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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PROCEDIMENTO N. 2396/2024 R.G.
Il giorno 17/07/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 2396 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
A scioglimento della riserva conseguente al deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate da entrambe le parti, con le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e note conclusive, visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per deliberare,
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Alle ore 12.15 decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale, con deposito delle motivazioni. il Giudice
Maria Margherita Urso
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M.
Margherita Urso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 17.07.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, ivi residente in [...]
spese dello Stato con delibera n. 1602 prat. 1113/2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese il 30.07.2024, elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), via Roma n. 33, presso lo studio dell'avv. Massimo
Guarcello, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
-ricorrente -
E
P.IVA con sede in Milano, piazza Tre Torri n.3, CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Chiara, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di
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Liberto, posta certificata che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.2024, il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
adito di accertare e dichiarare l'operatività della polizza per “danni a terzi” sottoscritta dallo stesso con relativamente al sinistro verificatosi CP_1
il 08.08.2023 alle ore 18.00 circa e, per l'effetto, di condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni cagionati dal sig. all'automobile Renault Clio Sport di Parte_1
proprietà del sig. quantificabili in € 55.000,00 ovvero in Parte_2
quell'altro importo determinato in corso di causa.
Esponeva il ricorrente, infatti, che in tale data si trovava nel comune di
Calascibetta (EN), contrada Manna, lungo la strada comunale Scala/Manna alla guida del veicolo Renault Clio Sport, adibita a vettura automobilistica
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sportiva di proprietà del sig. , quando all'uscita di un tratto Parte_2
curvilineo sinistrorso perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro un albero situato a bordo strada e su cui terminava il proprio moto.
L'automobile arrestava la propria marcia sul ciglio della strada e, poiché non era in grado di riavviarsi nonostante i minimi danni subiti per via dell'impatto, il ricorrente, unitamente al figlio e ai sig.ri Persona_1 CP_3
ed tentava di spostarla per ricollocarla sulla
[...] Parte_2
carreggiata senza, però, riuscirci.
Per tale motivo, il sig. si allontanava dal luogo del sinistro per recarsi Pt_2
presso l'officina di cui è titolare, sita in Enna, contrada Misericordia, al fine di prendere il necessario per trainare/trasportare il veicolo incidentato.
Evidenziava inoltre che, durante l'attesa per recuperare il cavo di soccorso, sotto l'autovettura si sviluppava un incendio che la distruggeva totalmente.
Il Sig. rappresentava di avere stipulato con la compagnia assicurativa Parte_1
la polizza n.79931080, per la responsabilità civile a tutela della CP_1
famiglia, al fine di vedersi tutelato da potenziali pretese risarcitorie avanzate dal proprietario del veicolo il Sig. . Parte_2
Per tutti questi motivi, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'operatività nel caso sottoposto all'esame del Tribunale della polizza
“danni a terzi” sottoscritta dal sig. con “ per i motivi Parte_1 CP_1
indicati in narrativa e, per l'effetto, -condannare “ , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni cagionati dal sig. Parte_1
all'automobile Renault Clio Sport di proprietà del sig. quantificabili in Parte_2
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€ 55.000,00 ovvero in quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa;
-con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e della procedura di mediazione.”.
Con decreto reso in data 11.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza del
16.01.2025 assegnando il termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte resistente e termine alla resistente, per la costituzione.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e CP_1
risposta del 3 gennaio 2025 che così concludeva: “Dichiarare l'assenza di condotta illecita in capo all'attore, nonché l'assenza di nesso causale con l'evento dedotto in giudizio;
Dire e dichiarare che l'incendio del veicolo si è verificato per caso del tutto fortuito, endogeno al veicolo medesimo e comunque estraneo alla capacità di controllo da parte del conducente;
Dichiarare l'inopponibilità all' della nota datata 19.06.2023, e comunque la non CP_1
conformità di essa ai “fatti” nell'accezione descritta dalla norma codicistica di cui all'art.2712; Dichiarare in ogni caso l'inoperatività della garanzia per tutte le ragioni dedotte in narrativa, alle quali si rinvia;
In ogni caso, rigettare tutte le domande spiegate dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
In caso di accoglimento delle domande spiegate dall'assicurato, riconoscere la garanzia nei limiti previsti nella polizza e segnatamente nel limite del massimale. Con vittoria delle spese di lite.”
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 16.01.2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., per il deposito di memorie e veniva fissata l'udienza del 06.03.2025, per la prosecuzione.
La causa veniva istruita con l'ammissione delle prove testimoniali dedotte dal ricorrente e, con ordinanza riservata del 13.04.2025, il Tribunale autorizzava
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la resistente a richiedere alla la documentazione indicata in Parte_3
memoria e rinviava il procedimento all'udienza del 05.06.2025, per la prosecuzione;
con ordinanza riservata resa in data 05.06.2025, veniva rigettata la richiesta di CTU e fissata l'udienza per la decisione e la discussione orale, per il giorno 17.07.2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza resa a prosecuzione del verbale di udienza.
Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.
QUESTIONI PRELIMINARI:
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente, è stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo, per la mancata comparizione della compagnia assicurativa (cfr. verbale del 28.05.2024).
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La fattispecie appare correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 1917 c.c. “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo
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richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
La Cassazione, al riguardo ha stabilito che “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.
Pertanto, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose. (cfr. Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 20070 del 11 agosto 2017).
Ed inoltre “l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne
l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art.
1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile.
