TAR Roma, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 6449
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme sul soccorso istruttorio e sui principi di buona amministrazione

    Il Tribunale ha esaminato i log di sistema, i quali hanno dimostrato che gli eventi impeditivi dell'invio dell'offerta sono ascrivibili alle azioni degli utenti del raggruppamento ricorrente (errori di compilazione, reimpostazione della forma di partecipazione) e non a malfunzionamenti della piattaforma. Pertanto, il presupposto per l'applicazione del soccorso istruttorio e della rimessione in termini (comprovato malfunzionamento) non sussiste.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione e rimessione in termini

    Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza di periculum in mora, ritenendo prevalente l'interesse dell'amministrazione al sollecito espletamento della gara e richiamando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti. Nel merito, ha confermato l'assenza di malfunzionamenti della piattaforma, attribuendo il mancato invio dell'offerta a errori degli utenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 6449
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6449
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo