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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
DR PI, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria, 7b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 I7 001887 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 184 del 23.10.2023 la Commissione Tributaria di primo grado di Savona accoglieva il ricorso proposto dai coniugi Resistente_1 e Resistente_2, compensando le spese, avverso Avviso di rettifica e liquidazione Imposta di Registro, ipotecarie e catastali. L'atto impugnato era relativo al rogito stipulato in data 24.3.2021 col quale i coniugi avevano modificato il regime patrimoniale da “separazione dei beni” a “comunione legale”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona per i seguenti motivi:
1) Erronea interpretazione dell'atto sottoposto a tassazione e difetto di motivazione.
2) Difetto di motivazione in ordine al motivo n. VI del ricorso introduttivo, ritenuto assorbito dal Giudice di primo grado. Osserva l'Ufficio che la sua valutazione circa il valore attribuito al cespite corrisponde a quanto dichiarato dalle parti nell'atto di acquisto.
Così conclude: “Vogliano codesti On.li Giudici, in riforma/annullamento della sentenza n. 184 pronunciata dalla C. GT I grado di Savona, Sezione 1, il giorno 23/10/2023 e depositata in data 30/11/2023,
- in via principale,
- accogliere l'appello formulato dall'Ufficio, riformando la sentenza appellata e, per l'effetto, confermare l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 IT 001887 oggetto di causa;
- con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiscono i Signori Resistente_2 e Resistente_1 presentando le proprie controdeduzioni.
Ripropongono i motivi dedotti nel ricorso introduttivo non accolti o non esaminati in quanto ritenuti assorbiti, vale a dire: violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, dell'art. 3, L. n. 241/1990, dell'art. 10 bis, L. n. 212/2000,
e degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986.
Così concludono: “Per tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di voler respingere l'appello di controparte, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, sez. I, n. 184, pronunciata il 23/10/2023, depositata in data 30/11/2023, non notificata.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il succedersi dei fatti è il seguente:
Con atto del 27.7.2016 il Sig. Resistente_2 acquistava il 100% del diritto di nuda proprietà e la Sig.ra Resistente_1 il 100% del diritto di usufrutto dell'immobile sito in Finale Ligure, Indirizzo_1.
Il 20.12.2016 i medesimi contrassero matrimonio in Paraguay, registrato in Finale Ligure il 22.3.2021 dichiarando il regime patrimoniale della “separazione dei beni”.
Con atto del 24.3.2021, registrato ad Albenga il 26.3.2021, modificavano il regime patrimoniale, ex art. 210
c.c., passando a quello di “comunione legale”. Dichiaravano in tale occasione di essere divenuti proprietari per un mezzo ciascuno indiviso del bene acquistato il 27.7.2016. Ritenendo che tale atto avesse natura dichiarativa, l'hanno assoggettato all'imposta di registro nella misura dell'1% applicando l'art. 3, Tariffa, Parte
I del DPR 26.4.1986 n. 131 (T.U.R.), oltre ad imposta di bollo di Euro 230,00 ed imposta catastale di Euro
200,00.
Secondo l'Ufficio tale atto doveva essere qualificato con Divisione ed ha provveduto ad applicare l'art. 34 del T.U.R.
L'Ufficio prendeva in considerazione il valore dei beni di cui i coniugi erano divenuti proprietari raffrontandoli con i valori loro in precedenza attribuibili derivanti dai relativi diritti di nuda proprietà e di usufrutto e assoggettava al regime di tassazione previsto per le compravendite il conguaglio individuato nella differenza dei valori, procedendo alla valutazione secondo i criteri previsti dagli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986.
La qualificazione offerta dall'Ufficio non è condivisibile. La divisione si realizza quanto le parti si determinano a modificare una situazione di comunione di beni procedendo a scioglierla e quindi passando ad una situazione di titolarità esclusiva.
Ed infatti la comunione dei diritti originati con l'atto di acquisto (diritti disomogenei trattandosi di nuda proprietà da un lato e di usufrutto dall'altro), continua a sussistere e sono divenuti omogenei (piena proprietà indivisa e di pari quota). Non essendo in presenza di scioglimento di comunione, non trovano applicazione le norme previste per la divisione.
Trova invece applicazione il regime previsto in materia di convenzione matrimoniale dall'art. 162 c.c. col quale vengono compresi nella comunione i beni acquistati prima del matrimonio.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese vengono compensate considerata la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
DR PI, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria, 7b 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 I7 001887 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 184 del 23.10.2023 la Commissione Tributaria di primo grado di Savona accoglieva il ricorso proposto dai coniugi Resistente_1 e Resistente_2, compensando le spese, avverso Avviso di rettifica e liquidazione Imposta di Registro, ipotecarie e catastali. L'atto impugnato era relativo al rogito stipulato in data 24.3.2021 col quale i coniugi avevano modificato il regime patrimoniale da “separazione dei beni” a “comunione legale”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona per i seguenti motivi:
1) Erronea interpretazione dell'atto sottoposto a tassazione e difetto di motivazione.
2) Difetto di motivazione in ordine al motivo n. VI del ricorso introduttivo, ritenuto assorbito dal Giudice di primo grado. Osserva l'Ufficio che la sua valutazione circa il valore attribuito al cespite corrisponde a quanto dichiarato dalle parti nell'atto di acquisto.
Così conclude: “Vogliano codesti On.li Giudici, in riforma/annullamento della sentenza n. 184 pronunciata dalla C. GT I grado di Savona, Sezione 1, il giorno 23/10/2023 e depositata in data 30/11/2023,
- in via principale,
- accogliere l'appello formulato dall'Ufficio, riformando la sentenza appellata e, per l'effetto, confermare l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2021 IT 001887 oggetto di causa;
- con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiscono i Signori Resistente_2 e Resistente_1 presentando le proprie controdeduzioni.
Ripropongono i motivi dedotti nel ricorso introduttivo non accolti o non esaminati in quanto ritenuti assorbiti, vale a dire: violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, dell'art. 3, L. n. 241/1990, dell'art. 10 bis, L. n. 212/2000,
e degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986.
Così concludono: “Per tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di voler respingere l'appello di controparte, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, sez. I, n. 184, pronunciata il 23/10/2023, depositata in data 30/11/2023, non notificata.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il succedersi dei fatti è il seguente:
Con atto del 27.7.2016 il Sig. Resistente_2 acquistava il 100% del diritto di nuda proprietà e la Sig.ra Resistente_1 il 100% del diritto di usufrutto dell'immobile sito in Finale Ligure, Indirizzo_1.
Il 20.12.2016 i medesimi contrassero matrimonio in Paraguay, registrato in Finale Ligure il 22.3.2021 dichiarando il regime patrimoniale della “separazione dei beni”.
Con atto del 24.3.2021, registrato ad Albenga il 26.3.2021, modificavano il regime patrimoniale, ex art. 210
c.c., passando a quello di “comunione legale”. Dichiaravano in tale occasione di essere divenuti proprietari per un mezzo ciascuno indiviso del bene acquistato il 27.7.2016. Ritenendo che tale atto avesse natura dichiarativa, l'hanno assoggettato all'imposta di registro nella misura dell'1% applicando l'art. 3, Tariffa, Parte
I del DPR 26.4.1986 n. 131 (T.U.R.), oltre ad imposta di bollo di Euro 230,00 ed imposta catastale di Euro
200,00.
Secondo l'Ufficio tale atto doveva essere qualificato con Divisione ed ha provveduto ad applicare l'art. 34 del T.U.R.
L'Ufficio prendeva in considerazione il valore dei beni di cui i coniugi erano divenuti proprietari raffrontandoli con i valori loro in precedenza attribuibili derivanti dai relativi diritti di nuda proprietà e di usufrutto e assoggettava al regime di tassazione previsto per le compravendite il conguaglio individuato nella differenza dei valori, procedendo alla valutazione secondo i criteri previsti dagli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986.
La qualificazione offerta dall'Ufficio non è condivisibile. La divisione si realizza quanto le parti si determinano a modificare una situazione di comunione di beni procedendo a scioglierla e quindi passando ad una situazione di titolarità esclusiva.
Ed infatti la comunione dei diritti originati con l'atto di acquisto (diritti disomogenei trattandosi di nuda proprietà da un lato e di usufrutto dall'altro), continua a sussistere e sono divenuti omogenei (piena proprietà indivisa e di pari quota). Non essendo in presenza di scioglimento di comunione, non trovano applicazione le norme previste per la divisione.
Trova invece applicazione il regime previsto in materia di convenzione matrimoniale dall'art. 162 c.c. col quale vengono compresi nella comunione i beni acquistati prima del matrimonio.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese vengono compensate considerata la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.