CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI AN, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DT01U01.0000184/2025 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DT01U01.0000184/2025 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Sig. chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento innanzi indicato emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli Uadm Emilia 1 – Bologna. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 – Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'avviso d'accertamento di cui è causa l'Ufficio, visto il ruolo rilevante rivestito dal Sig. Ricorrente_1 Società_1 all'interno della società Spa (legale rappresentante della stessa), riteneva il medesimo solidalmente responsabile con la predetta società, ora in liquidazione giudiziale, per le violazioni doganali consistenti, in buona sostanza, nell'aver importato merce proveniente dagli Emirati Arabi, dichiarata di fabbricazione coreana, mentre in realtà prodotta in Cina, al fine così di aggirare i dazi all'importazione in vigore per gli acciai provenienti da tale secondo Paese.
Il ricorrente sosteneva di non aver avuto parte alcuna nell'eventuale attività frodadoria posta in essere dalla società, ignorando completamente i fatti contestati alla società stessa i quali, di conseguenza, non potevano in alcun modo essergli addebitati, dal momento che anche i falsi materiali compiuti Nominativo_1(alterazioni di attestati, ect.) dovevano essere semmai imputati all'impiegata Sig. , all'epoca dipendente della società.
Eccepiva, altresì, che p.v.c. a suo tempo notificatogli dalla G.d.F. che aveva compiuto le indagini di Polizia Giudiziaria sul caso, ed anche l'atto oggi in contestazione, non contevano comunque i vari allegati (fatture, documenti citati negli stessi, ect.), rendendo così impossibile alla parte svolgere in maniera compiuta le proprie difese.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sostenendo che secondo l'unanime giurisprudenza nazionale ma anche europea formatasi sul punto, in materia di dazi doganali e relative infrazioni, dovevano ritenersi responsabili in solido tutti coloro che erano tenuti al rispetto delle leggi doganali. Faceva anche notare la gravità dei comportamenti tenuti dalla società, che, tramite le persone operanti all'interno della stessa, aveva proceduto alla falsificazione degli MTC (documenti attestanti la qualità delle merci) tramite l'alterazione di precedenti MTC (autentici) rilasciati da produttori coreani in occasione di precedenti transazioni commerciali (queste ultime autentiche).
Rilevava anche che i documenti dei quali la parte lamentava la mancata conoscenza, peraltro ben indicati nel p.v.c. di contestazione, erano ben noti alla parte stessa, provenendo dalla società Società_1 Spa, sottolinenado anche che, dalle intercettazioni telefoniche eseguite in sede di indagini, Ricorrente_1emergeva chiaramente il ruolo operativo e direttivo del Sig. nel compimento degli illeciti in contestazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, di alcun pregio è l'eccezione sollevata dalla parte circa la mancata conoscenza degli allegati al p.v.c. e ciò perchè, trattandosi di documenti provenienti dalla società della quale faceva parte, non poteva non esserne a conoscenza e, comunque, anche in caso contrario, ben avrebbe potuto prendere piena contezza degli stessi, accedendo presso la società.
In secondo luogo, si deve notare che i gravi illeciti in tema di importazioni merci commessi dalla società appaiano provati e documentati in maniera del tutto esaustiva, come ben si evince dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione opposta, documentazione raccolta all'esito di una complessa ed accurata indagine di carattere penale.
Ricorrente_1Parimenti del tutto provato deve ritenersi la responsabilità del Sig. nella posa in essere degli illeciti commessi dalla società, apparendo ben chiaro che l'attività materiale effettuata dai collaboratori della società, ed in particolar modo dalla Sig.a Nominativo_2, dipendente dalla società Società_1 Ricorrente_1 Nominativo_3 Spa, avveniva sotto l'impulso e la direzione del Signori e , che apparivano come i veri “domini” della situazione.
Nominativo_2D'altronde non è dato neppure cogliere quale poteva essere l'interesse della Sig.a , ripetesi, mera dipendente della società, a commettere gravi illeciti e falsificazioni, se non per eseguire ordini che le venivano espressamente impartiti dai Signori Ricorrente_1, come del resto dichiarato dalla Nominativo_2Sig.a medesima.
