Articolo 1 della Legge 10 novembre 1949, n. 894
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1949
Art. 1.
Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517 , deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949