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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2476/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16273/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro la intimazione di pagamento n 10020259007932604, nella parte in cui richiama la cartella n. 10020240005037188 – notificata presumibilmente il 20/04/24 intimante l'omesso pagamento della Tassa di Circolazione anno 2018. Ente impositore Regione Campania per tot € 121,68.
Eccepiva la mancanza di titolo presupposto non avendosi ricevuto alcun atto di accertamento da parte della
Regione Campania e conseguente prescrizione triennale della pretesa ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953 /1982.
Chiedeva l'annullamento della cartella con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'DE e ribadiva la legittimità della pretesa. Circa la notifica degli atti presupposto e la decadenza eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Ente riscossione.
Non risulta costituta in giudizio la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il ricorso proposto deve essere accolto in quanto non è stata fornita prova in giudizio della notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo lamentata dalla parte.
Pertanto, essendo trascorso il termine triennale di prescrizione, deve essere dichiarata illegittima la cartella esattoriale notificata e prescritto il credito portato. Assorbite le altre eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese a carico Regione Campania che si liquidano in € 100,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16273/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro la intimazione di pagamento n 10020259007932604, nella parte in cui richiama la cartella n. 10020240005037188 – notificata presumibilmente il 20/04/24 intimante l'omesso pagamento della Tassa di Circolazione anno 2018. Ente impositore Regione Campania per tot € 121,68.
Eccepiva la mancanza di titolo presupposto non avendosi ricevuto alcun atto di accertamento da parte della
Regione Campania e conseguente prescrizione triennale della pretesa ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953 /1982.
Chiedeva l'annullamento della cartella con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'DE e ribadiva la legittimità della pretesa. Circa la notifica degli atti presupposto e la decadenza eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Ente riscossione.
Non risulta costituta in giudizio la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il ricorso proposto deve essere accolto in quanto non è stata fornita prova in giudizio della notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo lamentata dalla parte.
Pertanto, essendo trascorso il termine triennale di prescrizione, deve essere dichiarata illegittima la cartella esattoriale notificata e prescritto il credito portato. Assorbite le altre eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese a carico Regione Campania che si liquidano in € 100,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.