CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2024, n. 14968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14968 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di: AR NC nato a [...] il [...] RE VO nato a [...] il [...] IO IN nato a [...] il [...] MO NC nato a [...] il [...] CC BI nato a [...] il [...] IO DE nato a [...] il [...] AR LE nato a [...] il [...] VA ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di CUNEO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
tekto etto ci.,0 il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14968 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2024 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso• -.'Avv. Luca Simioni con memoria si associava alle richieste del pubblico ministero nell'interesse della "Immobilare 5 stelle s.r.l.", rappresentata dall'amministratore unico UR AB) t'Avv. Francesco Gambino, con memoria, nell'interesse di NE RA, instava per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell'archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica ("truffa", invece che appropriazione indebita). Si deduceva, pertanto, che la sequenza procedimentale e le motivazioni dell'archiviazione indicherebbero la volontà dell'Ufficio di Procura di perseguire penalmente le condotte per le quali era stata emessa la sentenza di non doversi procedere, dato che le stesse erano state "archiviate" esclusivamente per effettuare una modifica della qualificazione giuridica. Si segnalava, infine, che il provvedimento impugnato faceva erroneamente riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita. CONSIDERATO iN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Le doglianze avanzate nei confronti della sentenza impugnata sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9, 2 Finocchiaro, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l'inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell'ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, Greco, Rv. 246668 - 01). 1.2. Nel caso in esame le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale in ordine alle stesse condotte oggetto della sentenza impugnata erano "già" state assunte dal pubblico ministero, che in relazione alle stesse, aveva chiesto, ed ottenuto, l'archiviazione. Tuttavia, senza procedere alla richiesta di apertura delle indagini, la Procura aveva successivamente esercitato l'azione penale per le stesse condotte. Le ragioni sottese alla richiesta di archiviazione allegate con il ricorso, - ovvero la necessità di assegnare alle condotte una diversa qualificazione giuridica - sono inidonee a superare la preclusione ed a legittimare l'esercizio dell'azione penale. Il provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024 L'estensore Il Presidente A
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
tekto etto ci.,0 il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14968 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2024 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso• -.'Avv. Luca Simioni con memoria si associava alle richieste del pubblico ministero nell'interesse della "Immobilare 5 stelle s.r.l.", rappresentata dall'amministratore unico UR AB) t'Avv. Francesco Gambino, con memoria, nell'interesse di NE RA, instava per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell'archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica ("truffa", invece che appropriazione indebita). Si deduceva, pertanto, che la sequenza procedimentale e le motivazioni dell'archiviazione indicherebbero la volontà dell'Ufficio di Procura di perseguire penalmente le condotte per le quali era stata emessa la sentenza di non doversi procedere, dato che le stesse erano state "archiviate" esclusivamente per effettuare una modifica della qualificazione giuridica. Si segnalava, infine, che il provvedimento impugnato faceva erroneamente riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita. CONSIDERATO iN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Le doglianze avanzate nei confronti della sentenza impugnata sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9, 2 Finocchiaro, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l'inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell'ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, Greco, Rv. 246668 - 01). 1.2. Nel caso in esame le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale in ordine alle stesse condotte oggetto della sentenza impugnata erano "già" state assunte dal pubblico ministero, che in relazione alle stesse, aveva chiesto, ed ottenuto, l'archiviazione. Tuttavia, senza procedere alla richiesta di apertura delle indagini, la Procura aveva successivamente esercitato l'azione penale per le stesse condotte. Le ragioni sottese alla richiesta di archiviazione allegate con il ricorso, - ovvero la necessità di assegnare alle condotte una diversa qualificazione giuridica - sono inidonee a superare la preclusione ed a legittimare l'esercizio dell'azione penale. Il provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024 L'estensore Il Presidente A