 2021 e 2022.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ha dedotto l'esclusione di mq 5.674 di celle frigorifere non produttive di rifiuti e lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, dando continuità a precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 267/2023 e n.131/2023), in quanto la determinazione della base imponibile era stata eseguita senza considerare le denunce del contribuente relative allo smaltimento autonomo e all'esenzione delle celle frigorifere, e ha rigettato l'eccezione del resistente sulla definitività degli atti di riscossione.
3.- Ha proposto appello DR TI SR per i seguenti motivi:
.- violazione delle norme sulla prova e sull'accertamento TARI.
.- errata considerazione della definitività degli atti tributari.
.- invio errato a precedenti giuridici non pertinenti.
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- Con il primo motivo, parte appellante ha dedotto l'errore del giudice di primo grado in tema di riparto dell'onere della prova.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento TARI n. 4025/2023 assumendo che
Andreani Tributi non avrebbe considerato le deduzioni della contribuente circa l'esistenza di aree
“improduttive di rifiuti urbani” (celle frigorifere), lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali e la rideterminazione delle superfici denunciata nel 2017 e nella variazione del 2021.
Tale impostazione non può essere condivisa. Secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti delle riduzioni o esenzioni TARI mentre all'ente impositore compete dimostrare i soli presupposti dell'obbligazione tributaria (detenzione/occupazione, superficie, tariffa).
La Suprema Corte ha più volte affermato che le deroghe e le riduzioni non operano automaticamente dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 8089/2020).
La norma pone una presunzione iuris tantum di produttività delle superfici, superabile solo mediante idonea prova contraria (Cass. n. 8014/2023).
La Corte di primo grado, invece, ha invertito il riparto, pretendendo che fosse la concessionaria ad escludere la sussistenza di circostanze che la contribuente non aveva provato, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La dichiarazione di variazione presentata nel 2021 da Resistente_1 non era idonea a giustificare automaticamente una riduzione della superficie tassabile.
La Cassazione, con orientamento costante, ha chiarito che la dichiarazione ai fini TARI non è una mera facoltà, ma una condizione necessaria per ottenere benefici (Cass. n. 9051/2023), non produce effetti retroattivi ed è soggetta a verifica dell'ente (Cass. n. 4602/2018; richiamata in Cass. n. 9051/2023), è condizione di procedibilità per poter dedurre in giudizio le superfici esenti (Cass. n. 9913/2023; Cass. nn.
7647/2018, 14037/2019, 19329/2019, 2900/2020, 16641/2022, 16022/2022, 2623/2023).
Nel caso in esame, la contribuente non ha individuato con precisione, né nella dichiarazione né in giudizio, le superfici da qualificare come improduttive, non ha allegato né piante quotate attendibili, né elementi tecnici verificabili ex art. 8 Regolamento TARI, non ha provato la destinazione esclusiva alla produzione di rifiuti speciali delle celle frigorifere.
Pertanto, la Corte di primo grado, valorizzando una dichiarazione incompleta e non verificata, si è posta in contrasto con la normativa e con l'orientamento vincolante della Cassazione.
La gravata sentenza ha ritenuto provato lo smaltimento autonomo benché non risultassero prodotti i MUD aggiornati né la documentazione contrattuale/fatture di smaltimento.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, anche se prodotta, non è di per sé sufficiente a provare lo smaltimento autonomo (Cass. n. 8754/2023; Cass. n. 15481/2019;
Cass. n. 10812/2016); occorre che la società dimostri puntualmente:
quali rifiuti speciali produce,
quali superfici siano a essi esclusivamente destinate,
quali contratti di smaltimento abbia stipulato,
quali quantità siano state avviate a recupero.
Nulla di tutto ciò è stato provato da Resistente_1.
La pronuncia di primo grado, pertanto, ha accolto le allegazioni della contribuente in totale assenza di prova, in aperta violazione dei principi sopra richiamati.
2. – Va accolto anche il motivo inerente l'errore del Giudice di prime cure che ha ritenuto impugnabile l'Avviso di Accertamento nonostante la definitività delle bollette TARI 2021-2022 di cui al gravato avviso.
La società Resistente_1 ha pagato solo parzialmente le bollette TARI senza impugnarle nei termini di legge. La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non è applicabile poiché la società non ha presentato ricorso contro le bollette.
La richiesta fiscale della parte attrice è, pertanto, legittima.
4. – Circa l'erroneo richiamo ai precedenti tra le parti (sentt. 131/2023 e 267/2023), la Corte di prime cure ha richiamato due precedenti tra le stesse parti ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendone la rilevanza nel caso odierno.
Il richiamo è erroneo per due ragioni:
.- le annualità erano diverse e riguardavano superfici completamente differenti (17.249 mq accertati vs 8.248 dichiarati), mentre la presente controversia ruota attorno alla dedotta riduzione a 1.792,30 mq per gli anni
2021–2022.
.- la giurisprudenza della Cassazione, anche recente, esclude l'efficacia del giudicato esterno tra periodi d'imposta differenti, salvo questioni che riguardino elementi “stabili” del rapporto tributario (Cass. n.
7475/2024; Cass. n. 15613/2024; Cass. n. 20301/2023).
Pertanto la Corte di primo grado ha erroneamente attribuito valore “continuativo” a precedenti privi di identità oggettiva.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.