Art. 1.
E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonche' dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.
E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonche' dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.