Pertanto, risultando del tutto fondato e legittimo l'operato dell'Ufficio, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguno per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Bologna, il 30.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI AN, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DT01U01.0000184/2025 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DT01U01.0000184/2025 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Sig. chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento innanzi indicato emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli Uadm Emilia 1 – Bologna. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 – Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'avviso d'accertamento di cui è causa l'Ufficio, visto il ruolo rilevante rivestito dal Sig. Ricorrente_1 Società_1 all'interno della società Spa (legale rappresentante della stessa), riteneva il medesimo solidalmente responsabile con la predetta società, ora in liquidazione giudiziale, per le violazioni doganali consistenti, in buona sostanza, nell'aver importato merce proveniente dagli Emirati Arabi, dichiarata di fabbricazione coreana, mentre in realtà prodotta in Cina, al fine così di aggirare i dazi all'importazione in vigore per gli acciai provenienti da tale secondo Paese.
Il ricorrente sosteneva di non aver avuto parte alcuna nell'eventuale attività frodadoria posta in essere dalla società, ignorando completamente i fatti contestati alla società stessa i quali, di conseguenza, non potevano in alcun modo essergli addebitati, dal momento che anche i falsi materiali compiuti Nominativo_1(alterazioni di attestati, ect.) dovevano essere semmai imputati all'impiegata Sig. , all'epoca dipendente della società.
Eccepiva, altresì, che p.v.c. a suo tempo notificatogli dalla G.d.F. che aveva compiuto le indagini di Polizia Giudiziaria sul caso, ed anche l'atto oggi in contestazione, non contevano comunque i vari allegati (fatture, documenti citati negli stessi, ect.), rendendo così impossibile alla parte svolgere in maniera compiuta le proprie difese.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sostenendo che secondo l'unanime giurisprudenza nazionale ma anche europea formatasi sul punto, in materia di dazi doganali e relative infrazioni, dovevano ritenersi responsabili in solido tutti coloro che erano tenuti al rispetto delle leggi doganali. Faceva anche notare la gravità dei comportamenti tenuti dalla società, che, tramite le persone operanti all'interno della stessa, aveva proceduto alla falsificazione degli MTC (documenti attestanti la qualità delle merci) tramite l'alterazione di precedenti MTC (autentici) rilasciati da produttori coreani in occasione di precedenti transazioni commerciali (queste ultime autentiche).
Rilevava anche che i documenti dei quali la parte lamentava la mancata conoscenza, peraltro ben indicati nel p.v.c. di contestazione, erano ben noti alla parte stessa, provenendo dalla società Società_1 Spa, sottolinenado anche che, dalle intercettazioni telefoniche eseguite in sede di indagini, Ricorrente_1emergeva chiaramente il ruolo operativo e direttivo del Sig. nel compimento degli illeciti in contestazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, di alcun pregio è l'eccezione sollevata dalla parte circa la mancata conoscenza degli allegati al p.v.c. e ciò perchè, trattandosi di documenti provenienti dalla società della quale faceva parte, non poteva non esserne a conoscenza e, comunque, anche in caso contrario, ben avrebbe potuto prendere piena contezza degli stessi, accedendo presso la società.
In secondo luogo, si deve notare che i gravi illeciti in tema di importazioni merci commessi dalla società appaiano provati e documentati in maniera del tutto esaustiva, come ben si evince dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione opposta, documentazione raccolta all'esito di una complessa ed accurata indagine di carattere penale.
Ricorrente_1Parimenti del tutto provato deve ritenersi la responsabilità del Sig. nella posa in essere degli illeciti commessi dalla società, apparendo ben chiaro che l'attività materiale effettuata dai collaboratori della società, ed in particolar modo dalla Sig.a Nominativo_2, dipendente dalla società Società_1 Ricorrente_1 Nominativo_3 Spa, avveniva sotto l'impulso e la direzione del Signori e , che apparivano come i veri “domini” della situazione.
Nominativo_2D'altronde non è dato neppure cogliere quale poteva essere l'interesse della Sig.a , ripetesi, mera dipendente della società, a commettere gravi illeciti e falsificazioni, se non per eseguire ordini che le venivano espressamente impartiti dai Signori Ricorrente_1, come del resto dichiarato dalla Nominativo_2Sig.a medesima.
Pertanto, risultando del tutto fondato e legittimo l'operato dell'Ufficio, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguno per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Bologna, il 30.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore