CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'RI PE, Presidente
SILIPO AN, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srls In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Lungomare Caboto 04024 Gaeta LT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO180009866U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Società_1 15 S.R.L.S., obbligato principale, e la Società_2, obbligato in solido, come in atti rappresentati e difesi, impugnano l'avviso di accertamento MUO180009866U relativo all'Imposta unica sulle scommesse, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa raccolte nel corso dell'anno 2018, emesso dall' Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli - Area Monopoli in data 22.12.2023 e notificato per l'attività di raccolta scommesse esercitata in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale.
L'ADM ha rideterminato il tributo applicando un metodo induttivo, basato sulla raccolta media provinciale e sull'aliquota massima prevista.
Le ricorrenti hanno impugnato l'atto deducendo, tra l'altro:
l'avvenuto assolvimento dell'imposta attraverso i modelli F24 correlati alla raccolta fisica tramite “terminale virtuale”;
la presenza di una documentazione analitica completa (report contabili, flussi telematici, perizie tecniche) idonea alla ricostruzione del margine di gioco;
l'illegittimità dell'induttivo in presenza di dati analitici;
l'erronea determinazione della base imponibile, dovendo l'Imposta Unica — dal 2016 — essere applicata non più sulla raccolta bensì sul margine (giocato/vinto) ai sensi dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015;
l'assenza del presupposto soggettivo in capo al CTD, che svolge mere funzioni ausiliarie prive di gestione dell'alea;
ulteriori motivi (traduzione atti, contraddittorio, territorialità).
Concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
ADM ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo l'induttivo e sostenendo che ai CTD irregolari continui ad applicarsi il criterio della raccolta, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sostiene che il CTD Ricorrente_3 non sia soggetto passivo dell'imposta unica perché non gestore del rischio né organizzatore di scommesse, ma semplice intermediario tecnico del bookmaker maltese, il quale conclude i contratti e paga tasse a Malta. Contesta anche vizi formali (traduzione, motivazione, durata) e sostanziali (aliquota, territorialità, doppia imposizione, discriminazione rispetto ai concessionari italiani).
ADM replica che l'imposta unica è dovuta da chiunque raccolga scommesse in Italia, anche abusivamente;
la scommessa si conclude in Italia;
il CTD è soggetto passivo;
la documentazione era incompleta;
l'avviso
è motivato e nei termini;
la normativa è compatibile con il diritto UE;
nessuna discriminazione sussiste.
1. Sulla base imponibile dell'imposta unica dal 2016
L'art. 1, comma 945, L. 208/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Imposta Unica sulle scommesse a quota fissa non ippiche si applica sul margine, definito come differenza tra le somme giocate e le somme restituite a titolo di vincita.
Tale disposizione:
ha natura immediatamente precettiva,
non opera distinzioni tra concessionari e operatori non autorizzati,
è stata recepita anche dalla prassi amministrativa emanata nel 2016,
ha valore generale ed è applicabile anche ai rapporti oggetto di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno 2018, la base imponibile dell'imposta unica non può essere calcolata sulla raccolta, ma deve essere determinata sulla base del margine effettivo.
2. Sull'illegittimità del metodo induttivo
Il ricorso all'induttivo — media provinciale e aliquota massima — è consentito solo in assenza di documentazione idonea alla ricostruzione analitica della base imponibile.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno depositato:
report settimanali delle giocate;
flussi contabili delle movimentazioni;
documentazione bancaria dei riversamenti;
estrazioni dei server maltesi;
perizie tecniche e informatiche attestanti la tracciabilità dei dati.
L'Ufficio:
non ha contestato la genuinità o inattendibilità di tali documenti;
non ha motivato sull'inidoneità degli stessi a consentire un calcolo analitico;
si è limitato ad applicare il criterio induttivo “a priori”, senza svolgere alcuna valutazione comparativa.
Ciò comporta la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per difetto assoluto di motivazione, la violazione dell'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, che consente l'induttivo solo in caso di carenza documentale e la violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015, che impone il margine come criterio di riferimento.
Pertanto il metodo seguito dall'Ufficio risulta giuridicamente erroneo.
3. Sul soggetto passivo dell'imposta
Nel sistema vigente dal 2016 — fondato sul margine come indice dell'attività imprenditoriale di gioco — il soggetto che manifesta la capacità contributiva imponibile è:
il bookmaker, che determina le quote, gestisce l'alea, accetta le giocate e paga le vincite.
Il CTD:
non determina quote,
non gestisce il rischio,
non accetta la scommessa,
percepisce una provvigione fissa su ricariche dei conti gioco,
svolge mere funzioni materiali e ausiliarie.
La sua attività, quindi, non integra la gestione del gioco né la produzione del margine.
Di conseguenza, l'imposizione in capo al CTD per l'anno 2018:
contrasta con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
non è coerente con l'assetto della norma sopravvenuta dal 2016;
determina una distorsione rispetto al criterio impositivo effettivo (il margine del bookmaker).
4. Sulle ulteriori questioni (assorbite)
Considerato che:
l'avviso è viziato per erronea determinazione della base imponibile,
e per illegittimo ricorso al metodo induttivo,
le ulteriori censure (traduzione degli atti, durata della verifica, territorialità, contraddittorio) devono ritenersi assorbite.
Spese compensate considerata l'alterna giurisprudenza di merito registrata nel 2025 sul tema, e gli ancora recenti assestamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'RI PE, Presidente
SILIPO AN, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srls In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Lungomare Caboto 04024 Gaeta LT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO180009866U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Società_1 15 S.R.L.S., obbligato principale, e la Società_2, obbligato in solido, come in atti rappresentati e difesi, impugnano l'avviso di accertamento MUO180009866U relativo all'Imposta unica sulle scommesse, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa raccolte nel corso dell'anno 2018, emesso dall' Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli - Area Monopoli in data 22.12.2023 e notificato per l'attività di raccolta scommesse esercitata in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale.
L'ADM ha rideterminato il tributo applicando un metodo induttivo, basato sulla raccolta media provinciale e sull'aliquota massima prevista.
Le ricorrenti hanno impugnato l'atto deducendo, tra l'altro:
l'avvenuto assolvimento dell'imposta attraverso i modelli F24 correlati alla raccolta fisica tramite “terminale virtuale”;
la presenza di una documentazione analitica completa (report contabili, flussi telematici, perizie tecniche) idonea alla ricostruzione del margine di gioco;
l'illegittimità dell'induttivo in presenza di dati analitici;
l'erronea determinazione della base imponibile, dovendo l'Imposta Unica — dal 2016 — essere applicata non più sulla raccolta bensì sul margine (giocato/vinto) ai sensi dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015;
l'assenza del presupposto soggettivo in capo al CTD, che svolge mere funzioni ausiliarie prive di gestione dell'alea;
ulteriori motivi (traduzione atti, contraddittorio, territorialità).
Concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
ADM ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo l'induttivo e sostenendo che ai CTD irregolari continui ad applicarsi il criterio della raccolta, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sostiene che il CTD Ricorrente_3 non sia soggetto passivo dell'imposta unica perché non gestore del rischio né organizzatore di scommesse, ma semplice intermediario tecnico del bookmaker maltese, il quale conclude i contratti e paga tasse a Malta. Contesta anche vizi formali (traduzione, motivazione, durata) e sostanziali (aliquota, territorialità, doppia imposizione, discriminazione rispetto ai concessionari italiani).
ADM replica che l'imposta unica è dovuta da chiunque raccolga scommesse in Italia, anche abusivamente;
la scommessa si conclude in Italia;
il CTD è soggetto passivo;
la documentazione era incompleta;
l'avviso
è motivato e nei termini;
la normativa è compatibile con il diritto UE;
nessuna discriminazione sussiste.
1. Sulla base imponibile dell'imposta unica dal 2016
L'art. 1, comma 945, L. 208/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Imposta Unica sulle scommesse a quota fissa non ippiche si applica sul margine, definito come differenza tra le somme giocate e le somme restituite a titolo di vincita.
Tale disposizione:
ha natura immediatamente precettiva,
non opera distinzioni tra concessionari e operatori non autorizzati,
è stata recepita anche dalla prassi amministrativa emanata nel 2016,
ha valore generale ed è applicabile anche ai rapporti oggetto di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno 2018, la base imponibile dell'imposta unica non può essere calcolata sulla raccolta, ma deve essere determinata sulla base del margine effettivo.
2. Sull'illegittimità del metodo induttivo
Il ricorso all'induttivo — media provinciale e aliquota massima — è consentito solo in assenza di documentazione idonea alla ricostruzione analitica della base imponibile.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno depositato:
report settimanali delle giocate;
flussi contabili delle movimentazioni;
documentazione bancaria dei riversamenti;
estrazioni dei server maltesi;
perizie tecniche e informatiche attestanti la tracciabilità dei dati.
L'Ufficio:
non ha contestato la genuinità o inattendibilità di tali documenti;
non ha motivato sull'inidoneità degli stessi a consentire un calcolo analitico;
si è limitato ad applicare il criterio induttivo “a priori”, senza svolgere alcuna valutazione comparativa.
Ciò comporta la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per difetto assoluto di motivazione, la violazione dell'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, che consente l'induttivo solo in caso di carenza documentale e la violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015, che impone il margine come criterio di riferimento.
Pertanto il metodo seguito dall'Ufficio risulta giuridicamente erroneo.
3. Sul soggetto passivo dell'imposta
Nel sistema vigente dal 2016 — fondato sul margine come indice dell'attività imprenditoriale di gioco — il soggetto che manifesta la capacità contributiva imponibile è:
il bookmaker, che determina le quote, gestisce l'alea, accetta le giocate e paga le vincite.
Il CTD:
non determina quote,
non gestisce il rischio,
non accetta la scommessa,
percepisce una provvigione fissa su ricariche dei conti gioco,
svolge mere funzioni materiali e ausiliarie.
La sua attività, quindi, non integra la gestione del gioco né la produzione del margine.
Di conseguenza, l'imposizione in capo al CTD per l'anno 2018:
contrasta con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
non è coerente con l'assetto della norma sopravvenuta dal 2016;
determina una distorsione rispetto al criterio impositivo effettivo (il margine del bookmaker).
4. Sulle ulteriori questioni (assorbite)
Considerato che:
l'avviso è viziato per erronea determinazione della base imponibile,
e per illegittimo ricorso al metodo induttivo,
le ulteriori censure (traduzione degli atti, durata della verifica, territorialità, contraddittorio) devono ritenersi assorbite.
Spese compensate considerata l'alterna giurisprudenza di merito registrata nel 2025 sul tema, e gli ancora recenti assestamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese