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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1065/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mezzano Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Villanova Monferrato (AL) il 23/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II
- Serie C, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO che le parti hanno richiesto solamente la pronuncia in punto vincolo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Villanova Monferrato (AL) il 23/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie C, Anno
2023.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1065/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mezzano Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Villanova Monferrato (AL) il 23/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II
- Serie C, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO che le parti hanno richiesto solamente la pronuncia in punto vincolo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Villanova Monferrato (AL) il 23/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie C, Anno
2023.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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