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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/12/2025, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21182/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 10 20122 Parte_1 P.IVA_1 MILANO presso lo studio dell'Avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. T0029607, in data 25.10.2011, ovvero, in subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto medesimo per inadempimento di . , C.F. e P.IVA Controparte_2
PEC: con sede in NO AZ, Via Catania 4, in P.IVA_2 Email_1 persona dell'Amministratore Sig. , C.F.: , e CP_3 C.F._1 dell'Amministratore Sig. C.F.: condannare la stessa CP_4 C.F._2
. a rilasciare in favore della ricorrente qualsiasi porzione dalla medesima Controparte_2 detenuta, ovvero, comunque, dalla medesima di fatto occupata, del complesso immobiliare sito in NO AZ, Via Catania 4, meglio identificabile come segue. Descrizione originaria del cespite, come da atto di compra-vendita in data 25.10.2011
“piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare industriale sito in Comune di NO AZ, Via Catania n. 4, e precisamente:
pagina 1 di 4 descrizione: Capannone ad uso industriale con magazzino ed uffici, al piano terra e primo, con annessi locale elettrico in corpo staccato e area cortilizia pertinenziale dell'estensione di circa 3500 (tremilacinquecento) metri quadrati;
cabina elettrica a piano terra. Confini In unico corpo: particella 79, particella 582, particelle 82 e 406, particelle 85, salvo altri. Dati catastali:
Catasto Fabbricato del Comune di NO AZ, foglio 15, particella 81, graffati subalterni 1 e 2, categoria D/7, rendita eu-ro 16.260,13 (il capannone con l'area cortilizia pertinenziale de-scritti alla lett. A); subalterno 3, categoria D/1, rendita euro 205,45 (la cabina elet-trica descritta alla lett. B)”. Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali
“Comune di NO AZ (Codice: A132) Provincia di Ro-ma: Foglio 15 Particella 81 Sub 1 e 2 Cat D/7 Rendita Euro 16.260,13 Via Catania 4, piano T-1 variazione toponomastica del 5.12.2022 pratica n. RM0537851 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomastica (n. 537851.1/2022); foglio 15 particella 81 sub 3, cat D/1, rendita Euro 202,45, Via Catania 4, piano T, variazione toponomastica del 5.12.2022 pra-tica n. RM0537849 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomasti-ca (n. 537849.1/2022)” (cfr. doc. 15), il tutto salvo errori, come meglio identificabile in fatto ed in base alle risultanze dei Pubblici Regi-stri Immobiliari, a partire dalla descrizione di cui al citato atto di acquisto. II - Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferio-re ad Euro 297.140,40 /annui, dovuta dalla convenuta a
[...] per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al Parte_1 rilascio del bene di proprietà della seconda, che verrà pronunciata. III - Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta con p.e.c. all'indirizzo presente nella visura camerale della resistente allegata al ricorso, ed avvenuta entro il termine assegnato dal giudice, in udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di riconsegna del bene concesso in leasing a seguito di risoluzione del contratto è fondata per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 La domanda ha ad oggetto l'accertamento della corretta risoluzione ed il diritto alla restituzione del bene con condanna del resistente. L'onere della prova risulta distribuito secondo il noto principio secondo cui il creditore deve provare il fondamento del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre sta al debitore provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (Cass. SS. UU. 13533/2001).
La concedente ha dedotto l'inadempimento specifico di controparte e nella specie la morosità di 12 canoni rimasti insoluti (cfr. l'estratto conto sub doc. 7).
Risulta provato:
- il contratto n. T0029607, sottoscritto in data 25.10.2011, con cui BNP Controparte_5 concedeva in locazione finanziaria a il complesso immobiliare sito in NO AZ, Controparte_6
Via Ca-tania 4, meglio descritto nel contratto medesimo e nel collegato atto pubblico di acquisto, del costo di Euro 1.530.000,00, oltre imposte di legge (doc. 4);
- la consegna del cespite all'utilizzatrice dichiarata nell'atto pubblico di acquisto (doc. 5, art 3).
- la risoluzione dichiarata – ai sensi delle condizioni generali di contratto art. 17, nonché dell'art. 1456 c.c.
e dell'art. 1, comma 137, L. 124/17, con lettera del 21.2.2025 pervenuta, in pari data, all'indirizzo PEC della destinataria, ove si chiedeva l'immediato sgombero della sua proprietà, libera da persone e cose (cfr. doc. 8).
Nonostante quanto sopra, la conduttrice non ha restituito gli immobili.
La ricorrente evidenzia che anche eventuali terzi soggetti, che l'antagonista abbia immesso nel bene da rilasciare, lo deterrebbero in modo abusivo, ai sensi dell'art. 1595, III comma, c.c., a seguito del venir meno del titolo della sua dante causa.
A fronte della prova del titolo del proprio diritto e del fatto fonte della propria pretesa e giusta l'allegazione specifica dell'inadempimento, controparte -secondo l'ordinario onere della prova- avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
Invece la resistente non si è costituito e manca la prova dell'esatto adempimento.
Sussistendo tutti i presupposti di legge (art. 1218 c.c.), la società resistente va condannata al rilascio dei beni concessi in locazione finanziaria.
Oltre a chiedere l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà, completo di pertinenze, rifiniture ed impianti, libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, la ricorrente richiede la condanna di al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di ammontare Controparte_6 adeguato, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza del provvedimento domandato.
Si ritiene manifestamente iniqua la concessione di astreinte in quanto le conseguenze economiche della mancata tempestiva consegna nel nostro ordinamento sono già pienamente satisfattive degli interessi del pagina 3 di 4 proprietario e non vi è prova della necessità di una coercizione indiretta nella presente fattispecie senza prima aver provato la coercizione diretta per tramite della notifica della presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. T0029607, in data
21.2.2025;
- Condanna . a rilasciare in favore della ricorrente qualsiasi porzione dalla medesima Controparte_2 detenuta del complesso immobiliare sito in NO AZ, Via Catania 4, meglio identificabile come segue: Descrizione originaria del cespite, come da atto di compra-vendita in data 25.10.2011: “piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare industriale sito in Comune di NO AZ, Via
Catania n. 4, e precisamente: Capannone ad uso industriale con magazzino ed uffici, al piano terra e primo, con annessi locale elettrico in corpo staccato e area cortilizia pertinenziale dell'estensione di circa 3500
(tremilacinquecento) metri quadrati;
cabina elettrica a piano terra;
Dati catastali: Catasto Fabbricato del
Comune di NO AZ, foglio 15, particella 81, graffati subalterni 1 e 2, categoria D/7, rendita euro
16.260,13 (il capannone con l'area cortilizia pertinenziale de-scritti alla lett. A); subalterno 3, categoria
D/1, rendita euro 205,45 (la cabina elet-trica descritta alla lett. B)”. Confini In unico corpo: particella
79, particella 582, particelle 82 e 406, particelle 85, salvo altri. Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali: “Comune di NO AZ (Codice: A132) Provincia di Roma: Foglio 15 Particella
81 Sub 1 e 2 Cat D/7 Rendita Euro 16.260,13 Via Catania 4, piano T-1 variazione toponomastica del
5.12.2022 pratica n. RM0537851 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomastica (n. 537851.1/2022); foglio 15 particella 81 sub 3, cat D/1, rendita Euro 202,45, Via Catania 4, piano T, variazione toponomastica del 5.12.2022 pra-tica n. RM0537849 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomasti-ca
(n. 537849.1/2022)” (cfr. doc. 15);
- Rigetta la domanda di astreinte;
- Condanna (C.F. a Controparte_1 P.IVA_2 rimborsare a C.F. ) le spese di lite che quantifica in 1750€ per esborsi Parte_1 P.IVA_1
e 8000€ per compensi oltre iva e cpa e 15% spese generali.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21182/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 10 20122 Parte_1 P.IVA_1 MILANO presso lo studio dell'Avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. T0029607, in data 25.10.2011, ovvero, in subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto medesimo per inadempimento di . , C.F. e P.IVA Controparte_2
PEC: con sede in NO AZ, Via Catania 4, in P.IVA_2 Email_1 persona dell'Amministratore Sig. , C.F.: , e CP_3 C.F._1 dell'Amministratore Sig. C.F.: condannare la stessa CP_4 C.F._2
. a rilasciare in favore della ricorrente qualsiasi porzione dalla medesima Controparte_2 detenuta, ovvero, comunque, dalla medesima di fatto occupata, del complesso immobiliare sito in NO AZ, Via Catania 4, meglio identificabile come segue. Descrizione originaria del cespite, come da atto di compra-vendita in data 25.10.2011
“piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare industriale sito in Comune di NO AZ, Via Catania n. 4, e precisamente:
pagina 1 di 4 descrizione: Capannone ad uso industriale con magazzino ed uffici, al piano terra e primo, con annessi locale elettrico in corpo staccato e area cortilizia pertinenziale dell'estensione di circa 3500 (tremilacinquecento) metri quadrati;
cabina elettrica a piano terra. Confini In unico corpo: particella 79, particella 582, particelle 82 e 406, particelle 85, salvo altri. Dati catastali:
Catasto Fabbricato del Comune di NO AZ, foglio 15, particella 81, graffati subalterni 1 e 2, categoria D/7, rendita eu-ro 16.260,13 (il capannone con l'area cortilizia pertinenziale de-scritti alla lett. A); subalterno 3, categoria D/1, rendita euro 205,45 (la cabina elet-trica descritta alla lett. B)”. Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali
“Comune di NO AZ (Codice: A132) Provincia di Ro-ma: Foglio 15 Particella 81 Sub 1 e 2 Cat D/7 Rendita Euro 16.260,13 Via Catania 4, piano T-1 variazione toponomastica del 5.12.2022 pratica n. RM0537851 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomastica (n. 537851.1/2022); foglio 15 particella 81 sub 3, cat D/1, rendita Euro 202,45, Via Catania 4, piano T, variazione toponomastica del 5.12.2022 pra-tica n. RM0537849 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomasti-ca (n. 537849.1/2022)” (cfr. doc. 15), il tutto salvo errori, come meglio identificabile in fatto ed in base alle risultanze dei Pubblici Regi-stri Immobiliari, a partire dalla descrizione di cui al citato atto di acquisto. II - Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferio-re ad Euro 297.140,40 /annui, dovuta dalla convenuta a
[...] per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al Parte_1 rilascio del bene di proprietà della seconda, che verrà pronunciata. III - Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta con p.e.c. all'indirizzo presente nella visura camerale della resistente allegata al ricorso, ed avvenuta entro il termine assegnato dal giudice, in udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di riconsegna del bene concesso in leasing a seguito di risoluzione del contratto è fondata per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 La domanda ha ad oggetto l'accertamento della corretta risoluzione ed il diritto alla restituzione del bene con condanna del resistente. L'onere della prova risulta distribuito secondo il noto principio secondo cui il creditore deve provare il fondamento del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre sta al debitore provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (Cass. SS. UU. 13533/2001).
La concedente ha dedotto l'inadempimento specifico di controparte e nella specie la morosità di 12 canoni rimasti insoluti (cfr. l'estratto conto sub doc. 7).
Risulta provato:
- il contratto n. T0029607, sottoscritto in data 25.10.2011, con cui BNP Controparte_5 concedeva in locazione finanziaria a il complesso immobiliare sito in NO AZ, Controparte_6
Via Ca-tania 4, meglio descritto nel contratto medesimo e nel collegato atto pubblico di acquisto, del costo di Euro 1.530.000,00, oltre imposte di legge (doc. 4);
- la consegna del cespite all'utilizzatrice dichiarata nell'atto pubblico di acquisto (doc. 5, art 3).
- la risoluzione dichiarata – ai sensi delle condizioni generali di contratto art. 17, nonché dell'art. 1456 c.c.
e dell'art. 1, comma 137, L. 124/17, con lettera del 21.2.2025 pervenuta, in pari data, all'indirizzo PEC della destinataria, ove si chiedeva l'immediato sgombero della sua proprietà, libera da persone e cose (cfr. doc. 8).
Nonostante quanto sopra, la conduttrice non ha restituito gli immobili.
La ricorrente evidenzia che anche eventuali terzi soggetti, che l'antagonista abbia immesso nel bene da rilasciare, lo deterrebbero in modo abusivo, ai sensi dell'art. 1595, III comma, c.c., a seguito del venir meno del titolo della sua dante causa.
A fronte della prova del titolo del proprio diritto e del fatto fonte della propria pretesa e giusta l'allegazione specifica dell'inadempimento, controparte -secondo l'ordinario onere della prova- avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
Invece la resistente non si è costituito e manca la prova dell'esatto adempimento.
Sussistendo tutti i presupposti di legge (art. 1218 c.c.), la società resistente va condannata al rilascio dei beni concessi in locazione finanziaria.
Oltre a chiedere l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà, completo di pertinenze, rifiniture ed impianti, libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, la ricorrente richiede la condanna di al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di ammontare Controparte_6 adeguato, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza del provvedimento domandato.
Si ritiene manifestamente iniqua la concessione di astreinte in quanto le conseguenze economiche della mancata tempestiva consegna nel nostro ordinamento sono già pienamente satisfattive degli interessi del pagina 3 di 4 proprietario e non vi è prova della necessità di una coercizione indiretta nella presente fattispecie senza prima aver provato la coercizione diretta per tramite della notifica della presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. T0029607, in data
21.2.2025;
- Condanna . a rilasciare in favore della ricorrente qualsiasi porzione dalla medesima Controparte_2 detenuta del complesso immobiliare sito in NO AZ, Via Catania 4, meglio identificabile come segue: Descrizione originaria del cespite, come da atto di compra-vendita in data 25.10.2011: “piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare industriale sito in Comune di NO AZ, Via
Catania n. 4, e precisamente: Capannone ad uso industriale con magazzino ed uffici, al piano terra e primo, con annessi locale elettrico in corpo staccato e area cortilizia pertinenziale dell'estensione di circa 3500
(tremilacinquecento) metri quadrati;
cabina elettrica a piano terra;
Dati catastali: Catasto Fabbricato del
Comune di NO AZ, foglio 15, particella 81, graffati subalterni 1 e 2, categoria D/7, rendita euro
16.260,13 (il capannone con l'area cortilizia pertinenziale de-scritti alla lett. A); subalterno 3, categoria
D/1, rendita euro 205,45 (la cabina elet-trica descritta alla lett. B)”. Confini In unico corpo: particella
79, particella 582, particelle 82 e 406, particelle 85, salvo altri. Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali: “Comune di NO AZ (Codice: A132) Provincia di Roma: Foglio 15 Particella
81 Sub 1 e 2 Cat D/7 Rendita Euro 16.260,13 Via Catania 4, piano T-1 variazione toponomastica del
5.12.2022 pratica n. RM0537851 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomastica (n. 537851.1/2022); foglio 15 particella 81 sub 3, cat D/1, rendita Euro 202,45, Via Catania 4, piano T, variazione toponomastica del 5.12.2022 pra-tica n. RM0537849 in atti dal 5.12.2022, variazione di toponomasti-ca
(n. 537849.1/2022)” (cfr. doc. 15);
- Rigetta la domanda di astreinte;
- Condanna (C.F. a Controparte_1 P.IVA_2 rimborsare a C.F. ) le spese di lite che quantifica in 1750€ per esborsi Parte_1 P.IVA_1
e 8000€ per compensi oltre iva e cpa e 15% spese generali.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Viola Nobili
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