Articolo 130 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 129Articolo 131
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 130.
(( (Compenso in caso di mancata prestazione).)) ((Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, e' dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovra' essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da meta' importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981