Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
GI CI (GI CI Presidenza e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità CI), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comune di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Cellnex Italia S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A.e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO,
previa concessione di misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.,
– del provvedimento del Comune di Agrigento – Settore V Territorio e Ambiente, Sanità, Servizio II Vigilanza Edilizia, n. 18 del 27 giugno 2025;
– del provvedimento della GI CI – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità CI, prot. n. 6347 del 30 giugno 2025;
– del successivo atto del medesimo Assessorato, prot. n. 7004 del 14 luglio 2025;
– dell’atto del 11 settembre 2025 (A/PAESAGGISTICA/20250072396/N.060.100);
nonché, ove occorra, per l’annullamento e/o la disapplicazione, nella sola parte in cui richiamati o interpretati in senso ostativo alla pretesa della ricorrente, dei seguenti atti:
– della nota del 4 giugno 2025 avente ad oggetto “Autorizzazione per Settori Speciali – Richiesta di integrazioni” ;
– della relazione tecnica n. 27 del 26 giugno 2025 relativa all’accertamento di vigilanza edilizia in Agrigento, viale dei Pini s.n.c.;
– della nota prot. n. 6187 del 25 giugno 2025;
– del D.M. 16 maggio 1968, del D.M. 7 ottobre 1971, del D.P.R.S. 13 giugno 1991 e del D.P.R.S. n. 91/1991, limitatamente alle disposizioni richiamate nei provvedimenti impugnati;
– delle prescrizioni di zona C e zona A del D.M. Gui-Mancini, nonché delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, con particolare riferimento al Paesaggio locale n. 28 “Akragas” (art. 28a) e all’art. 62 del medesimo Piano, approvato con D.A. n. 64/GAB del 30 settembre 2021;
– del verbale di identificazione del 30 giugno 2025 redatto dal Comune di Agrigento – Settore VII Polizia Locale, Servizio III Nucleo Tutela Urbanistica;
– della nota del Comune di Agrigento – Settore VII Polizia Locale, prot. n. 0044252/2025 del 24 giugno 2025, acquisita al protocollo dell’Amministrazione regionale in data 25 giugno 2025;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI CI (GI CI Presidenza e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità CI), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura e di Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 5 ottobre 2025, INWIT S.p.A. ha chiesto al TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Comune di Agrigento n. 18 del 27 giugno 2025 e dei pareri negativi della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso.
a) INWIT era (ed è) primaria società nazionale nel settore delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche, titolare di autorizzazione generale ex art. 25 d.lgs. 259/2003 e incaricata di garantire la copertura del servizio radiomobile. In data 5 marzo 2025 presentava, unitamente a Vodafone Italia S.p.A., istanza ex artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Agrigento, zona San Leone, infrastruttura ritenuta tecnicamente indispensabile per la copertura del segnale 4G/5G.
b) Nel corso del procedimento pervenivano pareri favorevoli di ARPA Sicilia e del Genio Civile e, decorso inutilmente il termine di 60 giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, si formava il titolo abilitativo per silenzio-assenso. INWIT comunicava l’avvio dei lavori, mentre la Soprintendenza formulava successivamente una richiesta di integrazione documentale tardiva.
c) Nonostante la formazione del titolo abilitativo tacito, il Comune di Agrigento adottava l’ordinanza n. 18/2025 di demolizione e irrogazione di sanzione amministrativa; parallelamente, la Soprintendenza esprimeva plurimi pareri negativi, qualificando l’opera come abusiva e trasmettendo segnalazione alla Procura della Repubblica.
d) I provvedimenti adottati ignoravano il titolo per silentium già maturato e difettavano di un’adeguata istruttoria in ordine allo stato dei luoghi, all’assenza di alternative tecniche e alla natura pubblicistica dell’infrastruttura, ponendosi in contrasto con consolidata giurisprudenza del TAR Sicilia e del CGARS in fattispecie analoghe.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, la ricorrente deduce in diritto due ordini di censure. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, nonché degli artt. 2 e 21-nonies della legge n. 241/1990, sostenendo che il titolo abilitativo si sarebbe legittimamente formato per silentium , con conseguente esaurimento del potere amministrativo e illegittimità di ogni successivo intervento repressivo. Con il secondo motivo censura, invece, l’erronea applicazione dei vincoli paesaggistici ed edilizi, deducendo il travisamento della natura dell’intervento, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono presidiare l’esercizio del potere amministrativo.
2 – Si sono costituiti il Comune di Agrigento, che ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sua ritenuta infondatezza (ricostruendo la sequenza procedimentale e sostenendo l’inoperatività del silenzio-assenso in presenza di vincoli paesaggistici e archeologici, nonché la legittimità del provvedimento repressivo per assenza di autorizzazione paesaggistica), e la GI CI, che ha depositato atto di costituzione formale senza svolgere difese.
3 – Con ordinanza cautelare del 22 ottobre 2025 il TAR ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente sospendendo i provvedimenti impugnati.
4 – All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5 – Il ricorso è fondato.
5.1 – Il primo motivo di ricorso, fondato sulla dedotta formazione del titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, è fondato.
La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 70 del 2021, prevede che, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di un provvedimento espresso di diniego da parte dell’autorità procedente o di altra amministrazione chiamata a pronunciarsi nell’ambito della conferenza di servizi, il titolo abilitativo unico per la realizzazione dell’impianto si intende rilasciato per silentium, con effetti equivalenti a quelli di un’autorizzazione espressa.
La giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che tale meccanismo di silenzio-assenso opera anche in presenza di vincoli paesaggistici, purché l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo esprima un dissenso motivato entro il termine perentorio stabilito dalla normativa speciale (T.A.R. Campania, Salerno, I, 21 giugno 2024, n. 1341; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 5 settembre 2024, n. 2977; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, 1 ottobre 2025, n. 2137).
Nel caso di specie, l’unico atto astrattamente idoneo a impedire la formazione del titolo – costituito dal parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – è stato adottato soltanto in data 30 giugno 2025, dunque oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 5 marzo 2025, data di presentazione dell’istanza. Alla scadenza di tale termine, pertanto, il titolo abilitativo deve ritenersi legittimamente formatosi per silentium .
Ne consegue che il potere provvedimentale primario dell’Amministrazione risulta esaurito e che ogni eventuale intervento successivo in senso repressivo o impeditivo avrebbe potuto essere esercitato esclusivamente nei limiti e alle condizioni dell’autotutela decisoria di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, presupposti che, nella specie, non risultano né espressamente valutati né motivatamente richiamati nei provvedimenti impugnati.
5.2 – Quanto al secondo motivo di ricorso, la censura di difetto d’istruttoria e di motivazione è fondata. I provvedimenti impugnati si limitano, infatti, a qualificare l’intervento come “nuova costruzione” edilizia non consentita, applicando in modo automatico i limiti di altezza e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, senza svolgere alcuna valutazione in concreto in ordine alle caratteristiche dell’opera, al contesto territoriale di inserimento, allo stato dei luoghi e alle eventuali misure di mitigazione proposte.
Una simile impostazione si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento. Ai sensi degli artt. 43 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di comunicazione elettronica sono infatti assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità, in quanto funzionali alla realizzazione della rete di telecomunicazioni e al soddisfacimento di un interesse pubblico generale di rango primario. Tale qualificazione esclude che tali interventi possano essere automaticamente equiparati a edifici civili o produttivi, ovvero assoggettati in via meccanica ai limiti edilizi ordinari, imponendo invece all’Amministrazione procedente l’onere di una valutazione paesaggistica puntuale e bilanciata.
La tutela del paesaggio, pur costituzionalmente rilevante, non può tradursi in un diniego aprioristico o “per categoria”, ma deve essere esercitata attraverso un giudizio concreto e proporzionato, volto a contemperare l’interesse paesaggistico con le esigenze di copertura del servizio di comunicazione elettronica, anch’esso espressione di un interesse pubblico generale. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che, per gli impianti di telecomunicazione, non è ammissibile un rifiuto fondato esclusivamente sulla tipologia dell’opera o sulla sua astratta riconducibilità a una nuova costruzione, essendo invece necessario un apprezzamento tecnico effettivo, sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione specifica (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 9 dicembre 2022, n. 3559, confermata da C.G.A.R.S. 3 marzo 2023, n. 170; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 6 dicembre 2022, n. 3512, confermata da C.G.A.R.S. 7 marzo 2023, n. 204).
Nel caso di specie, tali presupposti non risultano rispettati. I provvedimenti gravati non danno conto di alcuna analisi concreta dell’impatto paesaggistico dell’intervento, né valutano se e in che misura le soluzioni progettuali e le eventuali misure di mitigazione possano consentire un inserimento compatibile dell’opera nel contesto di riferimento, risolvendosi, di fatto, in un diniego automatico e stereotipato.
5.3 – Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, restando impregiudicata la riedizione del potere amministrativo nei limiti e secondo i criteri sopra indicati.
6 – Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, a carico delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo – Sezione 5a, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Inwit Spa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Agrigento n. 18 del 27 giugno 2025 e i pareri negativi della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento del 30 giugno, 14 luglio e 11 settembre 2025.
Condanna il Comune di Agrigento e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità CI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se ed in quanto dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MI | NO CA |
IL SEGRETARIO