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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN IA IG NA CO AR MA CA BR SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. AZ MI, nato a [...] il giorno 12/1/1979 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE - di fiducia 2. CO AN, nato a [...] il giorno 22/9/1969 rappresentato ed assistito dall’avv. Rachele Merola - di fiducia 3. D’IE EN ES, nato a [...] il giorno 9/5/1980 rappresentato ed assistito dall’avv. Patrizia Sebastianelli - di fiducia 4. D’US IU, nato a [...] il giorno 28/6/1972 rappresentato ed assistito dall’avv. Amalia Caliendo e dall’avv. Marco Maietta - di fiducia 5. Di EL FF, nato a [...] il giorno 20/3/1968 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE e dall’avv. Vincenzo Motti - di fiducia 6. LE NI, nato a [...] il giorno 28/8/1982 rappresentato ed assistito dall’avv. ME Della Gatta - di fiducia 7. AI RI, nato a [...] d’Aversa il giorno 24/8/1967 rappresentato ed assistito dall’avv. Amalia Caliendo e dall’avv. Guglielmo Ventrone - di fiducia 8. FO FF, nato a [...] il giorno 8/7/1971 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE - di fiducia avverso la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di Appello di Napoli, per la parte che in questa sede interessa, in riforma della sentenza in data 28 ottobre 2016 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Penale Sent. Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: MA CO AR Data Udienza: 15/01/2026 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di MI AZ, AN CO, EN ES D’IE, IU D’US, FF Di EL, NI LE, RI AI e FF FO, in relazione a reati di estorsione aggravata (consumata o tentata) come rispettivamente agli stessi contestati, ha: - accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. formulate nell’interesse degli imputati AN CO, IU D’US, NI LE e RI AI provvedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti degli stessi;
- confermato la penale responsabilità degli imputati MI AZ, EN ES D’IE, FF Di EL e FF FO in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per MI AZ sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 112 e 629 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 24 (e 18) della rubrica delle imputazioni: Con riguardo al reato di cui al capo 24 (concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni di FF IN, titolare di un’impresa edile) la difesa del ricorrente deduce: a) l’erronea ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia AN CO, concorrente nel reato, in quanto le dichiarazioni al riguardo rese dallo stesso non avrebbero trovato conferma in quelle della persona offesa;
b) l’assenza di prova di concorso del AZ nell’azione estorsiva sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con particolare riguardo all’assenza di contributo al correo nel compimento dell’azione. A pag. 4 del ricorso si fa poi anche riferimento al capo 18 della rubrica delle imputazioni (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US quali dipendente e titolare della società FE S.r.l.) ma il AZ non è imputato di tale reato.
2.2. per AN CO (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al fatto che la Corte di appello non avrebbe esaminato alcuni aspetti delle condotte dell’imputato che avrebbero potuto portare all’assoluzione dello stesso in relazione ad alcuni dei fatti in contestazione.
2.3. per EN ES D’IE:
2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Evidenzia, al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello, nel non riconoscere al D’IE l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 alla luce del proficuo contributo probatorio dallo stesso fornito che avrebbe comunque completato e rafforzato il quadro probatorio già acquisito in atti. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, deduce la difesa del ricorrente il fatto che non si sarebbe tenuto del positivo percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso dal D’IE e della nuova condotta di vita intrapresa dallo stesso completamente distaccata dall’ambiente criminale al quale apparteneva.
2.4. per IU D’US (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.): 2 2.4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza delle condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.5. per FF Di EL:
2.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a: - assenza di prova di concorso del ricorrente, indicato quale mandante, nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica delle imputazioni (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US quali rispettivamente dipendente e titolare della società FE S.r.l.) sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo con particolare riguardo al contributo al compimento dell’azione delittuosa posta in essere da altri, ciò anche perché il Di EL all’epoca dei fatti era detenuto e non appare certa l’identificazione del soggetto indicato in atti come “lelluccio” con l'odierno ricorrente;
- assenza di prova di concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni (concorso in due diverse estorsioni ai danni di ME TO titolare del “Bar degli Amici”), non essendo stato valutato il fatto che nel caso in esame al più si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile e, comunque, non essendovi prova dell’elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente;
- erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) essendosi limitati i Giudici di merito a fare riferimento non a specifiche modalità dell’azione quanto al mero generico riferimento al “clan dei Casalesi”.
2.6. per NI LE (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.);
2.6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione (anche per travisamento) ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 129, 192, comma 1, 530 e 533 cod. proc. pen., in relazione a: - erronea valutazione delle prove in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato a AN CO;
- violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
2.7. per RI AI (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per non avere valutato la Corte la sussistenza di condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.8. per FF FO:
2.8.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a: - assenza di prova di concorso del ricorrente con il SA RD (soggetto che ebbe a recarsi presso l’azienda dei fratelli US per chiedere il cambio di un assegno) nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica delle imputazioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, ciò anche tenuto conto del fatto che il FO era estraneo ad ogni logica criminale ed agli ambienti mafiosi e che il litigio tra la persona offesa e l’odierno ricorrente, avvenuto in epoca successiva e per futili motivi, non può essere ricollegato alla consapevole partecipazione al tentativo di estorsione di cui all’imputazione. - assenza di elementi di violenza o minaccia che connotano l’azione estorsiva oltre che dell’ingiustizia del profitto non essendovi prova che il titolo di credito da consegnare alla 3 persona offesa fosse privo di copertura;
- erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) non essendo sufficiente sostenere la ricorrenza di detta circostanza aggravante solo perché nelle circostanze dell’azione fu speso il nominativo del Di EL di per sé evocativo del potenziale offensivo del gruppo da quest’ultimo capeggiato. CONSIDERATO IN DIRITTO Sulla premessa che il presente procedimento era stato originariamente assegnato alla Settima Sezione penale e poi riassegnato alla presente Sezione, si osserva quanto segue.
1. I ricorsi formulati nell’interesse degli imputati AN CO, IU D’US, NI LE e RI AI appaiono meritevoli di trattazione congiunta, essendo nei confronti degli stessi state accolte le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. e devono essere tutti dichiarati inammissibili. Innanzitutto, va ricordato in via generale che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione con il ricorso per cassazione di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione;
Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). Con riguardo, poi, alle posizioni dei singoli ricorrenti:
1.1. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato AN CO, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, lo stesso è da ritenersi caratterizzato da genericità in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dato che, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò si aggiunge che avendo l’imputato fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. lo stesso non può oggi contestare la mancata assoluzione in ordine a taluni dei fatti-reato in contestazione, avendo di fatto rinunciato a tutti i motivi di impugnazione dedotti in sede di appello fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
1.2. Quanto ai ricorsi formulati nell’interesse degli impoutati IU D’US e RI AI nei quali si contesta la mancata valutazione della ricorrenza delle condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. deve ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
1.3. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NI LE nel quale, come detto, sono stati dedotti l’erronea valutazione delle prove in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato ad AN CO, la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., oltre ai principi già richiamati al punto che precede, deve ancora essere ricordato che: - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del 4 concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); - la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è, comunque, da ritenersi corretta ricorrendone gli elementi previsti dalla legge ed indicati da questa Corte di legittimità; - la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413); - analogamente, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente anch’essa un punto autonomo della decisione (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01).
2. Il ricorso formulato nell’interesse di MI AZ, nel quale si contestano, ai limiti della genericità, la ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia AN CO con riferimento al reato di cui al capo 24 della rubrica delle imputazioni, nonché l’assenza di prova di concorso del ricorrente nell’azione estorsiva, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo è manifestamente infondato dato che la Corte di appello (v. pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata), in uno con quanto aveva già conformemente fatto il G.u.p., ha, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dato risposta ai motivi di doglianza ribaditi in questa sede, sia con riferimento all’apporto concorsuale dell’imputato nella vicenda delittuosa de qua emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa dal reato, sia con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal CO. Al riguardo deve essere ricordato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex multis: Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del AZ, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, anche tenendo conto del fatto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Come sopra già evidenziato, il ricorso (v. pag. 4) contiene anche un riferimento al capo 18 della rubrica delle imputazioni ma di tale capo non è stato chiamato a rispondere il AZ con la conseguente inammissibilità di tale riferimento. 5 3. Anche il ricorso formulato nell’interesse dell’imputato EN ES D’IE nel quale ci si duole del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Innanzitutto, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha spiegato le ragioni per le quali non può riconoscersi all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 essendo stato il contributo fornito dal D’IE circoscritto alla conferma di quanto già risultante dagli atti. La Corte territoriale risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Non integra la circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute» (ex multis: Sez. 1, n. 7160 del 29/01/2008, US, Rv. 239306 – 01). Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato, con evidente implicito riferimento anche alle stesse, che non può provvedersi alla riduzione del trattamento sanzionatorio essendo la pena irrogata dal giudice di primo grado congrua ed adeguata alla gravità del fatto e ad alla allarmante personalità dell’imputato (descritta in motivazione). A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
4. I ricorsi formulati nell’interesse degli imputati FF Di EL e di FF FO in relazione al capo 18 della rubrica delle imputazioni, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, non sono fondati. Al riguardo occorre riassumere brevemente la vicenda oggetto dell’imputazione che vede imputati i predetti soggetti in concorso con SA RD (deceduto). La condotta delittuosa, risalente ai mesi di settembre/ottobre 2009, rimasta a livello di tentativo, risulta essere consistita nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere LU US e ER US, rispettivamente impiegato e titolare della società “FE S.r.l.” a versare a titolo estorsivo la somma di 1.000,00 euro in cambio di un assegno di pari importo, evento non verificatosi a causa del rifiuto delle persone offese di procedere alla richiesta di consegna della somma di denaro, il tutto con minacce legate alla forza di intimidazione che promana dalla associazione camorristica (clan dei Casalesi) della quale i soggetti agenti erano ritenuti facenti parte. Quanto alle posizioni dei ricorrenti, le stesse sono state contestate come segue: - il RD ha ricoperto il ruolo l’esecutore materiale della richiesta contattando gli esponenti della predetta società e riferendo loro “mi manda lelluccio … sono qui perché mi dovresti cambiare un assegno”; - il FO ha accompagnato il RD presso la FE;
- il Di EL è stato indicato quale mandante essendo un esponente di vertice del predetto clan. 6 Come già sopra evidenziato ed in sintesi: - la difesa del Di EL lamenta che non ricorre prova, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo del ruolo di mandante rivestito dallo stesso che, all’epoca dei fatti era detenuto;
- la difesa del FO sostiene invece che lo stesso non era consapevole dell’azione che il RD era andato a compiere;
- entrambe le difese degli imputati sostengono che, in ogni caso, difetterebbe la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 7 della l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) e, infine: - la difesa del FO sostiene anche che non sarebbe configurabile la fattispecie estorsiva difettando il profitto che si sarebbe realizzato solo nel caso in cui l’assegno oggetto di pretesa consegna alla persone offese fosse privo di copertura. Rileva il Collegio che la Corte di appello (pag. 22 della sentenza impugnata) ha, innanzitutto, debitamente spiegato le ragioni per le quali il riferimento al “lelluccio” fatto dal RD alle persone offese il quale ebbe ad indicarlo come mandante della richiesta di cambio dell’assegno riconduce alla persona dell’odierno ricorrente Di EL alla luce di pregresse vicende e del fatto che il Di EL era divenuto egemone sul territorio nel quale si erano svolti i fatti. A ciò si aggiunge che all’azione ebbe a partecipare, seppure mantenendosi a distanza, ma in vista delle persone offese, FF FO, fratello di RO FO cognato del Di EL. Si trattava, pertanto di situazioni che non consentivano alle stesse persone offese di dubitare che il soggetto indicato dal RD come mandante era proprio il Di EL. Quanto, poi, alla posizione nella vicenda di RA FO, la Corte di appello (pagg. 22 e 23) ha evidenziato che egli fu il soggetto che ebbe ad accompagnare il RD presso la FE così consentendogli di farsi latore della richiesta estorsiva e per tale motivo deve essere ritenuto concorrente nell’azione delittuosa. La stessa Corte di appello ha poi dedotto come ulteriore elemento a conforto del ruolo di concorrente del FO nei fatti de quibus la circostanza che questi, incontrando in epoca successiva ER US ebbe ad aggredirlo ed ha ritenuto che detta aggressione non può che trovare logica spiegazione proprio nella volontà del FO di vendicare il fatto che i fratelli US si erano permessi di non sottostare alla richiesta proveniente da FF Di EL. Ritiene il Collegio che nel caso in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme” risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti rispettivamente dai ricorrenti in ordine al loro concorso nella fattispecie estorsiva. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che le difese dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, 7 dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
4.1. Corretta e conforme ai principi di diritto che regolano la materia si presenta altresì la motivazione (pag. 22 della sentenza di appello) in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) avendo la Corte di appello ricordato da un lato che la richiesta dal RD ai US era in linea con la tipologia di richieste che si potevano attendere dal Di EL e, dall’altro, che proprio l’utilizzazione del nominativo del Di EL era di per sé evocativo alla mente delle persone offese – che, come detto, erano consapevoli della situazione degli assetti criminali sul territorio di riferimento - del potenziale offensivo del gruppo dal medesimo capeggiato che aveva conquistato da tempo il controllo sul territorio sostituendosi al gruppo dei Di Grazia. In punto di diritto occorre, da un lato, ricordare che la circostanza aggravante de qua è di natura oggettiva e quindi si estende a tutti i concorrenti nel reato e, dall’altro, che i Giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità allorquando ha affermato che «Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Nella specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto). (Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103 - 01) e, ancora, che «In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante). (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).
4.2. Inammissibile tout court è, infine, il motivo di ricorso nel quale si contesta l’insussistenza degli elementi costituitivi del reato di estorsione difettando il fine di profitto non essendo provato che l’assegno, del quale era stato richiesto il cambio con la consegna di 1.000,00 euro, fosse privo di copertura. Osserva al riguardo il Collegio che la questione non risulta essere stata dedotta con l’atto di appello con la conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
5. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa dell’imputato Di EL in relazione ai fatti- reato oggetto di contestazione ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni è 8 manifestamente infondato oltre che caratterizzato da genericità. Occorre, innanzitutto, ricordare che al capo 26 è contestato al Di EL, in concorso con NI TO e SA RD di avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ME TO , titolare del “Bar degli Amici” ad acquistare un cesto contenente prodotti alimentari ad un prezzo di gran lunga superiore al valore di mercato, in tal modo facendogli versare a titolo di tangente quale rateo estorsivo in corrispondenza delle festività di Natale del 2008 una somma di denaro pari a 150,00 euro a fronte di una richiesta iniziale di 200,00 euro. Azione compiuta con minaccia consistita nell’avvicinare la persona offesa dicendogli “Veniamo da parte degli amici di Casale, vogliamo parlare con il titolare per un contributo” dopodiché prospettandogli l’acquisto del cesto sopra indicato. Al Di EL si contesta il ruolo di mandante della predetta azione delittuosa. Modalità analoghe di azione risultano contestate al capo 27 della rubrica delle imputazioni allorquando gli imputati, in prossimità delle festività di Pasqua del 2009, si recarono presso il bar della persona offesa, imponendogli l’acquisto di un uovo di cioccolato ad un presso superiore al valore di mercato e si facevano consegnare la somma di 100,00 euro. Nel motivo di ricorso qui in esame, cumulativo per entrambe le contestazioni, la difesa dell’imputato contesta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che nel caso in esame, al più, si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile da parte del Di EL e che, comunque, non sarebbe stata raccolta la prova in capo allo stesso dell’elemento soggettivo dei reati in contestazione. La questione era stata posta anche in sede di appello ancorché maggiormente legata alla corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Anche in questo caso la Corte di appello (pag. 23 e seguenti) ha dato congrua e logica risposta alle doglianze difensive da un lato motivatamente spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa ME TO sono da ritenersi attendibili ed hanno anche trovato riscontro nelle dichiarazioni nel racconto di AN CO che ha affermato che l’esercizio commerciale del TO rientrava tra le attività sottoposte ad estorsione dal clan dei Casalesi mediante l’imposizione della fornitura di merce anche da lui imposta in altre occasioni. La stessa Corte di appello ha altresì evidenziato che, ai fini del concorso nei reati in contestazione, a nulla importa accertare chi tra il (RO) FO ed il Di EL avesse pronunciato le minacce estorsive, considerato che entrambi erano presenti all’accaduto e che la persona offesa era stata chiara nell’attribuire ad entrambi la formulazione della pretesa estorsiva. Ritiene il Collegio che nei casi in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme”, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dal ricorrente in ordine al concorso dello stesso nelle azioni estorsive. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria, mentre, di contro, il motivo di ricorso prospetta e richiede una mera rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità.
5.1. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91, contestata in relazione anche ai reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni, non possono che richiamarsi le medesime considerazioni già esposte al superiore par. 4.1, con la precisazione che in questo caso la persona offesa, all’evidenza conscia dello spessore criminale dei soggetti richiedenti, in presenza di un tipico messaggio minatorio utilizzato in 9 terre di camorra e pertanto configurante un “metodo mafioso”, non è neppure stata in grado di resistere alle pretese estorsive.
6. Alla luce si quanto sopra osservato si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di MI AZ, AN CO, EN ES D’IE, IU D’US, NI LE e RI AI. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di FF Di EL e di FF FO con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AZ MI, CO AN, D'IE EN ES, D'US IU, LE NI e AI RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Di EL FF e FO FF che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO AR MA AN EG 10
1. AZ MI, nato a [...] il giorno 12/1/1979 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE - di fiducia 2. CO AN, nato a [...] il giorno 22/9/1969 rappresentato ed assistito dall’avv. Rachele Merola - di fiducia 3. D’IE EN ES, nato a [...] il giorno 9/5/1980 rappresentato ed assistito dall’avv. Patrizia Sebastianelli - di fiducia 4. D’US IU, nato a [...] il giorno 28/6/1972 rappresentato ed assistito dall’avv. Amalia Caliendo e dall’avv. Marco Maietta - di fiducia 5. Di EL FF, nato a [...] il giorno 20/3/1968 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE e dall’avv. Vincenzo Motti - di fiducia 6. LE NI, nato a [...] il giorno 28/8/1982 rappresentato ed assistito dall’avv. ME Della Gatta - di fiducia 7. AI RI, nato a [...] d’Aversa il giorno 24/8/1967 rappresentato ed assistito dall’avv. Amalia Caliendo e dall’avv. Guglielmo Ventrone - di fiducia 8. FO FF, nato a [...] il giorno 8/7/1971 rappresentato ed assistito dall’avv. MI D’IE - di fiducia avverso la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di Appello di Napoli, per la parte che in questa sede interessa, in riforma della sentenza in data 28 ottobre 2016 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Penale Sent. Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: MA CO AR Data Udienza: 15/01/2026 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di MI AZ, AN CO, EN ES D’IE, IU D’US, FF Di EL, NI LE, RI AI e FF FO, in relazione a reati di estorsione aggravata (consumata o tentata) come rispettivamente agli stessi contestati, ha: - accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. formulate nell’interesse degli imputati AN CO, IU D’US, NI LE e RI AI provvedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti degli stessi;
- confermato la penale responsabilità degli imputati MI AZ, EN ES D’IE, FF Di EL e FF FO in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per MI AZ sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 112 e 629 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 24 (e 18) della rubrica delle imputazioni: Con riguardo al reato di cui al capo 24 (concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni di FF IN, titolare di un’impresa edile) la difesa del ricorrente deduce: a) l’erronea ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia AN CO, concorrente nel reato, in quanto le dichiarazioni al riguardo rese dallo stesso non avrebbero trovato conferma in quelle della persona offesa;
b) l’assenza di prova di concorso del AZ nell’azione estorsiva sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con particolare riguardo all’assenza di contributo al correo nel compimento dell’azione. A pag. 4 del ricorso si fa poi anche riferimento al capo 18 della rubrica delle imputazioni (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US quali dipendente e titolare della società FE S.r.l.) ma il AZ non è imputato di tale reato.
2.2. per AN CO (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al fatto che la Corte di appello non avrebbe esaminato alcuni aspetti delle condotte dell’imputato che avrebbero potuto portare all’assoluzione dello stesso in relazione ad alcuni dei fatti in contestazione.
2.3. per EN ES D’IE:
2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Evidenzia, al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello, nel non riconoscere al D’IE l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 alla luce del proficuo contributo probatorio dallo stesso fornito che avrebbe comunque completato e rafforzato il quadro probatorio già acquisito in atti. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, deduce la difesa del ricorrente il fatto che non si sarebbe tenuto del positivo percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso dal D’IE e della nuova condotta di vita intrapresa dallo stesso completamente distaccata dall’ambiente criminale al quale apparteneva.
2.4. per IU D’US (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.): 2 2.4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza delle condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.5. per FF Di EL:
2.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a: - assenza di prova di concorso del ricorrente, indicato quale mandante, nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica delle imputazioni (tentata estorsione ai danni di LU US e ER US quali rispettivamente dipendente e titolare della società FE S.r.l.) sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo con particolare riguardo al contributo al compimento dell’azione delittuosa posta in essere da altri, ciò anche perché il Di EL all’epoca dei fatti era detenuto e non appare certa l’identificazione del soggetto indicato in atti come “lelluccio” con l'odierno ricorrente;
- assenza di prova di concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni (concorso in due diverse estorsioni ai danni di ME TO titolare del “Bar degli Amici”), non essendo stato valutato il fatto che nel caso in esame al più si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile e, comunque, non essendovi prova dell’elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente;
- erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) essendosi limitati i Giudici di merito a fare riferimento non a specifiche modalità dell’azione quanto al mero generico riferimento al “clan dei Casalesi”.
2.6. per NI LE (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.);
2.6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione (anche per travisamento) ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 129, 192, comma 1, 530 e 533 cod. proc. pen., in relazione a: - erronea valutazione delle prove in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato a AN CO;
- violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
2.7. per RI AI (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per non avere valutato la Corte la sussistenza di condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.8. per FF FO:
2.8.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a: - assenza di prova di concorso del ricorrente con il SA RD (soggetto che ebbe a recarsi presso l’azienda dei fratelli US per chiedere il cambio di un assegno) nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica delle imputazioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, ciò anche tenuto conto del fatto che il FO era estraneo ad ogni logica criminale ed agli ambienti mafiosi e che il litigio tra la persona offesa e l’odierno ricorrente, avvenuto in epoca successiva e per futili motivi, non può essere ricollegato alla consapevole partecipazione al tentativo di estorsione di cui all’imputazione. - assenza di elementi di violenza o minaccia che connotano l’azione estorsiva oltre che dell’ingiustizia del profitto non essendovi prova che il titolo di credito da consegnare alla 3 persona offesa fosse privo di copertura;
- erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) non essendo sufficiente sostenere la ricorrenza di detta circostanza aggravante solo perché nelle circostanze dell’azione fu speso il nominativo del Di EL di per sé evocativo del potenziale offensivo del gruppo da quest’ultimo capeggiato. CONSIDERATO IN DIRITTO Sulla premessa che il presente procedimento era stato originariamente assegnato alla Settima Sezione penale e poi riassegnato alla presente Sezione, si osserva quanto segue.
1. I ricorsi formulati nell’interesse degli imputati AN CO, IU D’US, NI LE e RI AI appaiono meritevoli di trattazione congiunta, essendo nei confronti degli stessi state accolte le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. e devono essere tutti dichiarati inammissibili. Innanzitutto, va ricordato in via generale che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione con il ricorso per cassazione di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione;
Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). Con riguardo, poi, alle posizioni dei singoli ricorrenti:
1.1. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato AN CO, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, lo stesso è da ritenersi caratterizzato da genericità in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dato che, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò si aggiunge che avendo l’imputato fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. lo stesso non può oggi contestare la mancata assoluzione in ordine a taluni dei fatti-reato in contestazione, avendo di fatto rinunciato a tutti i motivi di impugnazione dedotti in sede di appello fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
1.2. Quanto ai ricorsi formulati nell’interesse degli impoutati IU D’US e RI AI nei quali si contesta la mancata valutazione della ricorrenza delle condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. deve ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
1.3. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NI LE nel quale, come detto, sono stati dedotti l’erronea valutazione delle prove in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato ad AN CO, la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., oltre ai principi già richiamati al punto che precede, deve ancora essere ricordato che: - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del 4 concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); - la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è, comunque, da ritenersi corretta ricorrendone gli elementi previsti dalla legge ed indicati da questa Corte di legittimità; - la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413); - analogamente, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente anch’essa un punto autonomo della decisione (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01).
2. Il ricorso formulato nell’interesse di MI AZ, nel quale si contestano, ai limiti della genericità, la ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia AN CO con riferimento al reato di cui al capo 24 della rubrica delle imputazioni, nonché l’assenza di prova di concorso del ricorrente nell’azione estorsiva, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo è manifestamente infondato dato che la Corte di appello (v. pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata), in uno con quanto aveva già conformemente fatto il G.u.p., ha, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dato risposta ai motivi di doglianza ribaditi in questa sede, sia con riferimento all’apporto concorsuale dell’imputato nella vicenda delittuosa de qua emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa dal reato, sia con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal CO. Al riguardo deve essere ricordato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex multis: Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del AZ, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, anche tenendo conto del fatto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Come sopra già evidenziato, il ricorso (v. pag. 4) contiene anche un riferimento al capo 18 della rubrica delle imputazioni ma di tale capo non è stato chiamato a rispondere il AZ con la conseguente inammissibilità di tale riferimento. 5 3. Anche il ricorso formulato nell’interesse dell’imputato EN ES D’IE nel quale ci si duole del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Innanzitutto, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha spiegato le ragioni per le quali non può riconoscersi all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 essendo stato il contributo fornito dal D’IE circoscritto alla conferma di quanto già risultante dagli atti. La Corte territoriale risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Non integra la circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute» (ex multis: Sez. 1, n. 7160 del 29/01/2008, US, Rv. 239306 – 01). Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato, con evidente implicito riferimento anche alle stesse, che non può provvedersi alla riduzione del trattamento sanzionatorio essendo la pena irrogata dal giudice di primo grado congrua ed adeguata alla gravità del fatto e ad alla allarmante personalità dell’imputato (descritta in motivazione). A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
4. I ricorsi formulati nell’interesse degli imputati FF Di EL e di FF FO in relazione al capo 18 della rubrica delle imputazioni, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, non sono fondati. Al riguardo occorre riassumere brevemente la vicenda oggetto dell’imputazione che vede imputati i predetti soggetti in concorso con SA RD (deceduto). La condotta delittuosa, risalente ai mesi di settembre/ottobre 2009, rimasta a livello di tentativo, risulta essere consistita nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere LU US e ER US, rispettivamente impiegato e titolare della società “FE S.r.l.” a versare a titolo estorsivo la somma di 1.000,00 euro in cambio di un assegno di pari importo, evento non verificatosi a causa del rifiuto delle persone offese di procedere alla richiesta di consegna della somma di denaro, il tutto con minacce legate alla forza di intimidazione che promana dalla associazione camorristica (clan dei Casalesi) della quale i soggetti agenti erano ritenuti facenti parte. Quanto alle posizioni dei ricorrenti, le stesse sono state contestate come segue: - il RD ha ricoperto il ruolo l’esecutore materiale della richiesta contattando gli esponenti della predetta società e riferendo loro “mi manda lelluccio … sono qui perché mi dovresti cambiare un assegno”; - il FO ha accompagnato il RD presso la FE;
- il Di EL è stato indicato quale mandante essendo un esponente di vertice del predetto clan. 6 Come già sopra evidenziato ed in sintesi: - la difesa del Di EL lamenta che non ricorre prova, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo del ruolo di mandante rivestito dallo stesso che, all’epoca dei fatti era detenuto;
- la difesa del FO sostiene invece che lo stesso non era consapevole dell’azione che il RD era andato a compiere;
- entrambe le difese degli imputati sostengono che, in ogni caso, difetterebbe la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 7 della l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) e, infine: - la difesa del FO sostiene anche che non sarebbe configurabile la fattispecie estorsiva difettando il profitto che si sarebbe realizzato solo nel caso in cui l’assegno oggetto di pretesa consegna alla persone offese fosse privo di copertura. Rileva il Collegio che la Corte di appello (pag. 22 della sentenza impugnata) ha, innanzitutto, debitamente spiegato le ragioni per le quali il riferimento al “lelluccio” fatto dal RD alle persone offese il quale ebbe ad indicarlo come mandante della richiesta di cambio dell’assegno riconduce alla persona dell’odierno ricorrente Di EL alla luce di pregresse vicende e del fatto che il Di EL era divenuto egemone sul territorio nel quale si erano svolti i fatti. A ciò si aggiunge che all’azione ebbe a partecipare, seppure mantenendosi a distanza, ma in vista delle persone offese, FF FO, fratello di RO FO cognato del Di EL. Si trattava, pertanto di situazioni che non consentivano alle stesse persone offese di dubitare che il soggetto indicato dal RD come mandante era proprio il Di EL. Quanto, poi, alla posizione nella vicenda di RA FO, la Corte di appello (pagg. 22 e 23) ha evidenziato che egli fu il soggetto che ebbe ad accompagnare il RD presso la FE così consentendogli di farsi latore della richiesta estorsiva e per tale motivo deve essere ritenuto concorrente nell’azione delittuosa. La stessa Corte di appello ha poi dedotto come ulteriore elemento a conforto del ruolo di concorrente del FO nei fatti de quibus la circostanza che questi, incontrando in epoca successiva ER US ebbe ad aggredirlo ed ha ritenuto che detta aggressione non può che trovare logica spiegazione proprio nella volontà del FO di vendicare il fatto che i fratelli US si erano permessi di non sottostare alla richiesta proveniente da FF Di EL. Ritiene il Collegio che nel caso in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme” risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti rispettivamente dai ricorrenti in ordine al loro concorso nella fattispecie estorsiva. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che le difese dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, 7 dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
4.1. Corretta e conforme ai principi di diritto che regolano la materia si presenta altresì la motivazione (pag. 22 della sentenza di appello) in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) avendo la Corte di appello ricordato da un lato che la richiesta dal RD ai US era in linea con la tipologia di richieste che si potevano attendere dal Di EL e, dall’altro, che proprio l’utilizzazione del nominativo del Di EL era di per sé evocativo alla mente delle persone offese – che, come detto, erano consapevoli della situazione degli assetti criminali sul territorio di riferimento - del potenziale offensivo del gruppo dal medesimo capeggiato che aveva conquistato da tempo il controllo sul territorio sostituendosi al gruppo dei Di Grazia. In punto di diritto occorre, da un lato, ricordare che la circostanza aggravante de qua è di natura oggettiva e quindi si estende a tutti i concorrenti nel reato e, dall’altro, che i Giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità allorquando ha affermato che «Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Nella specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto). (Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103 - 01) e, ancora, che «In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante). (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).
4.2. Inammissibile tout court è, infine, il motivo di ricorso nel quale si contesta l’insussistenza degli elementi costituitivi del reato di estorsione difettando il fine di profitto non essendo provato che l’assegno, del quale era stato richiesto il cambio con la consegna di 1.000,00 euro, fosse privo di copertura. Osserva al riguardo il Collegio che la questione non risulta essere stata dedotta con l’atto di appello con la conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
5. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa dell’imputato Di EL in relazione ai fatti- reato oggetto di contestazione ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni è 8 manifestamente infondato oltre che caratterizzato da genericità. Occorre, innanzitutto, ricordare che al capo 26 è contestato al Di EL, in concorso con NI TO e SA RD di avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ME TO , titolare del “Bar degli Amici” ad acquistare un cesto contenente prodotti alimentari ad un prezzo di gran lunga superiore al valore di mercato, in tal modo facendogli versare a titolo di tangente quale rateo estorsivo in corrispondenza delle festività di Natale del 2008 una somma di denaro pari a 150,00 euro a fronte di una richiesta iniziale di 200,00 euro. Azione compiuta con minaccia consistita nell’avvicinare la persona offesa dicendogli “Veniamo da parte degli amici di Casale, vogliamo parlare con il titolare per un contributo” dopodiché prospettandogli l’acquisto del cesto sopra indicato. Al Di EL si contesta il ruolo di mandante della predetta azione delittuosa. Modalità analoghe di azione risultano contestate al capo 27 della rubrica delle imputazioni allorquando gli imputati, in prossimità delle festività di Pasqua del 2009, si recarono presso il bar della persona offesa, imponendogli l’acquisto di un uovo di cioccolato ad un presso superiore al valore di mercato e si facevano consegnare la somma di 100,00 euro. Nel motivo di ricorso qui in esame, cumulativo per entrambe le contestazioni, la difesa dell’imputato contesta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che nel caso in esame, al più, si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile da parte del Di EL e che, comunque, non sarebbe stata raccolta la prova in capo allo stesso dell’elemento soggettivo dei reati in contestazione. La questione era stata posta anche in sede di appello ancorché maggiormente legata alla corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Anche in questo caso la Corte di appello (pag. 23 e seguenti) ha dato congrua e logica risposta alle doglianze difensive da un lato motivatamente spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa ME TO sono da ritenersi attendibili ed hanno anche trovato riscontro nelle dichiarazioni nel racconto di AN CO che ha affermato che l’esercizio commerciale del TO rientrava tra le attività sottoposte ad estorsione dal clan dei Casalesi mediante l’imposizione della fornitura di merce anche da lui imposta in altre occasioni. La stessa Corte di appello ha altresì evidenziato che, ai fini del concorso nei reati in contestazione, a nulla importa accertare chi tra il (RO) FO ed il Di EL avesse pronunciato le minacce estorsive, considerato che entrambi erano presenti all’accaduto e che la persona offesa era stata chiara nell’attribuire ad entrambi la formulazione della pretesa estorsiva. Ritiene il Collegio che nei casi in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme”, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dal ricorrente in ordine al concorso dello stesso nelle azioni estorsive. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria, mentre, di contro, il motivo di ricorso prospetta e richiede una mera rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità.
5.1. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91, contestata in relazione anche ai reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica delle imputazioni, non possono che richiamarsi le medesime considerazioni già esposte al superiore par. 4.1, con la precisazione che in questo caso la persona offesa, all’evidenza conscia dello spessore criminale dei soggetti richiedenti, in presenza di un tipico messaggio minatorio utilizzato in 9 terre di camorra e pertanto configurante un “metodo mafioso”, non è neppure stata in grado di resistere alle pretese estorsive.
6. Alla luce si quanto sopra osservato si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di MI AZ, AN CO, EN ES D’IE, IU D’US, NI LE e RI AI. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di FF Di EL e di FF FO con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AZ MI, CO AN, D'IE EN ES, D'US IU, LE NI e AI RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Di EL FF e FO FF che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO AR MA AN EG 10