Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1280
CS
Decreto presidenziale 7 luglio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 27 d.l. n. 50/2022 e art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016); violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale; violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata comprensione di atti consultivi; illogicità e irragionevolezza

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 3 L. 241/90); eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, travisamento e perplessità

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

  • Accolto
    Illegittimità in via autonoma e in via derivata – violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 27, d.l. n. 50/2022 e art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016); violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale; violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata comprensione di atti consultivi; illogicità e irragionevolezza

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

  • Rigettato
    Erroneità ed ingiustizia della sentenza nell’applicazione dell’articolo 27 D.L. 50/2016 laddove ha interpretato estensivamente il suo ambito soggettivo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto non convincente l'interpretazione del Comune, ribadendo che la norma si applica ai lavori che il concessionario affida a terzi mediante procedure di evidenza pubblica, indipendentemente dalla scelta originaria del concessionario. La norma è interpretata come volta all'aggiornamento preventivo del quadro economico prima dell'esecuzione dei lavori.

  • Rigettato
    Erroneità ed ingiustizia della sentenza nell’applicazione dell’articolo 27 D.L. 50/2016 laddove ha ritenuto applicabile la norma, nonostante clausole contrattuali difformi. Violazione di legge e delle clausole della Convenzione

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, affermando che l'art. 27 ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a previsioni contrattuali incompatibili. La 'facoltatività' si riferisce alla scelta del concessionario di avvalersi o meno del regime, non alla possibilità per le parti di escluderne l'applicazione. La norma sopravvenuta prevale su pattuizioni negoziali anteriori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1280
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1280
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo