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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3530/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TUORTO ILARIA;
RICORRENTE
E
, nata il 10/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DURANTE LUCIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ concordatario in data 26.07.2004 in Praiano, dal quale nel 2005 sono nate le figlie ed Per_1 chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge
, di assegnare alla moglie la casa coniugale, che vi avrebbe continuato ad abitare Controparte_1 con le figlie maggiorenni ma non autosufficienti, e di prevedere n contributo al mantenimento a carico del ricorrente nei confronti delle figlie, nulla riconoscendosi, invece, per la . CP_1
2. si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda di addebito, di assegnare la casa coniugale a lei, di disporre un assegno di mantenimento nei confronti delle due figlie maggiorenni ma non autosufficienti e di prevedere un contributo a titolo di mantenimento in suo favore.
3. All'udienza del 15 aprile 2025, le parti, comparse dinanzi al Giudice, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e di volersi separare alle suddette condizioni. Il Giudice, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con
2 la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.07.2004 in Praiano (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appare conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico l'accordo raggiunto in udienza che qui si riporta testualmente:
“a) chiedono pronunciarsi la separazione personale;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà unitamente alle figlie e CP_1 Per_1
Per_
c) Il padre corrisponderà il mantenimento per le figlie direttamente a queste per la somma di € 500,00 ciascuna
(per una somma complessiva di € 1.000,00), di cui € 150,00 ciascuna (per un totale ciascun mese di € 300,00) saranno da versare alla madre per la contribuzione delle spese di casa, dando prova al padre di tale versamento;
in caso di mancato versamento, il sig. verserà la somma di € 300,00 alla sig.ra per le spese di casa;
Pt_1 CP_1
d) rinuncia alla domanda di addebito per il sig. Pt_1
e) rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della sig.ra ; CP_1
f) la sig.ra si impegna, all'esito della procedura esecutiva che pende dinanzi alla dott.ssa relativa CP_1 CP_2 alla casa coniugale, ad acquistare un immobile da intestare ad entrambe le figlie riservandosi l'usufrutto ed il sig. si impegna all'eventuale corresponsione di un contributo per l'acquisto de nuovo immobile”. Pt_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di nato il [...] in Parte_1
NAPOLI (NA) (C.F. ), e nata il C.F._1 Controparte_1
10/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. , che hanno contratto C.F._2 matrimonio il giorno 26.07.2004 in Praiano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
3 detto Comune (Atto n. 12, parte II, serie A – anno 2004 – Comune di Praiano), nonché presso il Comune di Pomigliano d'Arco (Atto n. 72 – parte II – serie B – anno 2004-
Comune di Pomigliano d'Arco);
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praiano e di Pomigliano d'Arco (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3530/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TUORTO ILARIA;
RICORRENTE
E
, nata il 10/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DURANTE LUCIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ concordatario in data 26.07.2004 in Praiano, dal quale nel 2005 sono nate le figlie ed Per_1 chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge
, di assegnare alla moglie la casa coniugale, che vi avrebbe continuato ad abitare Controparte_1 con le figlie maggiorenni ma non autosufficienti, e di prevedere n contributo al mantenimento a carico del ricorrente nei confronti delle figlie, nulla riconoscendosi, invece, per la . CP_1
2. si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda di addebito, di assegnare la casa coniugale a lei, di disporre un assegno di mantenimento nei confronti delle due figlie maggiorenni ma non autosufficienti e di prevedere un contributo a titolo di mantenimento in suo favore.
3. All'udienza del 15 aprile 2025, le parti, comparse dinanzi al Giudice, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e di volersi separare alle suddette condizioni. Il Giudice, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con
2 la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.07.2004 in Praiano (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appare conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico l'accordo raggiunto in udienza che qui si riporta testualmente:
“a) chiedono pronunciarsi la separazione personale;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà unitamente alle figlie e CP_1 Per_1
Per_
c) Il padre corrisponderà il mantenimento per le figlie direttamente a queste per la somma di € 500,00 ciascuna
(per una somma complessiva di € 1.000,00), di cui € 150,00 ciascuna (per un totale ciascun mese di € 300,00) saranno da versare alla madre per la contribuzione delle spese di casa, dando prova al padre di tale versamento;
in caso di mancato versamento, il sig. verserà la somma di € 300,00 alla sig.ra per le spese di casa;
Pt_1 CP_1
d) rinuncia alla domanda di addebito per il sig. Pt_1
e) rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della sig.ra ; CP_1
f) la sig.ra si impegna, all'esito della procedura esecutiva che pende dinanzi alla dott.ssa relativa CP_1 CP_2 alla casa coniugale, ad acquistare un immobile da intestare ad entrambe le figlie riservandosi l'usufrutto ed il sig. si impegna all'eventuale corresponsione di un contributo per l'acquisto de nuovo immobile”. Pt_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di nato il [...] in Parte_1
NAPOLI (NA) (C.F. ), e nata il C.F._1 Controparte_1
10/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. , che hanno contratto C.F._2 matrimonio il giorno 26.07.2004 in Praiano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
3 detto Comune (Atto n. 12, parte II, serie A – anno 2004 – Comune di Praiano), nonché presso il Comune di Pomigliano d'Arco (Atto n. 72 – parte II – serie B – anno 2004-
Comune di Pomigliano d'Arco);
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praiano e di Pomigliano d'Arco (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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