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(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione)”. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
667 del 18 gennaio 2016).
Ed ancora, “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso,
e quindi — ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza — non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure si configura, più in particolare, come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza per cui rappresenta onere dell'assicurato fornirne la prova.” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12190 del 1° dicembre
1998).
Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre accertare se il sinistro de quo rientra nella polizza assicurativa che il aveva stipulato con la Parte_1
compagnia assicurativa.
A tal fine, è opportuno esaminare con attenzione la clausola invocata dal ricorrente;
ed invero, a mente dell'art.4.2 (pag.90 del pdf doc. n.2) della
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sezione “Responsabilità civile della Famiglia” della polizza dedotta in giudizio “la copertura non è operante per i danni che derivino: …. b) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di
cui alla vigente legislazione”.
È evidente che tale clausola esclude l'operatività della garanzia, laddove l'assicurato abbia anche la mera detenzione di un veicolo per il quale è obbligatoria la RC Auto.
Inoltre, l'operatività deve essere esclusa a mente della clausola che lo stesso ricorrente indica a pag.4 del ricorso secondo cui “La copertura assicurativa vale per i danni ai veicoli e/o natanti di terzi in consegna o in custodia all' o ad un CP_4
componente della sua famiglia anagrafica da lui detenuti a qualsiasi titolo. Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.” (cfr. art.13.4 pag.4 del pdf doc. n.1).
Va infatti ricordato che è stato lo stesso ricorrente a ricondurre nella prima lettera di costituzione in mora del 10.08.2023 la causa dell'incendio alla perdita di controllo del veicolo e al successivo urto contro l'albero ubicato ai margini della strada, circostanze queste che sono state confermate dai due testi escussi (cfr. verbale di udienza del 10.04.2025).
A ciò si aggiunga quanto riportato nella lettera di costituzione in mora laddove, dopo aver riferito della perdita di controllo dell'autovettura e dell'urto, il ricorrente afferma che “…a causa dell'inconveniente in parola il mezzo condotto dall'istante si incendiava”.
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Tale circostanza veniva confermata dal tecnico di parte ricorrente, Geom.
, il quale a pag.2 della consulenza di parte dichiara che l'evento è Tes_1
riconducibile al sinistro stradale: “Con riferimento alla relazione in oggetto, il sottoscritto geom. a seguito dell'incarico professionale conferitomi dal sig. CP_5
, … per l'elaborazione di una perizia tecnica estimativa con Parte_1
l'obiettivo di determinare il più probabile valore di mercato dell'autoveicolo per competizioni sportive di proprietà del sig. , … danneggiatosi Parte_2
irrimediabilmente per lo sviluppo di fiamma innescatosi a seguito di sinistro stradale autonomo avvenuto in CALASCIBETTA (EN), in data 08 agosto 2023.”
È quindi lo stesso ricorrente a confessare che l'urto -e quindi l'incendio -sia avvenuto in occasione di un sinistro stradale e, segnatamente, dall'urto del veicolo in movimento contro l'albero, sicché è evidente che ci troviamo di fronte a un evento strettamente connesso alla circolazione stradale, a un veicolo che per legge deve circolare con la necessaria copertura assicurativa.
Parte ricorrente inoltre afferma a pag.4 della memoria datata 11.02.2025 che
“L'incendio è stato innescato mentre il veicolo era fermo e non utilizzato, circostanza che esclude la connessione diretta con la circolazione stradale”.
Sul punto si osserva che la sosta così come la fermata fanno parte della circolazione stradale, tanto ciò è vero che entrambe sono regolamentate e disciplinate dal codice della strada (cfr. Cass. n.30075/17).
In considerazione del fatto che il concetto di circolazione stradale comprende anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti utilizzazione della strada al pari del transito e che, quanto al concetto di veicolo, esso deve essere
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un mezzo dotato di motore anche se, al momento, non funzionante e non semplicemente di un veicolo non stabilmente nella impossibilità di spostarsi, il mezzo danneggiato da incendio e fermo sulla sede stradale deve comunque considerarsi in circolazione, e ciò ai sensi dell'art. 2054 c.c. e della connessa azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass.
Agli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969 (ed ora art. 122 d.lg. n. 209 del 2005) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce
“circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso.
(Cassazione civile sez. III, 07.06.2018, n.14745).
Considerato che l'evento dannoso è stato causato dalla circolazione del veicolo e che tale ipotesi non è contemplata dalla polizza assicurativa, si ritiene che sia da rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente che non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria tesi.
Circa l'onere della prova in ordine all'operatività della garanzia della polizza, alla luce delle eccezioni formulate, va rilevato che esso incombeva sul ricorrente, il quale nulla ha provato a sostegno delle proprie richieste.
Di recente la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il
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pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”. (Cass. 1558/2018).
In altre parole, si è detto che “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che
l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare
(Cass. 1558/ 2018).
In sostanza, nel caso di specie spettava all'assicurato provare che il danno subito rientrasse tra i rischi inclusi, e questa prova non è stata fornita, mentre era onere della assicurazione dimostrare che si era trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrate tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest'ultimo
è un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inoperatività della garanzia, con il conseguente rigetto totale delle domande.
Invero, parte ricorrente sostiene di avere diritto all'indennizzo sul presupposto di essere debitore nei confronti del Sig. posto che Pt_2
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all'origine dell'evento incendio vi sarebbe la responsabilità civile extracontrattuale da addebitarsi al Sig. . Parte_1
Orbene, innanzitutto va rilevato che il ricorrente – a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia resiste - non ha allegato né provato i presupposti necessari e sufficienti per dichiarare la propria asserita responsabilità; né ha provato i presupposti della richiesta risarcitoria formulata, in suo danno, dal
Sig. . Pt_2
È noto, infatti, che gli elementi costitutivi della responsabilità civile sono caratterizzati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità che deve legare la prima al secondo.
Con riferimento alla condotta, si osserva che laddove essa debba essere individuata nella imprudente guida del veicolo che è uscito di strada a causa della perdita di controllo dello stesso, è evidente che ci troviamo di fronte all'inoperatività della garanzia per le ragioni sopra già richiamate (circolazione di un veicolo).
Sul punto è appena il caso di ribadire quanto previsto dalle condizioni di assicurazione art.13.4 pag.4 del pdf doc. n.1) secondo cui “Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione” e da quanto contenuto all'art.4.2 (pag.90 del pdf doc. n.2) della sezione “Responsabilità civile della Famiglia” della polizza dedotta in giudizio
, secondo cui “la copertura non è operante per i danni che derivino: …. b) dalla
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proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione”.
Se invece l'evento non dovesse essere ricondotto alla circolazione stradale non si comprende quale possa essere la condotta colposa dell'assicurato, essendo evidente che ci troviamo di fronte a un caso del tutto fortuito, estraneo alla possibilità di essere “controllato e gestito” dall'agente, e cioè dal conducente odierno ricorrente.
In buona sostanza, laddove l'operato dell'assicurato non sia rimproverabile sotto il profilo della prudenza, diligenza e imperizia, non è revocabile in dubbio che ci troviamo di fronte a un evento del tutto fortuito, a un incendio che il Sig. non poteva né prevedere, né impedire, sicché deve Parte_1
concludersi che ci troviamo di fronte a un caso del tutto fortuito.
È infatti ragionevole presumere che, stando alle allegazioni contenute bel ricorso, l'incendio si è sviluppato per cause endogene, per una combustione provocata, ad esempio, dal malfunzionamento dell'impianto elettrico del veicolo, dovendosi peraltro rilevare che è lo stesso ricorrente ad allegare che l'urto contro l'albero è stato di lieve entità, tale da non poter provocare l'incendio in argomento.
A tal proposito va ricordato che il teste ha riferito che “a seguito Parte_1
dell'urto, l'auto precipitava nella scarpata;
siamo accorsi per verificare cosa fosse successo ed abbiamo accertato che i danni erano di lieve [entità: N.d.R.]”
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Strettamente connessa alle considerazioni che precedono vi è l'assenza di nesso causale tra l'evento e la condotta -del tutto priva di responsabilità - dell'assicurato.
Alla luce di ciò, vertendosi in tema di polizza per la responsabilità civile, in assenza di responsabilità dell'assicurato non si comprende a che titolo l'odierna concludente dovrebbe essere chiamata a indennizzare il Sig.
. Parte_1
In merito al concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 cp, a mente dei quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante. A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) “sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori
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delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”. Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento.
Pertanto, affinché un evento si possa qualificare come caso fortuito, deve presentare i seguenti requisiti:
- Imponderabilità: un evento si qualifica come caso fortuito se è tale da non poter essere previsto con una ragionevole certezza. Questo significa che non rientra nel normale corso degli eventi e va oltre le situazioni ordinarie che un conducente può aspettarsi durante la guida.
- Incontrollabilità: l'evento deve essere tale da non poter essere evitato o controllato nonostante l'uso della comune prudenza e diligenza. Ad esempio, un malore improvviso del conducente che causa perdita di coscienza e controllo del veicolo è incontrollabile da parte del conducente stesso.
- Unicità Causale: per annullare la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile, l'evento deve essere l'unica causa del danno. Non devono
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esserci altri fattori che contribuiscono al danno, come errori del conducente o problemi meccanici preesistenti.
Il caso fortuito in ambito di responsabilità civile automobilistica si configura come un'eccezione alla regola generale della responsabilità del conducente.
Al fine di integrare il quadro probatorio a sostegno della imprevedibilità dell'evento dannoso occorso si procedeva all'udienza del 10 aprile 2025 all'escussione dei testi e il sig. dichiarava: “confermo la Controparte_3
circostanza; io mi trovavo, insieme al figlio del ricorrente, nella parte bassa della strada e, precisamente, nella curva successiva;
ADR (lett. b - c): confermo le circostanze;
dopo
l'impatto, siamo accorsi io ed il figlio del;
abbiamo cercato di mettere in moto la Parte_1
macchina, ma senza risultato anche perché il punto in cui la macchina si è fermata era in una scarpata che era in discesa;
ADR (lett. d – e – f – g- h – i – l): confermo tutte le circostanze;
preciso che, mentre la macchina si trovava in posizione verticale, lungo la scarpata, il Sig. si accorgeva che – dalla parte posteriore dell'auto – usciva del Parte_1
fumo, tanto che ben presto – nel giro di mezz'ora, si propagavano le fiamme che interessavano anche le sterpaglie, tanto da interessare le campagne vicine;
”.
Il teste ha pertanto riferito e confermato che il Sig. fosse CP_3 Pt_2
presente sui luoghi e si fosse poi allontanato per recarsi presso la sua officina sita ad Enna e prendere il necessario per trainare il veicolo.
Il teste ha poi dichiarato che “il Sig. non era solo, ma con lui c'era il Sig. Parte_1
; preciso che abbiamo trainato la macchina mentre le fiamme si propagavano Pt_2
proprio per evitare che il fuoco potesse prendere i terreni”.
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Orbene, non si comprende come i presenti avrebbero potuto trainare il veicolo senza il cavo di traino, posto che lo stesso ricorrente nelle sue difese insiste nel sostenere la tesi secondo cui il Sig. si sarebbe allontanato Pt_2
dal luogo del sinistro per recarsi presso la sua officina sita ad Enna proprio per prendere il necessario per trainare l'automobile.
D'altra parte, senza il cavo di traino, il veicolo non poteva essere stato riportato sulla carreggiata tanto è vero che -come riferito dal teste -“a Parte_1
seguito dell'urto, l'auto precipitava nella scarpata; … per la posizione, la macchina scivolava verso la scarpata;
abbiamo cercato di trainare la macchina dalla parte anteriore, ma senza risultato, visto che era pesante e che era in pendenza sulla scarpata;
”.
Il ricorrente, in ricorso, riferisce che il Sig. si sarebbe allontanato per Pt_2
andare a recuperare quanto necessario per trainare il veicolo e che “Il proprietario del veicolo, sig. , ritornava sui luoghi soltanto quando la sua Pt_2
automobile era già avvolta interamente dalle fiamme”.
Il teste invero, ha riferito che “abbiamo trainato la macchina mentre le CP_3
fiamme si propagavano” al contrario di quanto riferito dal teste secondo Parte_1
cui “abbiamo cercato di trainare la macchina dalla parte anteriore, ma senza risultato, visto che era pesante e che era in pendenza sulla scarpata”.
In buona sostanza, non è dato sapere se la macchina sia stata trainata o meno e, in caso affermativo, non si comprende come ciò sia stato possibile, visto che allorquando il Sig. è tornato sui luoghi l'autovettura era già Pt_2
avvolta dalle fiamme.
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Ed ancora, si osserva che non è chiaro se l'incendio si sia sviluppato, immediatamente dopo l'urto con l'albero, ovvero se sia sviluppato dopo circa
30 muniti dopo l'impatto del veicolo contro l'albero.
In ogni caso, sul punto non può non evidenziarsi un'evidente contraddizione tra quanto riportato nella lettera di costituzione in mora del 10.08.2023, dove si legge che l'incendio si sarebbe sviluppato immediatamente dopo l'impatto con l'albero, rispetto a quanto riportato in ricorso, dove si legge che l'incendio si sarebbe sviluppato dopo 30 minuti.
Con l'espletata l'istruttoria, peraltro, non è stata possibile individuare con precisione l'ubicazione del veicolo a seguito del sinistro.
Invero, come riferito dal teste , sembrerebbe che – a seguito dell'urto Parte_1
con l'albero – il veicolo sarebbe rimasto fermo sulla scarpata e che non sarebbe stato possibile trainarlo tanto è vero che si rendeva necessario il cavo da traino che il Sig. andava a recuperare presso la sua officina. Pt_2
Dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta, invece, che – al momento del loro arrivo – il veicolo si trovava già sulla carreggiata, avvolto dalle fiamme, mentre il fuoco non aveva interessato l'albero, contro il quale il veicolo era impattato ed aveva interessato, solo marginalmente, le sterpaglie.
In merito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, si evince come di fatto la vettura fosse stata impiegata per un “test di prova” evento certamente riconducibile alla circolazione su strada del veicolo.
Stante l'accidentalità e imprevedibilità dell'evento dannoso verificatosi e la riconducibilità al caso fortuito della condotta posta in essere da parte
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ricorrente non si può certamente configurare alcun tipo di responsabilità civile per danni a terzi.
Pertanto, non può chiamarsi in causa la al fine di mantenere CP_1
indenne il ricorrente dalle pretese risarcitorie eventualmente avanzate dal proprietario della vettura.
A ciò si aggiunga che anche la documentazione allegata dal ricorrente risulta alquanto generica e priva di certezza anche in ordine alla cronologia degli eventi così come rappresentati in ricorso, dovendosi evidenziare le contraddizioni riscontrate tra la lettera di costituzione in mora ed i fatti riportati in ricorso.
Peraltro, appare alquanto strana la circostanza che la lettera di costituzione in mora, inviata dall'assicurato ad riporta la data 10.08.2023, mentre la CP_1
lettera con cui il Sig. avrebbe avanzato le richieste risarcitorie in Pt_2
danno del Sig. , è successiva, riportando la data del 19.09.2023 (cfr. Parte_1
documentazione in atti).
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di parte ricorrente finalizzata al risarcimento dei danni cagionati all'automobile Renault Clio Sport di proprietà del sig. Parte_2
nella misura di € 55.000,00, stante l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per essere tenuto indenne dalle richieste risarcitorie.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM
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147/2022 (“scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00 - valori medi), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le richieste di parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
- dichiara l'assenza di condotta illecita in capo al ricorrente, nonché l'assenza di nesso causale con l'evento dedotto in giudizio;
- dichiara che l'incendio del veicolo si è verificato per caso del tutto fortuito, endogeno al veicolo medesimo e comunque estraneo alla capacità di controllo da parte del conducente;
- dichiara l'inopponibilità all' della nota datata 19.06.2023, e comunque CP_1
la non conformità di essa ai “fatti” nell'accezione descritta dall'art. 2712 c.c.;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Compagnia CP_1
al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in
[...]
complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Termini Imerese il 17.07.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
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Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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Il giorno 17/07/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 2396 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
A scioglimento della riserva conseguente al deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate da entrambe le parti, con le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e note conclusive, visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per deliberare,
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Alle ore 12.15 decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale, con deposito delle motivazioni. il Giudice
Maria Margherita Urso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M.
Margherita Urso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 17.07.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, ivi residente in [...]
spese dello Stato con delibera n. 1602 prat. 1113/2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese il 30.07.2024, elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), via Roma n. 33, presso lo studio dell'avv. Massimo
Guarcello, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
-ricorrente -
E
P.IVA con sede in Milano, piazza Tre Torri n.3, CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Chiara, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di
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Liberto, posta certificata che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.2024, il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
adito di accertare e dichiarare l'operatività della polizza per “danni a terzi” sottoscritta dallo stesso con relativamente al sinistro verificatosi CP_1
il 08.08.2023 alle ore 18.00 circa e, per l'effetto, di condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni cagionati dal sig. all'automobile Renault Clio Sport di Parte_1
proprietà del sig. quantificabili in € 55.000,00 ovvero in Parte_2
quell'altro importo determinato in corso di causa.
Esponeva il ricorrente, infatti, che in tale data si trovava nel comune di
Calascibetta (EN), contrada Manna, lungo la strada comunale Scala/Manna alla guida del veicolo Renault Clio Sport, adibita a vettura automobilistica
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sportiva di proprietà del sig. , quando all'uscita di un tratto Parte_2
curvilineo sinistrorso perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro un albero situato a bordo strada e su cui terminava il proprio moto.
L'automobile arrestava la propria marcia sul ciglio della strada e, poiché non era in grado di riavviarsi nonostante i minimi danni subiti per via dell'impatto, il ricorrente, unitamente al figlio e ai sig.ri Persona_1 CP_3
ed tentava di spostarla per ricollocarla sulla
[...] Parte_2
carreggiata senza, però, riuscirci.
Per tale motivo, il sig. si allontanava dal luogo del sinistro per recarsi Pt_2
presso l'officina di cui è titolare, sita in Enna, contrada Misericordia, al fine di prendere il necessario per trainare/trasportare il veicolo incidentato.
Evidenziava inoltre che, durante l'attesa per recuperare il cavo di soccorso, sotto l'autovettura si sviluppava un incendio che la distruggeva totalmente.
Il Sig. rappresentava di avere stipulato con la compagnia assicurativa Parte_1
la polizza n.79931080, per la responsabilità civile a tutela della CP_1
famiglia, al fine di vedersi tutelato da potenziali pretese risarcitorie avanzate dal proprietario del veicolo il Sig. . Parte_2
Per tutti questi motivi, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'operatività nel caso sottoposto all'esame del Tribunale della polizza
“danni a terzi” sottoscritta dal sig. con “ per i motivi Parte_1 CP_1
indicati in narrativa e, per l'effetto, -condannare “ , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni cagionati dal sig. Parte_1
all'automobile Renault Clio Sport di proprietà del sig. quantificabili in Parte_2
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€ 55.000,00 ovvero in quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa;
-con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e della procedura di mediazione.”.
Con decreto reso in data 11.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza del
16.01.2025 assegnando il termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte resistente e termine alla resistente, per la costituzione.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e CP_1
risposta del 3 gennaio 2025 che così concludeva: “Dichiarare l'assenza di condotta illecita in capo all'attore, nonché l'assenza di nesso causale con l'evento dedotto in giudizio;
Dire e dichiarare che l'incendio del veicolo si è verificato per caso del tutto fortuito, endogeno al veicolo medesimo e comunque estraneo alla capacità di controllo da parte del conducente;
Dichiarare l'inopponibilità all' della nota datata 19.06.2023, e comunque la non CP_1
conformità di essa ai “fatti” nell'accezione descritta dalla norma codicistica di cui all'art.2712; Dichiarare in ogni caso l'inoperatività della garanzia per tutte le ragioni dedotte in narrativa, alle quali si rinvia;
In ogni caso, rigettare tutte le domande spiegate dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
In caso di accoglimento delle domande spiegate dall'assicurato, riconoscere la garanzia nei limiti previsti nella polizza e segnatamente nel limite del massimale. Con vittoria delle spese di lite.”
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 16.01.2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., per il deposito di memorie e veniva fissata l'udienza del 06.03.2025, per la prosecuzione.
La causa veniva istruita con l'ammissione delle prove testimoniali dedotte dal ricorrente e, con ordinanza riservata del 13.04.2025, il Tribunale autorizzava
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la resistente a richiedere alla la documentazione indicata in Parte_3
memoria e rinviava il procedimento all'udienza del 05.06.2025, per la prosecuzione;
con ordinanza riservata resa in data 05.06.2025, veniva rigettata la richiesta di CTU e fissata l'udienza per la decisione e la discussione orale, per il giorno 17.07.2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza resa a prosecuzione del verbale di udienza.
Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.
QUESTIONI PRELIMINARI:
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente, è stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo, per la mancata comparizione della compagnia assicurativa (cfr. verbale del 28.05.2024).
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La fattispecie appare correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 1917 c.c. “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo
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richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
La Cassazione, al riguardo ha stabilito che “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.
Pertanto, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose. (cfr. Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 20070 del 11 agosto 2017).
Ed inoltre “l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne
l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art.
1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile.
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(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione)”. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
667 del 18 gennaio 2016).
