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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5333/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Foschini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bagnacavallo (RA), via Brandolini n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“CHIEDONO
- l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nelle note di trattazione scritta con modifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e riportate nella sentenza di omologa della sentenza di separazione.
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di trasferire la propria residenza e/o domicilio ove vogliono, precisando di volere dare immediata esecuzione agli accordi di separazione determinati nel corpo del presente atto. 2) I figli minori Per_1 pagina 1 di 5 e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_2 dimora del padre nella casa familiare. 3) Entrambi i genitori si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato dei figli, specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro genitore ed alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due. I suddetti genitori si impegnano, altresì, a concordare le scelte educative e scolastiche riguardanti i figli, tenendo conto dei loro desideri e delle loro inclinazioni naturali. 4) I figli e rimarranno presso i Per_1 Per_2 genitori sulla base del seguente calendario già precedentemente concordato, salvo diverso accordo e in base alle esigenze dei minori: - la prima settimana: il lunedì e il martedì il padre, il mercoledì e il giovedì la madre ed il fine settimana dal venerdì alla domenica il padre;
- la settimana successiva: il lunedì e il martedì la madre, il mercoledì e il giovedì il padre e il fine settimana dal venerdì alla domenica la madre. I periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivisi fra i genitori come segue: - sette giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- tre giorni in occasione delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo. In occasione della chiusura estiva delle scuole i figli trascorreranno sia con il padre che con la madre un periodo di vacanza della durata di quindici giorni, anche non consecutivi, periodi da comunicarsi entro maggio di ogni anno in modo che ogni genitore possa organizzare le proprie ferie. Il diritto di visita di ogni genitore sarà sospeso nei periodi in cui i figli saranno in vacanza con l'altro. Tutti i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno subire variazioni in caso di diverso accordo tra loro, o di impedimento e/o di malattia di uno degli stessi o dei figli. 5) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli. 6) Le spese straordinarie relative ai figli, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore comprese anche le spese preventivamente concordate per vestiario, scarpe, rette delle attività sportive, ludiche e ricreative.
Dette spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, con esibizione delle relative pezze giustificative. 7) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico per i figli. 8) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (RA), via Sinistra Canale Inferiore n. 73, unitamente a mobili ed arredi, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. che continuerà Parte_2 ad abitarci insieme ai figli, mentre la sig.ra si è già trasferita in altro immobile, Parte_1 portando con sé i propri effetti personali. 9) TRASFERIMENTO DELLA CASA CONIUGALE La signora si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, la quota pari a ½ Parte_1 Parte_2 del diritto di proprietà sulla casa coniugale e precisamente: casa di civile abitazione con annessa corte esclusiva, posta in Comune di Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore n.73, costituita da un appartamento al piano terra con autorimessa al piano terra e soppalco, il tutto censito al Catasto pagina 2 di 5 Fabbricati di detto Comune al Foglio 41 coi mappali: - 183 sub 3, p. T, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza 5,5 vani, R.C. euro 369,27, - 183 sub 4, p. T-1, Cat. C/6, Cl. 1, consistenza mq. 57, R.C. euro 150,13, al
Catasto Terreni al Foglio 41 corrisponde il mappale 183. In confine con: la Via Sinistra Canale
Inferiore, mappale 203, mappale 211. e si impegnano ed obbligano Parte_1 Parte_2 reciprocamente a formalizzare il trasferimento di detto immobile mediante atto notarile da sottoscrivere entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le parti danno atto che il trasferimento della quota di un mezzo del compendio immobiliare sopra descritto viene effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti in conseguenza alla separazione personale. Le parti provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze –
Dipartimento delle Entrate 16 marzo 2000 n. 49/E, per cui il suddetto trasferimento immobiliare dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. , in base agli accordi di separazione fra i coniugi, si Parte_2 accollerà il residuo debito contratto con l'istituto Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Società cooperativa, impegnandosi a provvedere al pagamento di tutte le restanti rate fino alla totale estinzione del mutuo fondiario a decorrere dal mese di novembre 2024. 10) L'autovettura Mercedes
Benz targata GD984EF intestata presso il PRA ad entrambi i coniugi (doc. n. 8) viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra ; le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di Parte_1 proprietà presso i competenti uffici con la precisazione che il suddetto trasferimento deve ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa in quanto rientrante nella definizione dei rapporti patrimoniali definiti in sede di separazione personale coniugale. 11) Il conto corrente bancario cointestato, aperto presso l' , filiale di Bagnacavallo Controparte_1
n.236809, verrà estinto dando atto che il saldo attivo esistente alla chiusura sarà di spettanza esclusiva di avendo già prelevato la sua quota parte. 12) Le Parti danno atto Parte_2 Parte_1 di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale.
Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 13) Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documenti per l'espatrio sia per loro che per i figli minori e .” Persona_3 Persona_4
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 5 Con sentenza non definitiva n. 195/2025, pubblicata il 15.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
3.12.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 195/2025, pubblicata il 15.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico né appaiono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli minori.
Tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5333/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Bagnacavallo C.F._2
(RA) il 14.07.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 21, p. 1;
pagina 4 di 5 b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti e PRENDE ATTO degli ulteriori accordi delle parti inerenti statuizioni non accessorie al divorzio;
d) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025………..
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5333/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Foschini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bagnacavallo (RA), via Brandolini n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“CHIEDONO
- l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nelle note di trattazione scritta con modifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e riportate nella sentenza di omologa della sentenza di separazione.
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di trasferire la propria residenza e/o domicilio ove vogliono, precisando di volere dare immediata esecuzione agli accordi di separazione determinati nel corpo del presente atto. 2) I figli minori Per_1 pagina 1 di 5 e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_2 dimora del padre nella casa familiare. 3) Entrambi i genitori si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato dei figli, specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro genitore ed alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due. I suddetti genitori si impegnano, altresì, a concordare le scelte educative e scolastiche riguardanti i figli, tenendo conto dei loro desideri e delle loro inclinazioni naturali. 4) I figli e rimarranno presso i Per_1 Per_2 genitori sulla base del seguente calendario già precedentemente concordato, salvo diverso accordo e in base alle esigenze dei minori: - la prima settimana: il lunedì e il martedì il padre, il mercoledì e il giovedì la madre ed il fine settimana dal venerdì alla domenica il padre;
- la settimana successiva: il lunedì e il martedì la madre, il mercoledì e il giovedì il padre e il fine settimana dal venerdì alla domenica la madre. I periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivisi fra i genitori come segue: - sette giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- tre giorni in occasione delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo. In occasione della chiusura estiva delle scuole i figli trascorreranno sia con il padre che con la madre un periodo di vacanza della durata di quindici giorni, anche non consecutivi, periodi da comunicarsi entro maggio di ogni anno in modo che ogni genitore possa organizzare le proprie ferie. Il diritto di visita di ogni genitore sarà sospeso nei periodi in cui i figli saranno in vacanza con l'altro. Tutti i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno subire variazioni in caso di diverso accordo tra loro, o di impedimento e/o di malattia di uno degli stessi o dei figli. 5) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli. 6) Le spese straordinarie relative ai figli, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore comprese anche le spese preventivamente concordate per vestiario, scarpe, rette delle attività sportive, ludiche e ricreative.
Dette spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, con esibizione delle relative pezze giustificative. 7) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico per i figli. 8) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (RA), via Sinistra Canale Inferiore n. 73, unitamente a mobili ed arredi, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. che continuerà Parte_2 ad abitarci insieme ai figli, mentre la sig.ra si è già trasferita in altro immobile, Parte_1 portando con sé i propri effetti personali. 9) TRASFERIMENTO DELLA CASA CONIUGALE La signora si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, la quota pari a ½ Parte_1 Parte_2 del diritto di proprietà sulla casa coniugale e precisamente: casa di civile abitazione con annessa corte esclusiva, posta in Comune di Bagnacavallo, via Sinistra Canale Inferiore n.73, costituita da un appartamento al piano terra con autorimessa al piano terra e soppalco, il tutto censito al Catasto pagina 2 di 5 Fabbricati di detto Comune al Foglio 41 coi mappali: - 183 sub 3, p. T, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza 5,5 vani, R.C. euro 369,27, - 183 sub 4, p. T-1, Cat. C/6, Cl. 1, consistenza mq. 57, R.C. euro 150,13, al
Catasto Terreni al Foglio 41 corrisponde il mappale 183. In confine con: la Via Sinistra Canale
Inferiore, mappale 203, mappale 211. e si impegnano ed obbligano Parte_1 Parte_2 reciprocamente a formalizzare il trasferimento di detto immobile mediante atto notarile da sottoscrivere entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le parti danno atto che il trasferimento della quota di un mezzo del compendio immobiliare sopra descritto viene effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti in conseguenza alla separazione personale. Le parti provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze –
Dipartimento delle Entrate 16 marzo 2000 n. 49/E, per cui il suddetto trasferimento immobiliare dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. , in base agli accordi di separazione fra i coniugi, si Parte_2 accollerà il residuo debito contratto con l'istituto Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Società cooperativa, impegnandosi a provvedere al pagamento di tutte le restanti rate fino alla totale estinzione del mutuo fondiario a decorrere dal mese di novembre 2024. 10) L'autovettura Mercedes
Benz targata GD984EF intestata presso il PRA ad entrambi i coniugi (doc. n. 8) viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra ; le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di Parte_1 proprietà presso i competenti uffici con la precisazione che il suddetto trasferimento deve ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa in quanto rientrante nella definizione dei rapporti patrimoniali definiti in sede di separazione personale coniugale. 11) Il conto corrente bancario cointestato, aperto presso l' , filiale di Bagnacavallo Controparte_1
n.236809, verrà estinto dando atto che il saldo attivo esistente alla chiusura sarà di spettanza esclusiva di avendo già prelevato la sua quota parte. 12) Le Parti danno atto Parte_2 Parte_1 di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale.
Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 13) Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documenti per l'espatrio sia per loro che per i figli minori e .” Persona_3 Persona_4
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 5 Con sentenza non definitiva n. 195/2025, pubblicata il 15.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
3.12.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 195/2025, pubblicata il 15.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico né appaiono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli minori.
Tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5333/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Bagnacavallo C.F._2
(RA) il 14.07.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, atto n. 21, p. 1;
pagina 4 di 5 b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti e PRENDE ATTO degli ulteriori accordi delle parti inerenti statuizioni non accessorie al divorzio;
d) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025………..
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
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