Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 256
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la scadenza ordinaria del termine di prescrizione fosse il 31.12.2020, l'applicazione della sospensione dei termini di riscossione prevista dal D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, con proroga di 24 mesi, ha posticipato il termine ultimo per la notifica della cartella al 31.12.2022. Poiché la cartella è stata notificata il 30.8.2023, essa risulta tardiva.

  • Altro
    Mancanza notifica accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto assorbente l'eccezione di prescrizione, non pronunciandosi su questo motivo.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto l'Agenzia delle Entrate Riscossione unica responsabile della tardiva notifica, implicitamente rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Sicilia in quanto la cartella è stata ritenuta tardiva e quindi annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 256
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo