Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4218
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 24 (e 18)

    La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di doglianza con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sia con riferimento all'apporto concorsuale dell'imputato, sia riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova non è sindacabile in sede di legittimità. Il riferimento al capo 18 è inammissibile in quanto il ricorrente non ne era imputato.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a fatti-reato

    Il ricorso è generico e privo dei requisiti prescritti. Avendo fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'imputato non può contestare la mancata assoluzione in ordine ad alcuni fatti-reato, avendo rinunciato a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 8 della l. 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

    Il contributo fornito dal D'IE è stato circoscritto alla conferma di quanto già risultante dagli atti, non integrando l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91. La pena irrogata è congrua e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, e non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti per motivare il diniego delle attenuanti generiche.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza delle condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo 18 (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US)

    La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui il riferimento a 'lelluccio' riconduce alla persona del Di EL, alla luce di pregresse vicende e del suo egemonismo sul territorio. La partecipazione del fratello del cognato del Di EL e l'aggressione successiva del FO a ER US sono considerate elementi a conforto del ruolo di concorrente del Di EL. La sentenza è congruamente motivata e non è consentita una nuova valutazione di merito.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai capi 26 e 27 (concorso in estorsioni ai danni di ME TO)

    La Corte di appello ha dato congrua e logica risposta alle doglianze difensive, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa ME TO, riscontrate da AN CO. La presenza di entrambi (FO e Di EL) e l'attribuzione della pretesa estorsiva ad entrambi sono elementi di concorso. La motivazione non è apparente, illogica o contraddittoria. L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è configurabile in quanto il riferimento al clan dei Casalesi è evocativo del potenziale offensivo del gruppo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del motivo di ricorso sull'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione per difetto di profitto

    La questione non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello, con conseguente applicabilità dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a erronea valutazione delle prove, violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

    L'accordo delle parti nel concordato implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questioni rilevabili d'ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. La rinuncia ai motivi di appello comprende anche quelli concernenti le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi di motivazione per non avere valutato la sussistenza di condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo 18 (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US)

    La Corte di appello ha ritenuto il FO concorrente nell'azione delittuosa per aver accompagnato il RD presso la FE, consentendogli di farsi latore della richiesta estorsiva. L'aggressione successiva a ER US è considerata logica spiegazione della volontà del FO di vendicare il mancato accoglimento della richiesta del Di EL. La sentenza è congruamente motivata. La questione del difetto di profitto non è stata dedotta in appello.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai capi 26 e 27 (concorso in estorsioni ai danni di ME TO)

    La Corte di appello ha dato congrua e logica risposta alle doglianze difensive, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa ME TO, riscontrate da AN CO. La presenza di entrambi (FO e Di EL) e l'attribuzione della pretesa estorsiva ad entrambi sono elementi di concorso. La motivazione non è apparente, illogica o contraddittoria. L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è configurabile in quanto il riferimento al clan dei Casalesi è evocativo del potenziale offensivo del gruppo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4218
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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