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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1181/23 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Antonio Perelli e dall'avv. Giorgia Perelli come da mandato allegato su separato foglio, presso il cui studio in Rieti, via dei Flavi n.1 la ricorrente è elettivamente domiciliata ricorrente
E da
(C.F. : , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
OS IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti alla Piazza
Vittorio Emanuele II n.17, giusta mandato in calce congiunto al ricorso ricorrente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni congiunte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) previo passaggio in giudicato della Sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza i ricorrenti avanzano, sin da ora, domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale celebrato in forma civile in Rieti il giorno 05-
08-2007 Atto N. 4, parte 4, ufficio 1, serie B;
pagina 1 di 10 3) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza;
4) l'affido dei figli nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
L'Aquila il 15 settembre 2012 sarà condiviso tra i genitori ed i minori vivranno con la madre nell'immobile sito in Borgo Velino (Rieti) alla Via Gran Sasso n. 24, qualora la Sig.ra Pt_1
svolgesse la propria attività lavorativa al di fuori della provincia di Rieti e ritenesse di non
[...] poter abitare più insieme ai propri figli presso l'abitazione sita in Borgo Velino (Rieti) alla Via
Gran Sasso n. 24, la stessa sarà libera di trasferirsi, eventualmente con i propri figli - in base alla loro volontà ed esigenze scolastiche - presso altra abitazione, anche al di fuori della provincia di
Rieti, senza però avanzare nessuna richiesta economica e/o spesa e/o rimborso per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione dal Signor Il Signor e la Signora Controparte_1 Controparte_1
eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le questioni Parte_1 di straordinaria amministrazione;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con i figli;
5) sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi dei figli, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo ai figli ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante i figli ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc….;
6) salvo più ampi e diversi accordi tra i genitori e, comunque, sempre tenuto conto dei desideri dei figli e e dei loro impegni, il padre, sino a quando i figli Persona_1 Persona_2 abiteranno con la propria madre presso l'abitazione di Borgo Velino (RI) e/o presso altra abitazione sita all'interno della provincia di Rieti, potrà prelevare e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola a dopo cena, quando li accompagnerà a casa, oltre che, a settimane alterne, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, la predetta facoltà, sia di poter prelevare e tenere con sé i minori per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (qualora la scuola risultasse chiusa dalle ore 15:00) a dopo cena quando verranno riaccompagnati a casa, oltre che, a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (qualora la scuola risultasse chiusa dalle ore 15:00) alla domenica prima di cena potrà essere effettuata anche dai nonni paterni e dagli zii paterni.
In riferimento alle festività, i figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali nel seguente modo:
pagina 2 di 10 - dal 24 al 31 dicembre 2023 i minori staranno con la madre e dal 1° al 7 gennaio 2024 con il padre, seguendo il criterio della turnazione.
Il genitore nel periodo in cui avrà con sè i figli si impegna a garantire con l'altro genitore un contatto telefonico giornaliero;
Vacanze estive: i figli e Persona_1 Persona_2 trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno, durante le vacanze estive (inerenti i soli giorni con cui saranno con un genitore come sopra meglio specificato) è sospesa la frequentazione ordinaria, ma il genitore convivente con i minori si impegna a garantire con l'altro genitore un contatto telefonico giornaliero;
7) vista l'attuale situazione economica, le condizioni di lavoro dei coniugi, l'importo dell'assegno di mantenimento da versarsi dal Signor in favore della Signora per Controparte_1 Parte_1 la figlia viene concordemente fissato in € 150,00 (centocinquanta//00) mensili, così Persona_1 come l'assegno di mantenimento per il figlio viene concordemente fissato in € Persona_2
150,00 (centocinquanta//00) mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario intestato alla
Signora avente il seguente codice IBAN IBAN IT 84 D 02008 73564 Parte_1
0000106495312, mentre nessun assegno di mantenimento sarà da corrispondersi da un coniuge all'altro;
8) ciascuno dei coniugi contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei propri figli che si renderanno necessarie e che comunque dovranno sempre essere concordate tra i coniugi stessi prima di ogni acquisto, così come meglio specificate nel protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Rieti che è qui espressamente da intendersi riportato e richiamato. Il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere la restituzione della quota solamente qualora le predette spese siano state previamente concordate e qualora richiesto solamente previa esibizione di idonea documentazione giustificativa fiscale, l'eventuale rimborso avverrà entro giorni 15 dalla data della richiesta;
9) in relazione all'abitazione coniugale sita in Borgo Velino (Rieti) alla Via Gran Sasso n. 24 il sig. e la sig.ra convengono che i propri figli abiteranno con la Controparte_1 Parte_1 propria madre presso la predetta abitazione e qualora la sig.ra svolgesse la propria Parte_1 attività lavorativa al di fuori della provincia di Rieti e la stessa volesse trasferirsi presso altra abitazione, le parti convengono che il predetto bene immobile sito in Borgo Velino (Rieti) alla Via
Gran Sasso n. 24 potrà essere posto in locazione con un canone mensile minimo pari ad euro
400,00 (quattrocento//00) per una durata minima di 2 (due) anni ed i proventi della locazione saranno suddivisi in pari quota tra il sig. e la sig.ra nel caso in cui Controparte_1 Parte_1 il contratto di finanziamento sottoscritto con l'Istituto di credito denominato “Findomestic”
pagina 3 di 10 risulterà chiuso e così estinto, e lo stesso dicasi qualora alla stipula dell'eventuale contratto di locazione del sopra meglio specificato bene immobile il predetto contratto di finanziamento risulterà ancora in essere, i canoni della predetta locazione saranno così corrisposti al sig.
[...] per i 1/2 (un mezzo) ed alla sig.ra per 1/2 (un mezzo); CP_1 Parte_1
10) considerato come il sig. e la sig.ra hanno sottoscritto in data Controparte_1 Parte_1
25-05-2020 contratto di finanziamento con l'Istituto di credito denominato “Findomestic” con una rata mensile pari ad euro 281,80 sino all'anno 2030, le parti convengono che tutte le rate dovute sino alla chiusura e così all'estinzione del contratto di finanziamento saranno per intero corrisposte dal solo sig. Controparte_1
11) le parti convengono che, eventuali, assegni familiari saranno per intero corrisposti in favore della sola;
Pt_2 Parte_1
12) le parti concordano che è fatto assoluto divieto di vivere nello stabile di Via Gran Sasso n. 24 con i rispettivi compagni fin quando uno dei due vivrà in detto immobile, al fine di evitare probabili incomprensioni soprattutto per i figli che resterebbero ancora più disorientati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Borgo Velino (RI) il giorno 05-08-
2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2007, atto n. 4, parte II, ufficio 1, serie B), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_1
28 maggio 2008, e il 15 settembre 2012” e che il matrimonio non ha avuto Persona_2 effetti felici.
Con sentenza n. 493/2023 depositata il 9.10.2023 è stata pronunciata la separazione tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con fissazione della udienza al 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in data 8.4.2025 la ha evidenziato circostanze emerse dopo Pt_1 la separazione tali da rendere necessaria una modifica dell'accordo raggiunto deducendo che:
1) le fatture relative alle utenze non prevedono decurtazioni e recuperi per l'energia prodotta dai pannelli solari e pertanto chiede l'integrale intestazione del debito in capo al marito o la surroga della stessa con altro soggetto;
2) l'imminente pubblicazione della destinazione per l'immissione in ruolo di insegnante di scuola primaria della potrebbero rendere Pt_1 necessaria una nuova sistemazione abitativa del nucleo familiare madre figli con conseguente necessità di porre a carico del marito un ulteriore obbligo economico per pagare il canone di pagina 4 di 10 locazione non potendo la sopportare integralmente i costi;
3) la presenza della Pt_1 compagna dell' nella abitazione sita al piano inferiore della casa familiare crea disagio ai CP_1 figli.
Alla udienza dell'8 luglio 2024 sono state sentite le parti che hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
All'udienza di comparizione delle parti del 7.11.2024 l' ha chiesto la conferma delle CP_1 condizioni concordate nel ricorso introduttivo mentre la ha evidenziato ulteriori Pt_1 circostanze richiedendo una modifica dell'accordo di cui al ricorso e, in via subordinata, la pronuncia di divorzio alle predette condizioni. In particolare, la ha chiesto la modifica Pt_1 dell'accordo in essere evidenziando ulteriori circostanze e nuove richieste ossia: 1) che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti risulta pendente Proc. Pen. n.1487/2024
RGNR per ipotesi di reato ex art. 609 bis c.p. a carico di zio paterno ed a danno della figlia minore delle parti, collocata preso l'abitazione familiare con la madre in Borgo Velino, Via
Gran Sasso n.24 ove è residente anche il presunto autore del fatto delittuoso per cui appare opportuno fissare la residenza in altro luogo per cui si chiede a modifica del punto 4) che nell'accordo sia previsto l'onere a carico del di provvedere al pagamento della quota CP_1 del 50% del canone di locazione per diversa abitazione da indicarsi nell'importo di € 200,00 od in quello diverso che il sig. Giudice riterrà congruo;
a modifica del punto 6) chiede che venga determinata non la mera facoltà di visita da parte del padre, ma la stesura di un calendario che puntualizzi modalità vincolanti della frequentazione stessa con esclusione per gli zii paterni di prelevare i figli;
a modifica del punto 7) non avendo l' rimborsato il 50% delle spese CP_1 straordinarie e previa indagine della guardia di finanza sulle effettive sostanze del marito chiede una modifica dell'importo stabilito per il mantenimento dei due figli;
a modifica del punto 9) si chiede che sia riconosciuta facoltà alla Gentile di stabilire la residenza familiare in diversa abitazione rispetto a quella di Borgo Velino, via Gran Sasso n.24, con onere a carico del sig. di contribuire al pagamento della quota del 50% del canone di Controparte_1 locazione per diversa unità abitativa nell'importo di € 200,00 od in quello diverso che il sig.
Giudice riterrà congruo.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione, le parti hanno chiesto la rimessione in istruttoria per formalizzare un accordo e alla successiva udienza del 3 marzo 2025 la ha richiesto Pt_1 ulteriori modifiche all'accordo originario (e dunque revocando il consenso all'accordo cosi come originariamente stabilito) e il Giudice ha riservato nuovamente la decisione al Collegio.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole. pagina 5 di 10 ***
La questione di diritto oggetto del presente giudizio involge il dibattuto problema della ammissibilità e, in caso affermativo, degli effetti della revoca del consenso operata da parte di uno dei coniugi successivamente alla presentazione della domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero (il che è lo stesso) dopo il deposito della convenzione con cui le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale o nel caso di domanda congiunta di separazione e divorzio.
In altri termini, si pone un duplice problema: da un lato se, a fronte della revoca del consenso, la domanda continui ad essere procedibile sulle statuizioni accessorie e dall'altro se la revoca unilaterale sia suscettibile di privare di efficacia l'accordo inizialmente raggiunto dalle parti, sulla base del quale è stato disposto il mutamento del rito.
Al riguardo, occorre fare una premessa sulla esatta qualificazione dell'istituto, disciplinato dall'art. 4, comma 16 della L. n. 898/1970.
Con il ricorso a firma congiunta i coniugi esprimono la concorde volontà: 1) di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio/scioglimento del matrimonio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti legali;
2) di disciplinare secondo le modalità concordate le condizioni del loro futuro status, relative sia alla prole (ove esistente) sia ai loro rapporti economici.
L'accordo tra i coniugi assume dunque rilievo in due ambiti differenti: quello processuale, perché si sostanzia nella scelta del rito e quello sostanziale, perché afferisce alla futura regolazione dei loro rapporti patrimoniali ed alla gestione dei figli (ove esistenti).
Esso, inoltre, presenta una duplice natura: ricognitiva e non negoziale quanto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri (il che, di conseguenza, induce ad escludere che la domanda congiunta configuri una sorta di 'divorzio consensuale', in qualche modo assimilabile alla 'separazione consensuale'); negoziale in ordine alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e con la prole, che costituisce materia sottratta alla valutazione di merito del Collegio, se non nei limiti di cui si dirà di seguito.
La qualificazione della duplice natura della domanda congiunta (ricognitiva in ambito processuale e negoziale in ambito patrimoniale) riverbera i suoi riflessi sugli effetti della mancata riproposizione del consenso dinanzi al Tribunale.
pagina 6 di 10 Secondo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte (Cass., n. 6664/1998), che si è occupata di tale peculiare tematica, il ritiro del consenso per un verso è irrilevante, per l'altro è inammissibile.
E' irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla “non consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta. A differenza, infatti, di quanto accade in materia di separazione, nel nostro ordinamento non esiste un divorzio "consensuale", non figurando il "mutuo consenso" tra le cause di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed avendo la l. 6 marzo 1987 n. 74 attribuito rilievo all'accordo dei coniugi solo a fini procedurali, consentendo agli stessi di avvalersi di un rito semplificato e accelerato in presenza di una domanda congiunta, che indichi compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici ed alla prole.
Trattandosi, quindi, di presupposto procedurale e non sostanziale, l'accordo, ai fini della trattazione del procedimento con rito camerale, deve sussistere al momento della proposizione della domanda (o del mutamento del rito in sede contenziosa), non occorrendo la sua persistenza fino all'emanazione della sentenza (Trib. Trani, 8 ottobre 1996) e non trovando, peraltro, alcun appiglio normativo l'ipotesi di un nuovo mutamento del rito, ai fini della reviviscenza della procedura contenziosa.
E' inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell'accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.
Nel caso di specie – peraltro non beneficiaria di alcun mantenimento per se Parte_1 anche a seguito della separazione consensuale - non ha comprovato le circostanze sopravvenute rispetto alla data del deposito del ricorso a domanda congiunta e che avrebbero reso per lei inaccettabile l'accordo trasfuso nella convenzione, né tantomeno ha dedotto di trovarsi in uno stato di incapacità naturale all'atto della sottoscrizione della stessa. pagina 7 di 10 Nel caso di specie la revoca del consenso da parte della è chiaramente fondata su di Pt_1 una diversa valutazione dell'opportunità di divorziare alle condizioni originariamente concordate (melius re perpensa), e ciò non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, che va esaminata nel merito.
Del resto in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale di
Bari sentenza 29/1/2008; Corte d'Appello di Bari - Sezione Famiglia - sentenza n. 1019/2015 del 12/6/2015 di conferma della sentenza di prime cure n. 3638 del 15/10/2013 che aveva dichiarato l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso;
Tribunale di Bari sentenza n.
3789/2016; Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1630 del 17-26/7/2008; Tribunale di
Massa, sentenza del 23/9/2008), assecondando l'indirizzo interpretativo delineato dalla
Suprema Corte nella sentenza innanzi citata.
Questo Collegio non ignora che altra parte della giurisprudenza di merito non concorda con le conclusioni innanzi riportate (cfr. Tribunale di Milano, sentenza 10/10/2012, Pres. Est. Tes_1 che ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per revoca del consenso); ma tale decisione sembra glissare sulla natura negoziale dell'accordo intervenuto tra le parti che, giova rimarcarlo, non afferisce solo alla scelta del rito e quindi anche alla sussistenza dei presupposti del divorzio, la cui valutazione è rimessa alla delibazione esclusiva del Tribunale, ma anche al contenuto economico dei patti sui quali le parti abbiano concordato.
Ove si opinasse diversamente, ovvero riconoscendo rilevanza giuridica alla revoca immotivata del consenso in funzione di una declaratoria di improcedibilità del ricorso congiunto, si finirebbe per assecondare comportamenti di mero capriccio, non fondati su nuove circostanze intervenute medio tempore tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza collegiale.
Tanto premesso, non resta al Tribunale che recepire l'accordo inizialmente raggiunto dai coniugi, apparendo lo stesso rispondente all'interesse della prole.
Invero, nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (come modificato da ultimo con legge 6 maggio 2015 n. 55, in vigore dal 26.05.2015 ed applicabile ai giudizi pendenti) e segnatamente: inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita e durata ininterrotta della separazione ormai dichiarata in modo irrevocabile con la sentenza di separazione per il tempo richiesto dalla legge e mancata riconciliazione della parti.
Tale obiettiva situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il pagina 8 di 10 matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si osserva, inoltre, che la concorde volontà delle parti trasfusa nell'accordo di separazione e di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi: quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 comma 16° ultimo periodo della L. n. 898/1970) e quando le condizioni (su cui il Collegio è chiamato ad effettuare la verifica) riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Le condizioni pattuite, come già chiarito, sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume perché: in punto di affidamento della prole minore esse non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presentano pertanto contrarie all'interesse dei figli;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione dalle stesse prodotte
è già stata valutata congrua con la sentenza di separazione passata in giudicato.
Rimane ferma la facoltà della moglie di intraprendere un procedimento di modifica di tali condizioni alla luce delle circostanze sopravvenute che dovessero verificarsi e già rappresentate al Collegio (e poste a base della inefficace revoca del consenso).
Delle ulteriori pattuizioni delle parti che non sono connesse al divorzio (tra cui obbligo di pagare i pannelli, divieto di andare a vivere altrove ecc) il Collegio ne prende atto.
In conclusione, può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni appena indicate.
Non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, non avendo le parti proposto alcuna domanda in proposito e trattandosi comunque di materia disponibile.
pagina 9 di 10 Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo tra le parti e tuttora in vigore stante l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso, è consensuale.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe tra e con l'intervento del PM, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i detti coniugi a Borgo Velino in data 05-08-2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2007, atto n. 4, parte II, ufficio 1, serie B);
- recepisce le condizioni di cui all'accordo riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti non connesse con la domanda di divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1181/23 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Antonio Perelli e dall'avv. Giorgia Perelli come da mandato allegato su separato foglio, presso il cui studio in Rieti, via dei Flavi n.1 la ricorrente è elettivamente domiciliata ricorrente
E da
(C.F. : , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
OS IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti alla Piazza
Vittorio Emanuele II n.17, giusta mandato in calce congiunto al ricorso ricorrente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni congiunte:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) previo passaggio in giudicato della Sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza i ricorrenti avanzano, sin da ora, domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale celebrato in forma civile in Rieti il giorno 05-
08-2007 Atto N. 4, parte 4, ufficio 1, serie B;
pagina 1 di 10 3) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza;
4) l'affido dei figli nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
L'Aquila il 15 settembre 2012 sarà condiviso tra i genitori ed i minori vivranno con la madre nell'immobile sito in Borgo Velino (Rieti) alla Via Gran Sasso n. 24, qualora la Sig.ra Pt_1
svolgesse la propria attività lavorativa al di fuori della provincia di Rieti e ritenesse di non
[...] poter abitare più insieme ai propri figli presso l'abitazione sita in Borgo Velino (Rieti) alla Via
Gran Sasso n. 24, la stessa sarà libera di trasferirsi, eventualmente con i propri figli - in base alla loro volontà ed esigenze scolastiche - presso altra abitazione, anche al di fuori della provincia di
Rieti, senza però avanzare nessuna richiesta economica e/o spesa e/o rimborso per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione dal Signor Il Signor e la Signora Controparte_1 Controparte_1
eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le questioni Parte_1 di straordinaria amministrazione;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con i figli;
5) sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi dei figli, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo ai figli ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante i figli ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc….;
6) salvo più ampi e diversi accordi tra i genitori e, comunque, sempre tenuto conto dei desideri dei figli e e dei loro impegni, il padre, sino a quando i figli Persona_1 Persona_2 abiteranno con la propria madre presso l'abitazione di Borgo Velino (RI) e/o presso altra abitazione sita all'interno della provincia di Rieti, potrà prelevare e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola a dopo cena, quando li accompagnerà a casa, oltre che, a settimane alterne, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, la predetta facoltà, sia di poter prelevare e tenere con sé i minori per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (qualora la scuola risultasse chiusa dalle ore 15:00) a dopo cena quando verranno riaccompagnati a casa, oltre che, a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (qualora la scuola risultasse chiusa dalle ore 15:00) alla domenica prima di cena potrà essere effettuata anche dai nonni paterni e dagli zii paterni.
In riferimento alle festività, i figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali nel seguente modo:
pagina 2 di 10 - dal 24 al 31 dicembre 2023 i minori staranno con la madre e dal 1° al 7 gennaio 2024 con il padre, seguendo il criterio della turnazione.
Il genitore nel periodo in cui avrà con sè i figli si impegna a garantire con l'altro genitore un contatto telefonico giornaliero;
Vacanze estive: i figli e Persona_1 Persona_2 trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno, durante le vacanze estive (inerenti i soli giorni con cui saranno con un genitore come sopra meglio specificato) è sospesa la frequentazione ordinaria, ma il genitore convivente con i minori si impegna a garantire con l'altro genitore un contatto telefonico giornaliero;
7) vista l'attuale situazione economica, le condizioni di lavoro dei coniugi, l'importo dell'assegno di mantenimento da versarsi dal Signor in favore della Signora per Controparte_1 Parte_1 la figlia viene concordemente fissato in € 150,00 (centocinquanta//00) mensili, così Persona_1 come l'assegno di mantenimento per il figlio viene concordemente fissato in € Persona_2
150,00 (centocinquanta//00) mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario intestato alla
Signora avente il seguente codice IBAN IBAN IT 84 D 02008 73564 Parte_1
0000106495312, mentre nessun assegno di mantenimento sarà da corrispondersi da un coniuge all'altro;
8) ciascuno dei coniugi contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei propri figli che si renderanno necessarie e che comunque dovranno sempre essere concordate tra i coniugi stessi prima di ogni acquisto, così come meglio specificate nel protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Rieti che è qui espressamente da intendersi riportato e richiamato. Il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere la restituzione della quota solamente qualora le predette spese siano state previamente concordate e qualora richiesto solamente previa esibizione di idonea documentazione giustificativa fiscale, l'eventuale rimborso avverrà entro giorni 15 dalla data della richiesta;
9) in relazione all'abitazione coniugale sita in Borgo Velino (Rieti) alla Via Gran Sasso n. 24 il sig. e la sig.ra convengono che i propri figli abiteranno con la Controparte_1 Parte_1 propria madre presso la predetta abitazione e qualora la sig.ra svolgesse la propria Parte_1 attività lavorativa al di fuori della provincia di Rieti e la stessa volesse trasferirsi presso altra abitazione, le parti convengono che il predetto bene immobile sito in Borgo Velino (Rieti) alla Via
Gran Sasso n. 24 potrà essere posto in locazione con un canone mensile minimo pari ad euro
400,00 (quattrocento//00) per una durata minima di 2 (due) anni ed i proventi della locazione saranno suddivisi in pari quota tra il sig. e la sig.ra nel caso in cui Controparte_1 Parte_1 il contratto di finanziamento sottoscritto con l'Istituto di credito denominato “Findomestic”
pagina 3 di 10 risulterà chiuso e così estinto, e lo stesso dicasi qualora alla stipula dell'eventuale contratto di locazione del sopra meglio specificato bene immobile il predetto contratto di finanziamento risulterà ancora in essere, i canoni della predetta locazione saranno così corrisposti al sig.
[...] per i 1/2 (un mezzo) ed alla sig.ra per 1/2 (un mezzo); CP_1 Parte_1
10) considerato come il sig. e la sig.ra hanno sottoscritto in data Controparte_1 Parte_1
25-05-2020 contratto di finanziamento con l'Istituto di credito denominato “Findomestic” con una rata mensile pari ad euro 281,80 sino all'anno 2030, le parti convengono che tutte le rate dovute sino alla chiusura e così all'estinzione del contratto di finanziamento saranno per intero corrisposte dal solo sig. Controparte_1
11) le parti convengono che, eventuali, assegni familiari saranno per intero corrisposti in favore della sola;
Pt_2 Parte_1
12) le parti concordano che è fatto assoluto divieto di vivere nello stabile di Via Gran Sasso n. 24 con i rispettivi compagni fin quando uno dei due vivrà in detto immobile, al fine di evitare probabili incomprensioni soprattutto per i figli che resterebbero ancora più disorientati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Borgo Velino (RI) il giorno 05-08-
2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2007, atto n. 4, parte II, ufficio 1, serie B), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_1
28 maggio 2008, e il 15 settembre 2012” e che il matrimonio non ha avuto Persona_2 effetti felici.
Con sentenza n. 493/2023 depositata il 9.10.2023 è stata pronunciata la separazione tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con fissazione della udienza al 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in data 8.4.2025 la ha evidenziato circostanze emerse dopo Pt_1 la separazione tali da rendere necessaria una modifica dell'accordo raggiunto deducendo che:
1) le fatture relative alle utenze non prevedono decurtazioni e recuperi per l'energia prodotta dai pannelli solari e pertanto chiede l'integrale intestazione del debito in capo al marito o la surroga della stessa con altro soggetto;
2) l'imminente pubblicazione della destinazione per l'immissione in ruolo di insegnante di scuola primaria della potrebbero rendere Pt_1 necessaria una nuova sistemazione abitativa del nucleo familiare madre figli con conseguente necessità di porre a carico del marito un ulteriore obbligo economico per pagare il canone di pagina 4 di 10 locazione non potendo la sopportare integralmente i costi;
3) la presenza della Pt_1 compagna dell' nella abitazione sita al piano inferiore della casa familiare crea disagio ai CP_1 figli.
Alla udienza dell'8 luglio 2024 sono state sentite le parti che hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
All'udienza di comparizione delle parti del 7.11.2024 l' ha chiesto la conferma delle CP_1 condizioni concordate nel ricorso introduttivo mentre la ha evidenziato ulteriori Pt_1 circostanze richiedendo una modifica dell'accordo di cui al ricorso e, in via subordinata, la pronuncia di divorzio alle predette condizioni. In particolare, la ha chiesto la modifica Pt_1 dell'accordo in essere evidenziando ulteriori circostanze e nuove richieste ossia: 1) che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti risulta pendente Proc. Pen. n.1487/2024
RGNR per ipotesi di reato ex art. 609 bis c.p. a carico di zio paterno ed a danno della figlia minore delle parti, collocata preso l'abitazione familiare con la madre in Borgo Velino, Via
Gran Sasso n.24 ove è residente anche il presunto autore del fatto delittuoso per cui appare opportuno fissare la residenza in altro luogo per cui si chiede a modifica del punto 4) che nell'accordo sia previsto l'onere a carico del di provvedere al pagamento della quota CP_1 del 50% del canone di locazione per diversa abitazione da indicarsi nell'importo di € 200,00 od in quello diverso che il sig. Giudice riterrà congruo;
a modifica del punto 6) chiede che venga determinata non la mera facoltà di visita da parte del padre, ma la stesura di un calendario che puntualizzi modalità vincolanti della frequentazione stessa con esclusione per gli zii paterni di prelevare i figli;
a modifica del punto 7) non avendo l' rimborsato il 50% delle spese CP_1 straordinarie e previa indagine della guardia di finanza sulle effettive sostanze del marito chiede una modifica dell'importo stabilito per il mantenimento dei due figli;
a modifica del punto 9) si chiede che sia riconosciuta facoltà alla Gentile di stabilire la residenza familiare in diversa abitazione rispetto a quella di Borgo Velino, via Gran Sasso n.24, con onere a carico del sig. di contribuire al pagamento della quota del 50% del canone di Controparte_1 locazione per diversa unità abitativa nell'importo di € 200,00 od in quello diverso che il sig.
Giudice riterrà congruo.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione, le parti hanno chiesto la rimessione in istruttoria per formalizzare un accordo e alla successiva udienza del 3 marzo 2025 la ha richiesto Pt_1 ulteriori modifiche all'accordo originario (e dunque revocando il consenso all'accordo cosi come originariamente stabilito) e il Giudice ha riservato nuovamente la decisione al Collegio.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole. pagina 5 di 10 ***
La questione di diritto oggetto del presente giudizio involge il dibattuto problema della ammissibilità e, in caso affermativo, degli effetti della revoca del consenso operata da parte di uno dei coniugi successivamente alla presentazione della domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero (il che è lo stesso) dopo il deposito della convenzione con cui le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale o nel caso di domanda congiunta di separazione e divorzio.
In altri termini, si pone un duplice problema: da un lato se, a fronte della revoca del consenso, la domanda continui ad essere procedibile sulle statuizioni accessorie e dall'altro se la revoca unilaterale sia suscettibile di privare di efficacia l'accordo inizialmente raggiunto dalle parti, sulla base del quale è stato disposto il mutamento del rito.
Al riguardo, occorre fare una premessa sulla esatta qualificazione dell'istituto, disciplinato dall'art. 4, comma 16 della L. n. 898/1970.
Con il ricorso a firma congiunta i coniugi esprimono la concorde volontà: 1) di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio/scioglimento del matrimonio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti legali;
2) di disciplinare secondo le modalità concordate le condizioni del loro futuro status, relative sia alla prole (ove esistente) sia ai loro rapporti economici.
L'accordo tra i coniugi assume dunque rilievo in due ambiti differenti: quello processuale, perché si sostanzia nella scelta del rito e quello sostanziale, perché afferisce alla futura regolazione dei loro rapporti patrimoniali ed alla gestione dei figli (ove esistenti).
Esso, inoltre, presenta una duplice natura: ricognitiva e non negoziale quanto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri (il che, di conseguenza, induce ad escludere che la domanda congiunta configuri una sorta di 'divorzio consensuale', in qualche modo assimilabile alla 'separazione consensuale'); negoziale in ordine alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e con la prole, che costituisce materia sottratta alla valutazione di merito del Collegio, se non nei limiti di cui si dirà di seguito.
La qualificazione della duplice natura della domanda congiunta (ricognitiva in ambito processuale e negoziale in ambito patrimoniale) riverbera i suoi riflessi sugli effetti della mancata riproposizione del consenso dinanzi al Tribunale.
pagina 6 di 10 Secondo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte (Cass., n. 6664/1998), che si è occupata di tale peculiare tematica, il ritiro del consenso per un verso è irrilevante, per l'altro è inammissibile.
E' irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla “non consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta. A differenza, infatti, di quanto accade in materia di separazione, nel nostro ordinamento non esiste un divorzio "consensuale", non figurando il "mutuo consenso" tra le cause di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed avendo la l. 6 marzo 1987 n. 74 attribuito rilievo all'accordo dei coniugi solo a fini procedurali, consentendo agli stessi di avvalersi di un rito semplificato e accelerato in presenza di una domanda congiunta, che indichi compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici ed alla prole.
Trattandosi, quindi, di presupposto procedurale e non sostanziale, l'accordo, ai fini della trattazione del procedimento con rito camerale, deve sussistere al momento della proposizione della domanda (o del mutamento del rito in sede contenziosa), non occorrendo la sua persistenza fino all'emanazione della sentenza (Trib. Trani, 8 ottobre 1996) e non trovando, peraltro, alcun appiglio normativo l'ipotesi di un nuovo mutamento del rito, ai fini della reviviscenza della procedura contenziosa.
E' inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell'accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.
Nel caso di specie – peraltro non beneficiaria di alcun mantenimento per se Parte_1 anche a seguito della separazione consensuale - non ha comprovato le circostanze sopravvenute rispetto alla data del deposito del ricorso a domanda congiunta e che avrebbero reso per lei inaccettabile l'accordo trasfuso nella convenzione, né tantomeno ha dedotto di trovarsi in uno stato di incapacità naturale all'atto della sottoscrizione della stessa. pagina 7 di 10 Nel caso di specie la revoca del consenso da parte della è chiaramente fondata su di Pt_1 una diversa valutazione dell'opportunità di divorziare alle condizioni originariamente concordate (melius re perpensa), e ciò non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, che va esaminata nel merito.
Del resto in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale di
Bari sentenza 29/1/2008; Corte d'Appello di Bari - Sezione Famiglia - sentenza n. 1019/2015 del 12/6/2015 di conferma della sentenza di prime cure n. 3638 del 15/10/2013 che aveva dichiarato l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso;
Tribunale di Bari sentenza n.
3789/2016; Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1630 del 17-26/7/2008; Tribunale di
Massa, sentenza del 23/9/2008), assecondando l'indirizzo interpretativo delineato dalla
Suprema Corte nella sentenza innanzi citata.
Questo Collegio non ignora che altra parte della giurisprudenza di merito non concorda con le conclusioni innanzi riportate (cfr. Tribunale di Milano, sentenza 10/10/2012, Pres. Est. Tes_1 che ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per revoca del consenso); ma tale decisione sembra glissare sulla natura negoziale dell'accordo intervenuto tra le parti che, giova rimarcarlo, non afferisce solo alla scelta del rito e quindi anche alla sussistenza dei presupposti del divorzio, la cui valutazione è rimessa alla delibazione esclusiva del Tribunale, ma anche al contenuto economico dei patti sui quali le parti abbiano concordato.
Ove si opinasse diversamente, ovvero riconoscendo rilevanza giuridica alla revoca immotivata del consenso in funzione di una declaratoria di improcedibilità del ricorso congiunto, si finirebbe per assecondare comportamenti di mero capriccio, non fondati su nuove circostanze intervenute medio tempore tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza collegiale.
Tanto premesso, non resta al Tribunale che recepire l'accordo inizialmente raggiunto dai coniugi, apparendo lo stesso rispondente all'interesse della prole.
Invero, nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (come modificato da ultimo con legge 6 maggio 2015 n. 55, in vigore dal 26.05.2015 ed applicabile ai giudizi pendenti) e segnatamente: inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita e durata ininterrotta della separazione ormai dichiarata in modo irrevocabile con la sentenza di separazione per il tempo richiesto dalla legge e mancata riconciliazione della parti.
Tale obiettiva situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il pagina 8 di 10 matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si osserva, inoltre, che la concorde volontà delle parti trasfusa nell'accordo di separazione e di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi: quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 comma 16° ultimo periodo della L. n. 898/1970) e quando le condizioni (su cui il Collegio è chiamato ad effettuare la verifica) riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Le condizioni pattuite, come già chiarito, sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume perché: in punto di affidamento della prole minore esse non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presentano pertanto contrarie all'interesse dei figli;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione dalle stesse prodotte
è già stata valutata congrua con la sentenza di separazione passata in giudicato.
Rimane ferma la facoltà della moglie di intraprendere un procedimento di modifica di tali condizioni alla luce delle circostanze sopravvenute che dovessero verificarsi e già rappresentate al Collegio (e poste a base della inefficace revoca del consenso).
Delle ulteriori pattuizioni delle parti che non sono connesse al divorzio (tra cui obbligo di pagare i pannelli, divieto di andare a vivere altrove ecc) il Collegio ne prende atto.
In conclusione, può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni appena indicate.
Non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, non avendo le parti proposto alcuna domanda in proposito e trattandosi comunque di materia disponibile.
pagina 9 di 10 Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo tra le parti e tuttora in vigore stante l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso, è consensuale.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe tra e con l'intervento del PM, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i detti coniugi a Borgo Velino in data 05-08-2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2007, atto n. 4, parte II, ufficio 1, serie B);
- recepisce le condizioni di cui all'accordo riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti non connesse con la domanda di divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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