CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3557/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025548527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta notificata il 18.04.2025 per Tasse auto anno 2020 per il mancato pagamento di n. 2 avvisi di accertamento dei quali deduceva la omessa notifica con consequenziale prescrizione e decadenza. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e spese vinte.
L'ente impositore e l'agente della riscossione non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Infatti, in assenza di costituzione in giudizio da parte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a smentire le deduzioni di parte ricorrente le stesse devono ritenersi fondate e il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti, atteso che la decisione
è stata assunta in assenza di contraddittorio e senza l'apporto difensivo dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3557/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025548527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituito e domiciliato come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta notificata il 18.04.2025 per Tasse auto anno 2020 per il mancato pagamento di n. 2 avvisi di accertamento dei quali deduceva la omessa notifica con consequenziale prescrizione e decadenza. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e spese vinte.
L'ente impositore e l'agente della riscossione non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Infatti, in assenza di costituzione in giudizio da parte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a smentire le deduzioni di parte ricorrente le stesse devono ritenersi fondate e il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti, atteso che la decisione
è stata assunta in assenza di contraddittorio e senza l'apporto difensivo dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno