Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05 068/02 OMF L PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 13888/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 11485 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ERA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCNEZO 4937 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 13977/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/07/98 R.G.N. 36800/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rimessione atti al Primo Presidente (per restituzione alle S.U.) e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. RA Era, sottopostosi a cure ambulatoriali dal 14.1.92 al 9.6.92 per osteartrite tubercolare del ginocchio, ha chiesto all'INPS l'indennità prevista dall'art. 5 della 1. n. 419/75, che non l' ha concessa sostenendo che la stessa è subordinata a cure praticate in relazione ad una fase attiva della turbecolosi, assente per l'assicurato. Di eguale parere è stato il Pretore, adito dall'assicurato, avendo la c.t.u. da esso disposta escluso che le cure ambulatoriali avessero attinenza con una fase attiva della patologia stessa. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.7.98, è stato della medesima opinione rilevando come sia la stabilizzazione che la guarigione richiesti dalla predetta - norma quali presupposto per la erogazione dell' indennità- possono ipotizzarsi solo in relazione a fasi attive della malattia stessa. Il sign. Era chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1,2,4 1. n.1088/70, 5,6, 1.n.419/75, 1 e ss.
1. n.88/97, motivazione insufficiente e contraddittoria e censura il Tribunale sotto un duplice profilo : per essersi conformato, nell'ambito del contrasto esistente in seno alla a) giurisprudenza di questa Corte, alle decisioni che subordinano la erogazione dell'indennità prevista dall'art. 5 l.n.419/75 alla fase attiva della malattia;
per la esistenza di un contrasto fra il c.t.u., che aveva escluso detta fase, e b) quanto ritenuto dallo specialista, di diversa opinione. Entrambi i predetti profili sono infondati. L'art.5 della 1.n.419/ 75 dispone che < agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa spetta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica un'indennità giornaliera pari all'indennità postsanatoriale....>>. Sull'interpretazione di tale norma esiste un contrasto fra la sentenze n. 4670/ 83- secondo la quale le prestazioni assicurative, al di là della restrittiva dizione letterale, vanno corrisposte anche quando l'affezione medesima sia in fase non attiva giacchè la cessazione della fase attiva dell'infermità non significa guarigione del soggetto tubercolotico- la sentenza 11319/92- secondo cui la indennità in questione è solo condizionato alla riduzione a meno della metà della capacità di guadagno dell'assicurato per effetto della malattia tubercolare- e le sentenze n. 4420/93 e 2520/95 - secondo le quali la degenza indennizzabile deve riguardare una fase attiva della malattia. Nella presente controversia la Corte ritiene di conformarsi a questo ultimo indirizzo in quanto più aderente alla lettera della legge che fa riferimento ad una "guarigione” 2 o “stabilizzazione” che, secondo comuni nozioni di scienza medica, presuppongono una riattivazione della malattia stessa;
oltre che alla “ratio", che è quella di impedire che il soggetto assicurato -a fronte di una nuova fase attiva della malattia, conclusasi con guarigione o stabilizzazione - rischi una ricaduta nella stessa espletando, per ragioni reddituali, attività lavorative. Questa Corte con la recente decisione n. 9569/01 ha ritenuto che il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 1.1088/70 per il caso di ricovero e per quello di cura ambulatoriale non può essere riconosciuto per ogni stato della malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto - in linea con la originaria “ratio" dell'assicurazione contro la tubercolosi - tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da un forma patogena tubercolare in fase attiva. Anche il secondo profilo è infondato. Esso si fonda solo su un mero dissenso diagnostico non idoneo- come ripetutarnente affermato da questa Corte - a dar luogo ad un vizio logico o motivazionale che richiede invece una documentata devianza da nozione fondamentali della scienza medico-legale. I L S , Il ricorso va, pertanto, rigettato. S . G A T T I R L A O M A ' R S L E I 2 L P D E 7 S - D ! A 8 I - N T 1 S
P.Q.M.
S G 1 N O C E P S E A M I I D G E Cancelleria La Corte rigetta il ricorso;
nulla A perlespese. E G ER A , E O D O L T CELL 9. APR. 2002 R E T T T I S A R N I Roma 12 dicembre 2001 I L CAN E G in L D S E E E epositato R O D IL CELLIERE Presidente Il Consigliere es. The oggi. D larak guglal CAN IL 3