Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7010 del 2025, proposto da
NI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT IN, IN IN, RI IN, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia a fronte dell'istanza di accesso agli atti avanzata da IN NI in data 3.10.2025, a mezzo del portale predisposto dal Comune di Ischia, volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla SCIA per Lavori di ampliamento dei vani finestre con realizzazione di balconata aggettante in cemento armato presentata da IN RI.
PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 3.10.2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, NI IN ha agito avverso il silenzio serbato dal Comune di Ischia in ordine all'istanza di accesso agli atti, presentata in data 3 ottobre 2025, con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa a un intervento edilizio (realizzazione di balconi in cemento armato) eseguito da RI IN su un immobile facente parte del medesimo fabbricato in cui il ricorrente è proprietario di altra unità immobiliare.
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, strumentale alla tutela della propria posizione giuridica di proprietario e condomino, potenzialmente lesa dalle opere realizzate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ischia, il quale, con memoria difensiva, ha rappresentato di aver avviato il procedimento in data 4 dicembre 2025 e di aver successivamente accolto l'istanza in data 16 dicembre 2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta ostensione dei documenti in data 22 gennaio 2026, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Alla luce di quanto sopra riportato, essendo stata la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta in corso di causa con l'ostensione della documentazione richiesta, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime, tuttavia, il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio, le quali devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone al giudice di effettuare una valutazione prognostica sull'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora non fosse intervenuto l'adempimento tardivo da parte dell'Amministrazione.
Nel caso di specie, la valutazione della soccombenza virtuale conduce a ritenere palesemente fondato il ricorso originariamente proposto. L'istanza di accesso, presentata in data 3 ottobre 2025, doveva essere evasa dal Comune di Ischia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990. Alla data di notifica del ricorso, tale termine era ampiamente decorso, configurando un'ipotesi di silenzio-inadempimento illegittimo. L'interesse del ricorrente all'accesso era, inoltre, indiscutibilmente qualificato, in quanto proprietario di un'unità immobiliare all'interno del medesimo fabbricato interessato dalle opere edilizie, e la richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione giuridica da possibili lesioni. L'adempimento dell'Amministrazione, avvenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio (con ostensione finale in data 22 gennaio 2026), è la prova che l'azione giurisdizionale si è resa necessaria a causa dell'inerzia dell'Ente. In applicazione del principio di causalità, le conseguenze processuali di tale inerzia, incluse le spese di lite, non possono che gravare sulla parte che vi ha dato causa con il proprio comportamento illegittimo (TAR Lazio - Roma num. 13283/2022). Non può essere accolta la tesi difensiva del Comune, secondo cui l'avvio del procedimento in data 4 dicembre 2025, prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso, farebbe venir meno il silenzio. L'inadempimento si era già consolidato alla scadenza del termine di legge (2 novembre 2025), e il tardivo avvio del procedimento, peraltro sollecitato da una diffida del legale del ricorrente del 5 dicembre 2025, non sana l'illegittimità della condotta pregressa che ha costretto il privato a rivolgersi all’intestato Tribunale.
Stante la soccombenza virtuale del Comune di Ischia, non sussistono le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (richiamato dall'art. 26 c.p.a.), potrebbero giustificare la compensazione delle spese, la quale costituisce un'eccezione alla regola generale della soccombenza. L'adempimento tardivo, infatti, non costituisce una valida ragione per la compensazione, ma è proprio l'elemento che, in base al principio di causalità, fonda la condanna alle spese (TAR Campania - Napoli num. 6405/2025).
Le spese di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI MA | AN LE |
IL SEGRETARIO