Art. 8.
I progetti per la costruzione delle strade di cui nella presente legge saranno compilati a cura e spese dei Comuni e verranno approvati dai Prefetti, sentiti l' ufficio tecnico provinciale e l'ufficio del Genio civile governativo.
I progetti per la costruzione delle strade di cui nella presente legge saranno compilati a cura e spese dei Comuni e verranno approvati dai Prefetti, sentiti l' ufficio tecnico provinciale e l'ufficio del Genio civile governativo.