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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003253754000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003253754000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
ADER il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (con reclamo) RG n. 3376.2023, depositato il 17 novembre 2023, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2023 0003253754000, notificata il 21 aprile 2023, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del Consorzio di bonifica n. 3 di
Agrigento, ha chiesto il pagamento della somma di € 3.185,88, a titolo di quota consortile, per gli anni d'imposta 2017 e 2018.
Esposti i fatti, ha dedotto: prescrizione relativamente al 2017; carenza di motivazione.
In data 6 novembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui, eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato.
Ciò posto, il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2017, è infondato.
Come noto, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrive nel termine breve quinquennale « ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi».
Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale tale norma va applicata a tutti quei tributi, tra cui rientrano i contributi di bonifica, che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (vedi Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37551).
Va, però, tenuto conto che, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica
Covid 19 e, in particolare, dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto cura Italia) e modifiche successive, è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento e, parallelamente, dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il successivo comma 4 bis ha poi previsto la proroga di 24 mesi con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021.
Tali norme sono state interpretate nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Si è, in particolare, ritenuto che in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in tale senso, Cassazione, n.
960 del 2025).
Nella specie la cartella è stata notificata il 21 aprile 2023, cosicchè va esclusa, per effetto del prolungamento dovuto alla norma COVID, la maturazione della prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2017.
È, invece, fondata la censura di carenza di motivazione, la quale è stata dedotta con specifico riferimento all'aumento dei costi, ma ha riguardato in generale l'esplicitazione delle ragioni a sostegno della pretesa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno 2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass., Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 50,00 oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il presidente estensore
AU TO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003253754000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003253754000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
ADER il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (con reclamo) RG n. 3376.2023, depositato il 17 novembre 2023, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2023 0003253754000, notificata il 21 aprile 2023, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del Consorzio di bonifica n. 3 di
Agrigento, ha chiesto il pagamento della somma di € 3.185,88, a titolo di quota consortile, per gli anni d'imposta 2017 e 2018.
Esposti i fatti, ha dedotto: prescrizione relativamente al 2017; carenza di motivazione.
In data 6 novembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui, eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato.
Ciò posto, il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2017, è infondato.
Come noto, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrive nel termine breve quinquennale « ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi».
Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale tale norma va applicata a tutti quei tributi, tra cui rientrano i contributi di bonifica, che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (vedi Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37551).
Va, però, tenuto conto che, per effetto delle misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica
Covid 19 e, in particolare, dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto cura Italia) e modifiche successive, è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento e, parallelamente, dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il successivo comma 4 bis ha poi previsto la proroga di 24 mesi con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021.
Tali norme sono state interpretate nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Si è, in particolare, ritenuto che in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in tale senso, Cassazione, n.
960 del 2025).
Nella specie la cartella è stata notificata il 21 aprile 2023, cosicchè va esclusa, per effetto del prolungamento dovuto alla norma COVID, la maturazione della prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2017.
È, invece, fondata la censura di carenza di motivazione, la quale è stata dedotta con specifico riferimento all'aumento dei costi, ma ha riguardato in generale l'esplicitazione delle ragioni a sostegno della pretesa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno 2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass., Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 50,00 oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il presidente estensore
AU TO