Articolo 6 della Legge 2 marzo 1954, n. 19
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 marzo 1954
Art. 6.
Alle categorie di personale in attivita' o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 , l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni, e' stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a se' stante, l'indennita' medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attivita' e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , dalla data dalla quale detta legge ha avuto effetto.
Entrata in vigore il 31 marzo 1954