Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 4.476.920.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" e per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.