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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 433/2025
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 10.12.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale d'udienza del 17.9.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.54, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 433/2025 R. G.
promossa da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Bagheria, Parte_1 C.F._1
Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Verso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, (C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), , (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
, (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(P.I. e C.F. ), Controparte_5 P.IVA_1 tutti elettivamente domiciliati in Ficarazzi, via Roma n. 96 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo CO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
AVV. VI EC, (C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ex C.F._6 art.86 c.p.c.,
-PARTI CONVENUTE-
e contro
Controparte_6
[...] [...]
Controparte_7
[...]
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 3.12.2025.
Per le parti convenute costituite:
Come da note conclusive depositate in data 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento di quote di partecipazione societarie ex art. 2471 c.c., notificato in data
12.10.2023, i sig.ri , e l'Avv. CO Vincenzo agivano Controparte_1 Controparte_2 esecutivamente nei confronti del sig. , in qualità di debitore principale, e della Parte_1 società quale terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio Controparte_8 credito determinato in € 66.979,24, quale derivante dalla sentenza n. 1152/2022 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese e dal successivo atto di precetto notificato il 10.8.2023 (cfr. atti allegati quali documenti c1 e c2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Nell'instaurata procedura esecutiva (r.g.n. 823/2023), con ordinanze rese in data 9.2.2025 e comunicate, rispettivamente, il 10.2.2025 ed il 18.2.2025, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di non poter accogliere le istanze formulate dal debitore esecutato, disponeva la vendita a mezzo commissionario e, contestualmente, il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento di quote societarie, assegnando termine perentorio per l'introduzione della causa di merito (cfr. ordinanze allegate all'atto di citazione).
Avverso il diniego dell'istanza sospensiva veniva proposto reclamo (proc. iscritto al n.r.g.
381/2025), successivamente conclusosi con ordinanza di rigetto resa il 16.7.2025 (cfr. ordinanza quale documento allegato alla nota di deposito dei convenuti costituiti del 17.9.2025)
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 20.2.2025, instaurava il presente Parte_1 giudizio di merito, instando per la sospensione dell'esecuzione in corso e limitando le relative doglianze alla sola istanza di riduzione di cui all'art. 496 c.p.c., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione nulla avrebbe deciso. Segnatamente, ad avviso di parte attrice, “poiché l'esecuzione va disposta con riferimento al diritto dei creditori nel modo di arrecare il minor pregiudizio al debitore non si comprende per quale motivo dovere vendere all'asta dei beni (le quote) il cui valore oscilla tra 1.750.000,00 e 2.500.000,00 di euro a fronte di crediti che potrebbero essere soddisfatti con la vendita di parte delle quote societarie”, da limitarsi, secondo l'opponente, nella misura del
40%, tenuto conto dell'ammontare complessivo del credito e del valore di stima dell'insieme delle quote pignorate (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Con decreto del 15.5.2025 il Giudice istruttore dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordinanza emessa in sede esecutiva e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 17.9.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.5.2025 si costituivano in giudizio i creditori procedenti, reiterando le difese già svolte in sede cautelare e ribadendo, quanto all'istanza di riduzione oggetto dell'odierno giudizio, l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti e delle spese di esecuzione, della scarsa appetibilità sul mercato della vendita di una sola parte delle quote, nonché del rischio, in sede di asta, di una significativa diminuzione del valore di stima.
All'udienza del 17.9.2025, il Giudice Istruttore, sentiti i procuratori delle parti costituite ed in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sull'istanza di riduzione del pignoramento.
Come visto in parte premessa, l'odierno procedimento trae origine dall'opposizione promossa dal debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g. 823/2023, sopra citata. Precisamente, come emerge dall'esame della documentazione allegata, con istanza depositata in data 14.11.2024 il sig. ha formulato istanza di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., Pt_1 chiedendo la liberazione delle quote nella misura del 84% o, in subordine, del 77%, “alla luce della sproporzione tra l'ammontare dei crediti, maggiorati di interessi e spese ex art 495 comma 1 c.p.c rispetto al valore delle quote societarie pignorate (€ 2.500.000,00 o in subordine di € 1.750.000,00)”
(cfr. istanza di riduzione allegata all'atto di citazione). Siffatta richiesta è stata successivamente reiterata in sede di opposizione all'intervento esplicato dalla società
[...]
, nel corso della quale Controparte_5
l'odierno opponente, in replica alle contestazioni mosse dal predetto creditore, ha rilevato che
“poiché l'esecuzione va disposta con riferimento al diritto dei creditori nel modo di arrecare il minor pregiudizio al debitore non si comprende per quale motivo dovere vendere all'asta dei beni ( le quote) il cui valore oscilla tra 1.750.000,00 e 2.500.000,00 di euro a fronte di crediti che potrebbero essere soddisfatti con la vendita di parte delle quote societarie, nei limiti indicati nell'istanza di riduzione già depositata”, non sussistendo “il diritto alla vendita di beni o crediti frazionabili o scindibili come le quote quando il valore di una sola parte di essi è idonea a consentire il soddisfacimento del diritto dei creditori” (cfr. memoria del 21.1.2025 allegata all'atto di citazione quale “memoria autorizzata rg 823.23”). Come visto sopra, in ordine alla tesi attorea, i creditori opposti hanno dapprima osservato che “nel procedimento esecutivo in questione oltre il credito contestato relativo alla posizione della soc.