Ed ancora, “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso,
e quindi — ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza — non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure si configura, più in particolare, come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza per cui rappresenta onere dell'assicurato fornirne la prova.” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12190 del 1° dicembre
1998).
Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre accertare se il sinistro de quo rientra nella polizza assicurativa che il aveva stipulato con la Parte_1
compagnia assicurativa.
A tal fine, è opportuno esaminare con attenzione la clausola invocata dal ricorrente;
ed invero, a mente dell'art.4.2 (pag.90 del pdf doc. n.2) della
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sezione “Responsabilità civile della Famiglia” della polizza dedotta in giudizio “la copertura non è operante per i danni che derivino: …. b) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di
cui alla vigente legislazione”.
È evidente che tale clausola esclude l'operatività della garanzia, laddove l'assicurato abbia anche la mera detenzione di un veicolo per il quale è obbligatoria la RC Auto.
Inoltre, l'operatività deve essere esclusa a mente della clausola che lo stesso ricorrente indica a pag.4 del ricorso secondo cui “La copertura assicurativa vale per i danni ai veicoli e/o natanti di terzi in consegna o in custodia all' o ad un CP_4
componente della sua famiglia anagrafica da lui detenuti a qualsiasi titolo. Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.” (cfr. art.13.4 pag.4 del pdf doc. n.1).
Va infatti ricordato che è stato lo stesso ricorrente a ricondurre nella prima lettera di costituzione in mora del 10.08.2023 la causa dell'incendio alla perdita di controllo del veicolo e al successivo urto contro l'albero ubicato ai margini della strada, circostanze queste che sono state confermate dai due testi escussi (cfr. verbale di udienza del 10.04.2025).
A ciò si aggiunga quanto riportato nella lettera di costituzione in mora laddove, dopo aver riferito della perdita di controllo dell'autovettura e dell'urto, il ricorrente afferma che “…a causa dell'inconveniente in parola il mezzo condotto dall'istante si incendiava”.
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Tale circostanza veniva confermata dal tecnico di parte ricorrente, Geom.
, il quale a pag.2 della consulenza di parte dichiara che l'evento è Tes_1
riconducibile al sinistro stradale: “Con riferimento alla relazione in oggetto, il sottoscritto geom. a seguito dell'incarico professionale conferitomi dal sig. CP_5
, … per l'elaborazione di una perizia tecnica estimativa con Parte_1
l'obiettivo di determinare il più probabile valore di mercato dell'autoveicolo per competizioni sportive di proprietà del sig. , … danneggiatosi Parte_2
irrimediabilmente per lo sviluppo di fiamma innescatosi a seguito di sinistro stradale autonomo avvenuto in CALASCIBETTA (EN), in data 08 agosto 2023.”
È quindi lo stesso ricorrente a confessare che l'urto -e quindi l'incendio -sia avvenuto in occasione di un sinistro stradale e, segnatamente, dall'urto del veicolo in movimento contro l'albero, sicché è evidente che ci troviamo di fronte a un evento strettamente connesso alla circolazione stradale, a un veicolo che per legge deve circolare con la necessaria copertura assicurativa.
Parte ricorrente inoltre afferma a pag.4 della memoria datata 11.02.2025 che
“L'incendio è stato innescato mentre il veicolo era fermo e non utilizzato, circostanza che esclude la connessione diretta con la circolazione stradale”.
Sul punto si osserva che la sosta così come la fermata fanno parte della circolazione stradale, tanto ciò è vero che entrambe sono regolamentate e disciplinate dal codice della strada (cfr. Cass. n.30075/17).
In considerazione del fatto che il concetto di circolazione stradale comprende anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti utilizzazione della strada al pari del transito e che, quanto al concetto di veicolo, esso deve essere
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un mezzo dotato di motore anche se, al momento, non funzionante e non semplicemente di un veicolo non stabilmente nella impossibilità di spostarsi, il mezzo danneggiato da incendio e fermo sulla sede stradale deve comunque considerarsi in circolazione, e ciò ai sensi dell'art. 2054 c.c. e della connessa azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass.
Agli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969 (ed ora art. 122 d.lg. n. 209 del 2005) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce
“circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso.
(Cassazione civile sez. III, 07.06.2018, n.14745).
Considerato che l'evento dannoso è stato causato dalla circolazione del veicolo e che tale ipotesi non è contemplata dalla polizza assicurativa, si ritiene che sia da rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente che non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria tesi.
Circa l'onere della prova in ordine all'operatività della garanzia della polizza, alla luce delle eccezioni formulate, va rilevato che esso incombeva sul ricorrente, il quale nulla ha provato a sostegno delle proprie richieste.
Di recente la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il
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pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”. (Cass. 1558/2018).
In altre parole, si è detto che “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che
l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare
(Cass. 1558/ 2018).
In sostanza, nel caso di specie spettava all'assicurato provare che il danno subito rientrasse tra i rischi inclusi, e questa prova non è stata fornita, mentre era onere della assicurazione dimostrare che si era trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrate tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest'ultimo
è un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inoperatività della garanzia, con il conseguente rigetto totale delle domande.
Invero, parte ricorrente sostiene di avere diritto all'indennizzo sul presupposto di essere debitore nei confronti del Sig. posto che Pt_2
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all'origine dell'evento incendio vi sarebbe la responsabilità civile extracontrattuale da addebitarsi al Sig. . Parte_1
Orbene, innanzitutto va rilevato che il ricorrente – a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia resiste - non ha allegato né provato i presupposti necessari e sufficienti per dichiarare la propria asserita responsabilità; né ha provato i presupposti della richiesta risarcitoria formulata, in suo danno, dal
Sig. . Pt_2
È noto, infatti, che gli elementi costitutivi della responsabilità civile sono caratterizzati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità che deve legare la prima al secondo.
Con riferimento alla condotta, si osserva che laddove essa debba essere individuata nella imprudente guida del veicolo che è uscito di strada a causa della perdita di controllo dello stesso, è evidente che ci troviamo di fronte all'inoperatività della garanzia per le ragioni sopra già richiamate (circolazione di un veicolo).
Sul punto è appena il caso di ribadire quanto previsto dalle condizioni di assicurazione art.13.4 pag.4 del pdf doc. n.1) secondo cui “Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione” e da quanto contenuto all'art.4.2 (pag.90 del pdf doc. n.2) della sezione “Responsabilità civile della Famiglia” della polizza dedotta in giudizio
, secondo cui “la copertura non è operante per i danni che derivino: …. b) dalla
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proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione”.
Se invece l'evento non dovesse essere ricondotto alla circolazione stradale non si comprende quale possa essere la condotta colposa dell'assicurato, essendo evidente che ci troviamo di fronte a un caso del tutto fortuito, estraneo alla possibilità di essere “controllato e gestito” dall'agente, e cioè dal conducente odierno ricorrente.
In buona sostanza, laddove l'operato dell'assicurato non sia rimproverabile sotto il profilo della prudenza, diligenza e imperizia, non è revocabile in dubbio che ci troviamo di fronte a un evento del tutto fortuito, a un incendio che il Sig. non poteva né prevedere, né impedire, sicché deve Parte_1
concludersi che ci troviamo di fronte a un caso del tutto fortuito.
È infatti ragionevole presumere che, stando alle allegazioni contenute bel ricorso, l'incendio si è sviluppato per cause endogene, per una combustione provocata, ad esempio, dal malfunzionamento dell'impianto elettrico del veicolo, dovendosi peraltro rilevare che è lo stesso ricorrente ad allegare che l'urto contro l'albero è stato di lieve entità, tale da non poter provocare l'incendio in argomento.
A tal proposito va ricordato che il teste ha riferito che “a seguito Parte_1
dell'urto, l'auto precipitava nella scarpata;
siamo accorsi per verificare cosa fosse successo ed abbiamo accertato che i danni erano di lieve [entità: N.d.R.]”
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Strettamente connessa alle considerazioni che precedono vi è l'assenza di nesso causale tra l'evento e la condotta -del tutto priva di responsabilità - dell'assicurato.
Alla luce di ciò, vertendosi in tema di polizza per la responsabilità civile, in assenza di responsabilità dell'assicurato non si comprende a che titolo l'odierna concludente dovrebbe essere chiamata a indennizzare il Sig.
. Parte_1
In merito al concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 cp, a mente dei quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante. A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) “sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori
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delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”. Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento.
Pertanto, affinché un evento si possa qualificare come caso fortuito, deve presentare i seguenti requisiti:
- Imponderabilità: un evento si qualifica come caso fortuito se è tale da non poter essere previsto con una ragionevole certezza. Questo significa che non rientra nel normale corso degli eventi e va oltre le situazioni ordinarie che un conducente può aspettarsi durante la guida.
- Incontrollabilità: l'evento deve essere tale da non poter essere evitato o controllato nonostante l'uso della comune prudenza e diligenza. Ad esempio, un malore improvviso del conducente che causa perdita di coscienza e controllo del veicolo è incontrollabile da parte del conducente stesso.
- Unicità Causale: per annullare la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile, l'evento deve essere l'unica causa del danno. Non devono
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esserci altri fattori che contribuiscono al danno, come errori del conducente o problemi meccanici preesistenti.
Il caso fortuito in ambito di responsabilità civile automobilistica si configura come un'eccezione alla regola generale della responsabilità del conducente.
Al fine di integrare il quadro probatorio a sostegno della imprevedibilità dell'evento dannoso occorso si procedeva all'udienza del 10 aprile 2025 all'escussione dei testi e il sig. dichiarava: “confermo la Controparte_3
circostanza; io mi trovavo, insieme al figlio del ricorrente, nella parte bassa della strada e, precisamente, nella curva successiva;
ADR (lett. b - c): confermo le circostanze;
dopo
l'impatto, siamo accorsi io ed il figlio del;
abbiamo cercato di mettere in moto la Parte_1
macchina, ma senza risultato anche perché il punto in cui la macchina si è fermata era in una scarpata che era in discesa;
ADR (lett. d – e – f – g- h – i – l): confermo tutte le circostanze;
preciso che, mentre la macchina si trovava in posizione verticale, lungo la scarpata, il Sig. si accorgeva che – dalla parte posteriore dell'auto – usciva del Parte_1
fumo, tanto che ben presto – nel giro di mezz'ora, si propagavano le fiamme che interessavano anche le sterpaglie, tanto da interessare le campagne vicine;
”.
Il teste ha pertanto riferito e confermato che il Sig. fosse CP_3 Pt_2
presente sui luoghi e si fosse poi allontanato per recarsi presso la sua officina sita ad Enna e prendere il necessario per trainare il veicolo.
