CASS
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Avv. Giorgio Li Vigni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv. Mario Fiaccavento e Avv. Giuseppe Napoli, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11677 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato RE RI avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 353, commi 1 (in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen.) e 2, cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE RI che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto - una volta escluse dalla stessa Corte di appello tutte le residuali ipotesi di condotta materiale - la restante condotta materiale ascritta al ricorrente quale causa integrante il reato ascrittogli è quella indicata nella penultima ipotesi descritta nel capo di imputazione, dalla quale non si evince alcun riferimento alla induzione, mentre da un punto di vista fattuale, la Corte di appello ha escluso e, comunque, non ha considerato come effettivamente avveratasi e sussistente quella che è la vera e propria condotta materiale consustanziale alla ipotesi descritta nel capo di imputazione, ovvero che il RI nell'occasione "minacciava entrambi dicendo "adesso da voi due voglio sapere la verità" ed inoltre "adesso dovete trovare una soluzione a questo problema altrimenti ci saranno conseguenze per voi". Cosicchè nella motivazione della sentenza impugnata non si fa riferimento a "minacce" di sorta (ipotizzate, invece, nel capo di imputazione residuale); e viceversa, in motivazione si fa esclusivo riferimento ad una diversa condotta materiale, cioè ad una semplice e diversa "induzione".. "a riflettere ed eventualmente rifare il verbale" non presenti nel capo di imputazione e, soprattutto, mai contestate al RI, sotto il profilo della condotta materiale del reato. 2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. La sentenza ha valorizzato la decisiva testimonianza del commissario di gara dott. HI in modo duplice e intrinsecamente confliggente: da un lato, lo ha ritenuto non credibile sul punto della fornitura da parte del RI del c.d. "brogliaccio" e , soprattutto, sul punto della predisposizione da parte del RI del contenuto dello stesso documento;
dall'altro, lo ha ritenuto credibile sul punto della induzione " .. a riflettere ed eventualmente rifare il verbale...". D'altra parte, in modo manifestamente illogico la sentenza ha ritenuto di poter asseverare la mancanza di evidenza della innocenza del RI assumendo che le lagnanze del NI sulle pressione del RI per modificare i verbali di 2 gara erano state riferite sia dall'Assessore regionale Borsellino... che dal Presidente della Regione Crocetta, senza considerare che la stessa Corte aveva bollato come falso, inattendibile e sistematicamente dedito al mendacio il NI e le richiamate testimonianze dell'Assessore Borsellino e del Presidente Crocetta erano tutte de relato e basate su quanto loro detto dal Damianí. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata, pur escludendo alcune delle condotte esplicitate nel capo di imputazione, ha ritenuto che vi siano altri elementi probatori che impediscono di rilevare la innocenza dell'imputato. Segnatamente con riguardo alla deposizione del commissario dott. HI con riferimento all'ultimo incontro a "verbali chiusi" con l'imputato, all'epoca Commissario Straordario e Direttore Generale dell'ASP di Palermo, insieme al NI, nel corso del quale «RI reagì in maniera "un po' particolare" lamentando come mai una ditta multinazionale non si sia aggiudicata questa gara, invitandoli quindi a riflettere ed eventualmente rifare il verbale. Racconta poi che in quell'occasione NI, mentre RI si era allontanato per una telefonata, gli confidava che due giorni prima avrebbe usato parole pesanti per entrambi» ( v. pg. 7 e sg.). Quanto al NI - pur rilevando che la sua attendibilità è minata dalle gravi accuse di cointeressenza e corruttela - la Corte afferma che sul punto egli conferma la convocazione "a solo" da parte del RI e la sollecitazione da parte di questi di modificare l'esito della gara a favore della "Fater", in quanto la "Santex" avrebbe avuto dei collegamenti mafiosi, con invito quindi a strappare e rifare i verbali, facendogli capire che così facendo lo avrebbe aiutato nella carriera. Dice, quindi, che fu riconvocato il giorno dopo con HI, a cui nuovamente chiese di modificare i verbali, richiesta a cui i due frapposero un diniego (v. pg. 8, ibidem). Ancora, la sentenza rileva che «le lagnanze del NI sulle pressioni del RI per modificare i verbali di gara in favore della Fater, sono state poi riferite sia dal DE (che col NI condivide però accuse di torbide relazioni)., sia dall'Assessore regionale Borsellino, da cui NI si è recato con DE riferendo delle stesse pressioni, che dal Presidente della Reguione Crocetta, che ebbe a parlare con NI», escludendo che possa trovare fondamento la totale invenzione di siffatte pressioni. 3. Questo Collegio condivide il già affermato principio secondo il quale a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso 3 per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091) e ritiene che tale requisito, all'interno del quale devono essere valutati i motivi proposti, manchi nel proposto ricorso. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla articolata descrizione delle pressioni abusive e indebite del ricorrente, che solo genericamente la difesa assume tutte escluse, tranne quella "induttiva" non prevista né contestata. Invece, questa condotta è precisamente individuata in quella svolta nei confronti del NI e poi oggetto del successivo incontro del 31 gennaio 20213 con lo stesso NI e il HI. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto alla non illogica valutazione - che esclude la ricorrenza del requisito sopra indicato - secondo la quale le pressioni del ricorrente trovano molteplice riscontro, non potendosi ascrivere al NI una completa falsità del racconto né inficiare la valutazione di attendibilità del HI. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non spetta alla parte civile costituita nel presente grado la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in carenza della sua legittimazione ad interloquire sul tema devoluto per l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato sin dal primo grado di giudizio senza, quindi, alcuna statuizione civile in favore della predetta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 5 marzo 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Avv. Giorgio Li Vigni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv. Mario Fiaccavento e Avv. Giuseppe Napoli, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11677 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato RE RI avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 353, commi 1 (in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen.) e 2, cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE RI che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto - una volta escluse dalla stessa Corte di appello tutte le residuali ipotesi di condotta materiale - la restante condotta materiale ascritta al ricorrente quale causa integrante il reato ascrittogli è quella indicata nella penultima ipotesi descritta nel capo di imputazione, dalla quale non si evince alcun riferimento alla induzione, mentre da un punto di vista fattuale, la Corte di appello ha escluso e, comunque, non ha considerato come effettivamente avveratasi e sussistente quella che è la vera e propria condotta materiale consustanziale alla ipotesi descritta nel capo di imputazione, ovvero che il RI nell'occasione "minacciava entrambi dicendo "adesso da voi due voglio sapere la verità" ed inoltre "adesso dovete trovare una soluzione a questo problema altrimenti ci saranno conseguenze per voi". Cosicchè nella motivazione della sentenza impugnata non si fa riferimento a "minacce" di sorta (ipotizzate, invece, nel capo di imputazione residuale); e viceversa, in motivazione si fa esclusivo riferimento ad una diversa condotta materiale, cioè ad una semplice e diversa "induzione".. "a riflettere ed eventualmente rifare il verbale" non presenti nel capo di imputazione e, soprattutto, mai contestate al RI, sotto il profilo della condotta materiale del reato. 2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. La sentenza ha valorizzato la decisiva testimonianza del commissario di gara dott. HI in modo duplice e intrinsecamente confliggente: da un lato, lo ha ritenuto non credibile sul punto della fornitura da parte del RI del c.d. "brogliaccio" e , soprattutto, sul punto della predisposizione da parte del RI del contenuto dello stesso documento;
dall'altro, lo ha ritenuto credibile sul punto della induzione " .. a riflettere ed eventualmente rifare il verbale...". D'altra parte, in modo manifestamente illogico la sentenza ha ritenuto di poter asseverare la mancanza di evidenza della innocenza del RI assumendo che le lagnanze del NI sulle pressione del RI per modificare i verbali di 2 gara erano state riferite sia dall'Assessore regionale Borsellino... che dal Presidente della Regione Crocetta, senza considerare che la stessa Corte aveva bollato come falso, inattendibile e sistematicamente dedito al mendacio il NI e le richiamate testimonianze dell'Assessore Borsellino e del Presidente Crocetta erano tutte de relato e basate su quanto loro detto dal Damianí. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata, pur escludendo alcune delle condotte esplicitate nel capo di imputazione, ha ritenuto che vi siano altri elementi probatori che impediscono di rilevare la innocenza dell'imputato. Segnatamente con riguardo alla deposizione del commissario dott. HI con riferimento all'ultimo incontro a "verbali chiusi" con l'imputato, all'epoca Commissario Straordario e Direttore Generale dell'ASP di Palermo, insieme al NI, nel corso del quale «RI reagì in maniera "un po' particolare" lamentando come mai una ditta multinazionale non si sia aggiudicata questa gara, invitandoli quindi a riflettere ed eventualmente rifare il verbale. Racconta poi che in quell'occasione NI, mentre RI si era allontanato per una telefonata, gli confidava che due giorni prima avrebbe usato parole pesanti per entrambi» ( v. pg. 7 e sg.). Quanto al NI - pur rilevando che la sua attendibilità è minata dalle gravi accuse di cointeressenza e corruttela - la Corte afferma che sul punto egli conferma la convocazione "a solo" da parte del RI e la sollecitazione da parte di questi di modificare l'esito della gara a favore della "Fater", in quanto la "Santex" avrebbe avuto dei collegamenti mafiosi, con invito quindi a strappare e rifare i verbali, facendogli capire che così facendo lo avrebbe aiutato nella carriera. Dice, quindi, che fu riconvocato il giorno dopo con HI, a cui nuovamente chiese di modificare i verbali, richiesta a cui i due frapposero un diniego (v. pg. 8, ibidem). Ancora, la sentenza rileva che «le lagnanze del NI sulle pressioni del RI per modificare i verbali di gara in favore della Fater, sono state poi riferite sia dal DE (che col NI condivide però accuse di torbide relazioni)., sia dall'Assessore regionale Borsellino, da cui NI si è recato con DE riferendo delle stesse pressioni, che dal Presidente della Reguione Crocetta, che ebbe a parlare con NI», escludendo che possa trovare fondamento la totale invenzione di siffatte pressioni. 3. Questo Collegio condivide il già affermato principio secondo il quale a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso 3 per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091) e ritiene che tale requisito, all'interno del quale devono essere valutati i motivi proposti, manchi nel proposto ricorso. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla articolata descrizione delle pressioni abusive e indebite del ricorrente, che solo genericamente la difesa assume tutte escluse, tranne quella "induttiva" non prevista né contestata. Invece, questa condotta è precisamente individuata in quella svolta nei confronti del NI e poi oggetto del successivo incontro del 31 gennaio 20213 con lo stesso NI e il HI. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto alla non illogica valutazione - che esclude la ricorrenza del requisito sopra indicato - secondo la quale le pressioni del ricorrente trovano molteplice riscontro, non potendosi ascrivere al NI una completa falsità del racconto né inficiare la valutazione di attendibilità del HI. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non spetta alla parte civile costituita nel presente grado la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in carenza della sua legittimazione ad interloquire sul tema devoluto per l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato sin dal primo grado di giudizio senza, quindi, alcuna statuizione civile in favore della predetta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 5 marzo 2025.