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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2751/2019 depositato il 03/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 942/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 30/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180005380822 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore delegato si ripota integralmenta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per la CCIAA ritualmente avvisato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto al n. 2751/19 r.g.a., la società Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 942/03/19, con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920180005380822 scaturente dall'incompleto versamento del contributo camerale per l'anno 2015 in relazione ad alcune unità locali che in tale anno risultavano iscritte nel Registro delle Imprese della Camera del Commercio di Lecce.
Pone a sostegno del gravame i seguenti motivi di ricorso:
-difetto di motivazione della sentenza;
-errata interpretazione e applicazione della norma relativa alla debenza del diritto camerale per le unità locali.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata nulla la cartella di pagamento impugnata e che sia disposto il rimborso di quanto indebitamente pagato nel corso del giudizio, maggiorato di interessi maturati e maturandi., Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resiste la Camera di Commercio di Lecce e, deducendo l'infondatezza delle tesi di parte appellante, contesta, punto per punto, le censure formulate dalla società appellante all'operato dei primi giudici. Conclude per la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sostiene che, al contrario di quanto statuito dai primi giudici, in cartella non vi fosse alcuna indicazione degli
“elementi previsti dalla normativa ” e che non fossero esplicitati l'iter logico-giuridico, la modalità di calcolo e i criteri matematici con cui la Camera di Commercio aveva determinato e quantificato l'importo richiesto;
che, pertanto, la società non era stata in grado di comprendere le ragioni della pretesa.
La tesi della ricorrente è contestata dall'ente impositore, che ritiene ingiustificata la lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, poiché contrasta con “il principio di autodeterminazione del tributo, in quanto l'iscrizione a ruolo rappresenta la semplice conseguenza dell'incompleto pagamento del diritto dovuto.
Le imprese, dovendo autodeterminare il tributo, sono tenute a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero versando per ogni provincia il diritto annuale dovuto da ogni singola unità locale iscritta”.
La doglianza della società appellante è palesemente infondata.
La cartella di pagamento è un atto di natura vincolata ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze e contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25 del d.p.r. 602/73; non era, quindi, necessaria una particolare motivazione, essendo sufficiente l'indicazione delle somme iscritte a ruolo e la fonte da cui scaturivano.
Il richiamo all'art. 7 della legge 212/2000 è erroneo, in quanto tale norma si riferisce agli atti impositivi dell'amministrazione finanziaria e non agli atti riscossivi del concessionario.
La ricorrente, proponendo un articolato ricorso, ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, contestandoli puntualmente, e, comunque, non ha allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa;
d'altro canto, la cartella è stata preceduta da un'informativa trasmessa via p.e.c. e dai solleciti inviati, nelle date 09/12/2013
e 07/10/2014, dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, affinché la società provvedesse alla cancellazione delle unità locali non più operative.
Quanto al merito, la società ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa, sostenendo che il contributo camerale annuale non sia dovuto per le unità locali non operative, seppur iscritte al registro delle imprese.
La tesi è destituita di fondamento giuridico atteso che la legge n. 580/1993, come modificata dalla Legge n.
488/1999, ricollega il pagamento del tributo camerale, sia in relazione alla sede principale che a quella secondaria, al dato formale dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese senza che rilevi l'operatività o meno delle stesse.
La Corte di Cassazione ha statuito che le sedi secondarie e le unità locali, anche se non operative o prive di dipendenti, sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale se iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio. L'obbligo sussiste in quanto la mera iscrizione attesta l'esistenza o la potenzialità operativa
(ex multis cass., sez. 5, sent. 2875/2023).
Il pagamento del tributo camerale è, quindi, correlato all'iscrizione nel registro delle imprese ed il detto obbligo viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione.
Alla data del 01.01.2015, la sede principale e le sedi secondarie della società ricorrente risultavano, ancora, iscritte presso la Camera di Commercio. La cancellazione è stata effettuata solo in data 17/04/2015, dopo i solleciti ricevuti nelle date 09/12/2013 e 07/10/2014.
E', pertanto, legittima la richiesta di pagamento formulata con l'atto impugnato.
La sentenza gravata è immune da censure e merita di essere integralmente confermata.
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
La complessità della questione analizzata giustifica la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Lecce, 16 luglio 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2751/2019 depositato il 03/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 942/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 30/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180005380822 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore delegato si ripota integralmenta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per la CCIAA ritualmente avvisato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto al n. 2751/19 r.g.a., la società Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 942/03/19, con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920180005380822 scaturente dall'incompleto versamento del contributo camerale per l'anno 2015 in relazione ad alcune unità locali che in tale anno risultavano iscritte nel Registro delle Imprese della Camera del Commercio di Lecce.
Pone a sostegno del gravame i seguenti motivi di ricorso:
-difetto di motivazione della sentenza;
-errata interpretazione e applicazione della norma relativa alla debenza del diritto camerale per le unità locali.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata nulla la cartella di pagamento impugnata e che sia disposto il rimborso di quanto indebitamente pagato nel corso del giudizio, maggiorato di interessi maturati e maturandi., Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resiste la Camera di Commercio di Lecce e, deducendo l'infondatezza delle tesi di parte appellante, contesta, punto per punto, le censure formulate dalla società appellante all'operato dei primi giudici. Conclude per la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sostiene che, al contrario di quanto statuito dai primi giudici, in cartella non vi fosse alcuna indicazione degli
“elementi previsti dalla normativa ” e che non fossero esplicitati l'iter logico-giuridico, la modalità di calcolo e i criteri matematici con cui la Camera di Commercio aveva determinato e quantificato l'importo richiesto;
che, pertanto, la società non era stata in grado di comprendere le ragioni della pretesa.
La tesi della ricorrente è contestata dall'ente impositore, che ritiene ingiustificata la lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, poiché contrasta con “il principio di autodeterminazione del tributo, in quanto l'iscrizione a ruolo rappresenta la semplice conseguenza dell'incompleto pagamento del diritto dovuto.
Le imprese, dovendo autodeterminare il tributo, sono tenute a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero versando per ogni provincia il diritto annuale dovuto da ogni singola unità locale iscritta”.
La doglianza della società appellante è palesemente infondata.
La cartella di pagamento è un atto di natura vincolata ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze e contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25 del d.p.r. 602/73; non era, quindi, necessaria una particolare motivazione, essendo sufficiente l'indicazione delle somme iscritte a ruolo e la fonte da cui scaturivano.
Il richiamo all'art. 7 della legge 212/2000 è erroneo, in quanto tale norma si riferisce agli atti impositivi dell'amministrazione finanziaria e non agli atti riscossivi del concessionario.
La ricorrente, proponendo un articolato ricorso, ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, contestandoli puntualmente, e, comunque, non ha allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa;
d'altro canto, la cartella è stata preceduta da un'informativa trasmessa via p.e.c. e dai solleciti inviati, nelle date 09/12/2013
e 07/10/2014, dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, affinché la società provvedesse alla cancellazione delle unità locali non più operative.
Quanto al merito, la società ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa, sostenendo che il contributo camerale annuale non sia dovuto per le unità locali non operative, seppur iscritte al registro delle imprese.
La tesi è destituita di fondamento giuridico atteso che la legge n. 580/1993, come modificata dalla Legge n.
488/1999, ricollega il pagamento del tributo camerale, sia in relazione alla sede principale che a quella secondaria, al dato formale dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese senza che rilevi l'operatività o meno delle stesse.
La Corte di Cassazione ha statuito che le sedi secondarie e le unità locali, anche se non operative o prive di dipendenti, sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale se iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio. L'obbligo sussiste in quanto la mera iscrizione attesta l'esistenza o la potenzialità operativa
(ex multis cass., sez. 5, sent. 2875/2023).
Il pagamento del tributo camerale è, quindi, correlato all'iscrizione nel registro delle imprese ed il detto obbligo viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione.
Alla data del 01.01.2015, la sede principale e le sedi secondarie della società ricorrente risultavano, ancora, iscritte presso la Camera di Commercio. La cancellazione è stata effettuata solo in data 17/04/2015, dopo i solleciti ricevuti nelle date 09/12/2013 e 07/10/2014.
E', pertanto, legittima la richiesta di pagamento formulata con l'atto impugnato.
La sentenza gravata è immune da censure e merita di essere integralmente confermata.
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
La complessità della questione analizzata giustifica la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Lecce, 16 luglio 2025