Il teste ha poi dichiarato che “il Sig. non era solo, ma con lui c'era il Sig. Parte_1
; preciso che abbiamo trainato la macchina mentre le fiamme si propagavano Pt_2
proprio per evitare che il fuoco potesse prendere i terreni”.
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Orbene, non si comprende come i presenti avrebbero potuto trainare il veicolo senza il cavo di traino, posto che lo stesso ricorrente nelle sue difese insiste nel sostenere la tesi secondo cui il Sig. si sarebbe allontanato Pt_2
dal luogo del sinistro per recarsi presso la sua officina sita ad Enna proprio per prendere il necessario per trainare l'automobile.
D'altra parte, senza il cavo di traino, il veicolo non poteva essere stato riportato sulla carreggiata tanto è vero che -come riferito dal teste -“a Parte_1
seguito dell'urto, l'auto precipitava nella scarpata; … per la posizione, la macchina scivolava verso la scarpata;
abbiamo cercato di trainare la macchina dalla parte anteriore, ma senza risultato, visto che era pesante e che era in pendenza sulla scarpata;
”.
Il ricorrente, in ricorso, riferisce che il Sig. si sarebbe allontanato per Pt_2
andare a recuperare quanto necessario per trainare il veicolo e che “Il proprietario del veicolo, sig. , ritornava sui luoghi soltanto quando la sua Pt_2
automobile era già avvolta interamente dalle fiamme”.
Il teste invero, ha riferito che “abbiamo trainato la macchina mentre le CP_3
fiamme si propagavano” al contrario di quanto riferito dal teste secondo Parte_1
cui “abbiamo cercato di trainare la macchina dalla parte anteriore, ma senza risultato, visto che era pesante e che era in pendenza sulla scarpata”.
In buona sostanza, non è dato sapere se la macchina sia stata trainata o meno e, in caso affermativo, non si comprende come ciò sia stato possibile, visto che allorquando il Sig. è tornato sui luoghi l'autovettura era già Pt_2
avvolta dalle fiamme.
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Ed ancora, si osserva che non è chiaro se l'incendio si sia sviluppato, immediatamente dopo l'urto con l'albero, ovvero se sia sviluppato dopo circa
30 muniti dopo l'impatto del veicolo contro l'albero.
In ogni caso, sul punto non può non evidenziarsi un'evidente contraddizione tra quanto riportato nella lettera di costituzione in mora del 10.08.2023, dove si legge che l'incendio si sarebbe sviluppato immediatamente dopo l'impatto con l'albero, rispetto a quanto riportato in ricorso, dove si legge che l'incendio si sarebbe sviluppato dopo 30 minuti.
Con l'espletata l'istruttoria, peraltro, non è stata possibile individuare con precisione l'ubicazione del veicolo a seguito del sinistro.
Invero, come riferito dal teste , sembrerebbe che – a seguito dell'urto Parte_1
con l'albero – il veicolo sarebbe rimasto fermo sulla scarpata e che non sarebbe stato possibile trainarlo tanto è vero che si rendeva necessario il cavo da traino che il Sig. andava a recuperare presso la sua officina. Pt_2
Dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta, invece, che – al momento del loro arrivo – il veicolo si trovava già sulla carreggiata, avvolto dalle fiamme, mentre il fuoco non aveva interessato l'albero, contro il quale il veicolo era impattato ed aveva interessato, solo marginalmente, le sterpaglie.
In merito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, si evince come di fatto la vettura fosse stata impiegata per un “test di prova” evento certamente riconducibile alla circolazione su strada del veicolo.
Stante l'accidentalità e imprevedibilità dell'evento dannoso verificatosi e la riconducibilità al caso fortuito della condotta posta in essere da parte
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ricorrente non si può certamente configurare alcun tipo di responsabilità civile per danni a terzi.
Pertanto, non può chiamarsi in causa la al fine di mantenere CP_1
indenne il ricorrente dalle pretese risarcitorie eventualmente avanzate dal proprietario della vettura.
A ciò si aggiunga che anche la documentazione allegata dal ricorrente risulta alquanto generica e priva di certezza anche in ordine alla cronologia degli eventi così come rappresentati in ricorso, dovendosi evidenziare le contraddizioni riscontrate tra la lettera di costituzione in mora ed i fatti riportati in ricorso.
Peraltro, appare alquanto strana la circostanza che la lettera di costituzione in mora, inviata dall'assicurato ad riporta la data 10.08.2023, mentre la CP_1
lettera con cui il Sig. avrebbe avanzato le richieste risarcitorie in Pt_2
danno del Sig. , è successiva, riportando la data del 19.09.2023 (cfr. Parte_1
documentazione in atti).
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di parte ricorrente finalizzata al risarcimento dei danni cagionati all'automobile Renault Clio Sport di proprietà del sig. Parte_2
nella misura di € 55.000,00, stante l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per essere tenuto indenne dalle richieste risarcitorie.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM
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147/2022 (“scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00 - valori medi), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le richieste di parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
- dichiara l'assenza di condotta illecita in capo al ricorrente, nonché l'assenza di nesso causale con l'evento dedotto in giudizio;
- dichiara che l'incendio del veicolo si è verificato per caso del tutto fortuito, endogeno al veicolo medesimo e comunque estraneo alla capacità di controllo da parte del conducente;
- dichiara l'inopponibilità all' della nota datata 19.06.2023, e comunque CP_1
la non conformità di essa ai “fatti” nell'accezione descritta dall'art. 2712 c.c.;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Compagnia CP_1
al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in
[...]
complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Termini Imerese il 17.07.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
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Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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