Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2025, proposto da
AC della Galleria S.a.s. del Dott. Edoardo Comparozzi e del Dott. Giuseppe Falini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Lorenzetti e Silvia Stefania Romina Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n° 71;
nei confronti
Ausl Umbria 1, Antica AC dei Caldari di Ceccarelli Dr. Gianluca S.a.s., Comune di Corciano, Ordine Farmacisti della Provincia di Perugia, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
AC NT BI S.a.s. del Dr. Angelo Ciarfella e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre e Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione della Consiglio comunale di Corciano (PG) n. 61 del 30.12.2024, pubblicata il 21.1.2025, avente ad oggetto “REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024”, provvedimento con cui è stata istituita la sede farmaceutica n. 7 nella località di Ellera “Elleracomm”, nonché del parere ivi richiamato dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 – U.O.S. Farmaceutica territoriale nota prot. 43502 del 2.12.2024 e, altresì, degli atti a questi presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. La AC della Galleria, titolare della sede n. 3 di Corciano, ha impugnato la d.C.C. n. 61 del 30 dicembre 2024, di revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale per l’anno 2024, nella parte in cui istituisce la sede n. 7 presso la frazione di Ellera, a detrimento di parte del territorio precedentemente riferito alla n. 3, anziché presso la frazione di San Mariano o comunque al di sotto la linea ferroviaria che taglia il territorio comunale.
1.1. Avverso tale decisione, attraverso sei distinti motivi di censura, deduce in sostanza:
(i) – il difetto di competenza del Consiglio Comunale, rientrando l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nell’ambito della competenza residuale della Giunta Comunale;
(ii) – il conflitto di interessi del Comune, in quanto l’ubicazione, anche alla luce della possibilità di esercitare il diritto di prelazione sulla sede, sarebbe volta a privilegiare gli interessi della farmacia comunale a scapito di un’equilibrata distribuzione sul territorio;
(iii) - l’illogicità della ubicazione, alla luce del criterio della diffusione ottimale del servizio, in quanto l’area di riferimento ha pochi residenti e l’utenza potenziale è costituita quasi soltanto da clienti del centro commerciale;
(iv) – lo sviamento, in quanto in pratica è stata istituita una “farmacia commerciale”, in deroga al criterio demografico, nonostante la Regione non avesse accordato la deroga richiesta in tal senso.
2. Il Comune di Corciano si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando che: sussiste la competenza consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL, trattandosi di programmazione o comunque di organizzazione del pubblico servizio farmaceutico; la nuova sede è una sede ordinaria, non una “farmacia commerciale” ex art. 1-bis della legge 475/1968 e rispetta i parametri demografici previsti dall’art. 1 di detta legge, come modificato dal d.l. 1/2012, mentre il fatto che il bacino di utenza sia prevalentemente legato alle attività produttive e commerciali ivi presenti non fa venir meno la coerenza dell’ubicazione con l’obiettivo della normativa che è quello di garantire una “equa distribuzione” e una “più ampia e razionale copertura di tutto il territorio”, oltre alla sostenibilità economica dell’iniziativa.
3. E’ intervenuta ad adiuvandum la AC NT BI, titolare di sede farmaceutica del Comune di Perugia, ubicata al di là del confine comunale ma in prossimità e continuità stradale del centro commerciale di Ellera, la quale ha argomentato nel solco delle censure dedotte dalla ricorrente.
4. Ciò precisato, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
4.1. L’istituzione di una nuova sede farmaceutica non rientra nella competenza del Consiglio comunale bensì in quella, c.d. residuale, attribuita alla Giunta comunale dall’art. 48 del TUEL.
4.2. Infatti, come recentemente riaffermato, “ … deve ritenersi che la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale esorbiti dalle attribuzioni del Consiglio comunale, rientrando invece tra le prerogative della Giunta. L’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240). Sul piano giurisprudenziale, poi, l’orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 5256; Id., 28 novembre 2018, n. 6757). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020, n. 537; TAR Campania, Salerno, sez. III, 29 marzo 2023, n. 717). In termini è stato, altresì, recentemente ribadito che “la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell'organo consiliare” (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 5).”. (così, TAR Calabria, RC, n. 168/2025; vedi anche, nello stesso senso, TAR Marche, n. 64/2024, TAR Salerno, II, n. 918/2024 e Cons. Stato, II, n. 5821/2021).
4.3. La delibera consiliare non risulta convalidata dall’organo competente. La fondatezza del primo profilo di censura conduce pertanto all’accoglimento del ricorso.
4.4. La sussistenza del vizio di incompetenza e la sua ineludibile ricaduta patologica sul provvedimento impugnato non consentono, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., di esaminare le altre censure dedotte, che devono ritenersi assorbite (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 5/2015; II, n. 5821/2021).
5. L’esito della controversia induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC AR |
IL SEGRETARIO