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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13831/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/12/2024 da e , entrambi con il proc. e dom. avv. SIVIERI Parte_1 Parte_2
ILARIA, avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/04/2019 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 43, Parte
1, dell'anno 2019;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 23/12/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 246/2025 del 31/03/2025, depositata in data 01/04/2025, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 12/11/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 246/2025, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 27/03/2025 – Sentenza n. 246/2025 del
31/03/2025);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minore (il 12/09/2018); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 20/04/2019 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
TO (UD) il 17/04/1983, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la rispettiva residenza ove riterranno opportuno in modo tale che siano resi agevoli gli incontri del figlio con entrambi i genitori.
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori i quali, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, con collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre.
3) In linea di massima e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, dispone che il padre vedrà e terrà con sé il figlio Per_1
a) almeno 5 (cinque) pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 quando il padre lavora o dal termine delle lezioni a scuola quando il padre è libero fino a dopo cena con facoltà del padre, previo accordo con la madre, di tenerlo con sé eventualmente a dormire e riportarlo a scuola la mattina successiva;
b) a fine settimana alternati con la madre a partire dal venerdì al termine della scuola fino alla domenica sera dopo cena, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto dai genitori, con facoltà del padre, previo accordo con la madre, di tenerlo con sé eventualmente a dormire e riportarlo a scuola la mattina successiva;
c) il minore trascorrerà tutte le giornate di vacanza delle festività Natalizie con un genitore e tutte le giornate di vacanza delle festività Pasquali con l'altro, alternando di anno in anno le vacanze di Natale e Pasqua e accordandosi per tempo;
d) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio almeno 45 giorni anche non consecutivi, periodo che verrà concordato con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) resta inteso che al padre viene concessa la facoltà di concordare, di volta in volta con la madre e con il maggior preavviso possibile, giorni ed orari ulteriori rispetto a quanto stabilito ai punti a)-b)-c)-d), durante i quali potrà vedere e tenere con sé il figlio.
4) In considerazione dell'eguale ripartizione del tempo da trascorrere con il figlio, dispone l'obbligo per entrambi i genitori del mantenimento diretto del figlio.
5) Dà atto che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito direttamente dalla madre sicché il padre presterà il proprio consenso in tal senso.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio così come stabilite dal Protocollo adottato dall'Osservatorio di diritto di famiglia del Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite nella quota del 50%; il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà previa esibizione di regolare documento di spesa ed entro 30 giorni dalla esibizione.
7) Prende atto che entrambi i coniugi si impegnano a garantire l'equilibrio psicofisico del minore e altresì a salvaguardare il massimo rispetto della figura dell'altro genitore.
8) Dà atto che i genitori si sono dati fin dalla sottoscrizione del ricorso l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
9) Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in Via Del Bon n. 372, che risulta di proprietà del sig. l quale sostiene unicamente il pagamento delle rate del mutuo, Pt_1
essa viene assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio. Pt_2
10) Prende atto che la sig.ra dichiara che le spese di gestione della casa familiare, Pt_2
quali bollette e utenze, saranno a carico proprio, mentre le spese che riguardano la proprietà saranno a carico del sig. Pt_1
11) Prende atto che la sig.ra si impegna a custodire l'immobile nel miglior modo Pt_2
possibile al fine di mantenerne il valore nel tempo.
12) Prende atto che i coniugi si riservano di poter modificare in qualunque momento, su accordo di entrambi, le condizioni.
13) Prende atto che i coniugi hanno dichiarato che con il ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto hanno dichiarato che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, neanche a titolo di mantenimento proprio.
14) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 43, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13831/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/12/2024 da e , entrambi con il proc. e dom. avv. SIVIERI Parte_1 Parte_2
ILARIA, avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/04/2019 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 43, Parte
1, dell'anno 2019;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 23/12/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 246/2025 del 31/03/2025, depositata in data 01/04/2025, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 12/11/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 246/2025, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 27/03/2025 – Sentenza n. 246/2025 del
31/03/2025);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minore (il 12/09/2018); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 20/04/2019 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
TO (UD) il 17/04/1983, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la rispettiva residenza ove riterranno opportuno in modo tale che siano resi agevoli gli incontri del figlio con entrambi i genitori.
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori i quali, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, con collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre.
3) In linea di massima e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, dispone che il padre vedrà e terrà con sé il figlio Per_1
a) almeno 5 (cinque) pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 quando il padre lavora o dal termine delle lezioni a scuola quando il padre è libero fino a dopo cena con facoltà del padre, previo accordo con la madre, di tenerlo con sé eventualmente a dormire e riportarlo a scuola la mattina successiva;
b) a fine settimana alternati con la madre a partire dal venerdì al termine della scuola fino alla domenica sera dopo cena, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto dai genitori, con facoltà del padre, previo accordo con la madre, di tenerlo con sé eventualmente a dormire e riportarlo a scuola la mattina successiva;
c) il minore trascorrerà tutte le giornate di vacanza delle festività Natalizie con un genitore e tutte le giornate di vacanza delle festività Pasquali con l'altro, alternando di anno in anno le vacanze di Natale e Pasqua e accordandosi per tempo;
d) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio almeno 45 giorni anche non consecutivi, periodo che verrà concordato con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) resta inteso che al padre viene concessa la facoltà di concordare, di volta in volta con la madre e con il maggior preavviso possibile, giorni ed orari ulteriori rispetto a quanto stabilito ai punti a)-b)-c)-d), durante i quali potrà vedere e tenere con sé il figlio.
4) In considerazione dell'eguale ripartizione del tempo da trascorrere con il figlio, dispone l'obbligo per entrambi i genitori del mantenimento diretto del figlio.
5) Dà atto che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito direttamente dalla madre sicché il padre presterà il proprio consenso in tal senso.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio così come stabilite dal Protocollo adottato dall'Osservatorio di diritto di famiglia del Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite nella quota del 50%; il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà previa esibizione di regolare documento di spesa ed entro 30 giorni dalla esibizione.
7) Prende atto che entrambi i coniugi si impegnano a garantire l'equilibrio psicofisico del minore e altresì a salvaguardare il massimo rispetto della figura dell'altro genitore.
8) Dà atto che i genitori si sono dati fin dalla sottoscrizione del ricorso l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
9) Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in Via Del Bon n. 372, che risulta di proprietà del sig. l quale sostiene unicamente il pagamento delle rate del mutuo, Pt_1
essa viene assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio. Pt_2
10) Prende atto che la sig.ra dichiara che le spese di gestione della casa familiare, Pt_2
quali bollette e utenze, saranno a carico proprio, mentre le spese che riguardano la proprietà saranno a carico del sig. Pt_1
11) Prende atto che la sig.ra si impegna a custodire l'immobile nel miglior modo Pt_2
possibile al fine di mantenerne il valore nel tempo.
12) Prende atto che i coniugi si riservano di poter modificare in qualunque momento, su accordo di entrambi, le condizioni.
13) Prende atto che i coniugi hanno dichiarato che con il ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto hanno dichiarato che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, neanche a titolo di mantenimento proprio.
14) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 43, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini