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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 347/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 10.45 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. CAVERNI ELENA e l'avv. PENG LINGFAN Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
Le parti concordemente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 10.50, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MANETTI Parte_1 C.F._1
LUCA, dell'avv. CAVERNI ELENA, dell'avv. PENG LINGFAN, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38920220001980002000, notificato in data 18.3.2025, per l'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi
IVS dovuti alla Gestione commercianti per le prime tre rate del 2021, oltre sanzioni accessorie.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito per il venir meno dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dal
31.12.2017 e la conseguente inesistenza di alcun obbligo contributivo a proprio carico;
in ipotesi, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riduzione dei contributi del 50% ex art. 59, comma 15, legge n.
449/1997.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto al riesame della posizione contributiva del ricorrente, provvedendo a cancellarlo d'ufficio dalla Gestione commercianti a far data dal 5.6.2017 (cfr. doc. 1 memoria) con conseguente sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 3 memoria), chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, confermando la circostanza dell'estinzione del debito oggetto
CP_ del decreto opposto, ha aderito alla istanza dell' concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
3
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 347/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 10.45 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. CAVERNI ELENA e l'avv. PENG LINGFAN Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
Le parti concordemente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 10.50, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MANETTI Parte_1 C.F._1
LUCA, dell'avv. CAVERNI ELENA, dell'avv. PENG LINGFAN, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38920220001980002000, notificato in data 18.3.2025, per l'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi
IVS dovuti alla Gestione commercianti per le prime tre rate del 2021, oltre sanzioni accessorie.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito per il venir meno dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dal
31.12.2017 e la conseguente inesistenza di alcun obbligo contributivo a proprio carico;
in ipotesi, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riduzione dei contributi del 50% ex art. 59, comma 15, legge n.
449/1997.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto al riesame della posizione contributiva del ricorrente, provvedendo a cancellarlo d'ufficio dalla Gestione commercianti a far data dal 5.6.2017 (cfr. doc. 1 memoria) con conseguente sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 3 memoria), chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, confermando la circostanza dell'estinzione del debito oggetto
CP_ del decreto opposto, ha aderito alla istanza dell' concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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