sussistono e non sono mai stati oggetto di contestazione alcuna, numerosi Controparte_5 altri creditori (procedenti ed intervenienti) “Titolati” per crediti sostanziosi e tutti documentati, che hanno posto in essere (a prescindere dall'odierna comparente) tutti i vari atti esecutivi” e che “oltre
i crediti di cui sopra nelle more sono maturati ulteriori e non indifferenti oneri quali quelli derivanti dalle liquidazioni operate dal G.E. nel procedimento esecutivo in oggetto in favore del TU (dott.
e del Custode nominato (dott. per la non indifferente somma di €.53.565,05 Per_1 Per_2 oltre CP e Iva, spese queste poste a carico di tutte le parti in solido” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione). Sul piano pratico poi, i medesimi convenuti hanno altresì sostenuto che, stante la
“chiara ed inequivoca” volontà del debitore “di mantenere la maggioranza delle quote sociali onde continuare a gestire ed amministrare la compagine societaria , ne deriverebbe “un CP_8 ostacolo insormontabile ed un palese impedimento alla possibilità di vendita di quote di minoranza in favore di terzi potenziali acquirenti”, posto che “Nessun investitore potenziale affiderebbe cospicue somme per l'acquisto di quote sociali (di minoranza) di una srl di cui non potrebbe mai avere il controllo, né un ritorno economico” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, così ricostruite sinteticamente le tesi in contrasto, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Il merito dell'odierno giudizio verte, essenzialmente, sulla possibilità, o meno, di ridurre le quote societarie di cui il sig. , odierno debitore esecutato, è titolare in qualità di socio Parte_1 unico della (cfr. visura camerale aggiornata al 30.10.2023, allegata all'atto di Controparte_8 citazione).
L'oggetto della controversia, dunque, non è la pignorabilità in sé dei beni sottoposti a pignoramento
(dalle parti non contestata), né il diritto dei creditori di agire esecutivamente nei confronti del debitore (non risultando riformulate, nel presente giudizio, le contestazioni sollevata in sede esecutiva circa gli atti di intervento di taluno degli odierni convenuti), bensì, piuttosto,
l'applicabilità, nella fattispecie in oggetto, della previsione di cui all'art. 496 c.p.c., la quale riconosce al debitore, “quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti”, il diritto di chiedere al Giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento.
Come anticipato in parte premessa, invero, il debitore opponente ha promosso il giudizio in questione lamentando l'asserita sproporzionalità tra, da un lato, l'ammontare dei crediti pignorati, il cui importo, comprensivo delle spese, oscillerebbe tra € 650.000,00 ed € 700.000,00, e, dall'altro lato, il valore di stima delle quote sociali attinte dal pignoramento, così come determinato dai nominati periti nel minor importo di € 1.750.000,00 (già inferiore rispetto alla somma quantificata nella perizia offerta dal sig. in € 2.500.000,00, cfr. pag. 9 dell'atto di citazione). Secondo Pt_1 la prospettazione attorea, quindi, in ipotesi “di vendita del 40% delle quote societarie, già a primo incanto i creditori troverebbero soddisfazione dal ricavato della vendita ed il sig. Parte_2 che rimarrebbe titolare del restante 60% potrebbe continuare quale socio di maggioranza ad esercitare impresa”, circostanza che così consentirebbe il pagamento dei crediti pretesi “nel modo meno gravoso per il debitore il quale nel caso di specie non deve anche essere punito mediante la privazione della possibilità di continuare ad essere imprenditore utilizzando le partecipazioni alla società (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione). Controparte_8
Orbene, prima di procedere alla disamina del caso di specie, risulta necessario soffermarsi sulla disposizione, poc'anzi già citata, di cui all'art. 496 c.p.c., la quale, se da una parte permette al debitore di chiedere, qualora il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti, la riduzione del pignoramento eseguito, dall'altra parte non comporta, tuttavia, un generico divieto per il creditore di pignorare i beni del debitore in eccesso. In tal senso, infatti, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, seppur con pronunce meno recenti ma ad oggi non superate, ha evidenziato come il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati e la funzione del processo esecutivo non possa essere aprioristicamente determinato, posto che nel corso del processo sono consentiti gli interventi sia dei creditori privilegiati, che di quelli chirografari, i quali concorrono con il creditore procedente sul ricavato della vendita dei beni pignorati, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dal codice di rito. Si afferma, di conseguenza, che non solo il creditore pignorante, non potendo conoscere la somma complessiva derivante dall'avvio e dallo svolgimento del processo esecutivo, sia legittimato ad espropriare anche più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito, ma altresì che il giudice, cui sia rappresentata una ipotesi di espropriazione successiva, debba tener conto di questa eventualità, tanto che lo stesso procedimento di riduzione è discrezionale, dovendosi escludere la legittimità della procedura avviata nella sola ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza della pretesa creditoria oggetto di esecuzione (cfr. Cass. Sez. III, n. 3952 del
22.2.2006, secondo cui “alla responsabilità patrimoniale del debitore, che risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), corrisponde la facoltà del creditore di espropriare tutti quei beni, salve, se del caso, le discrezionali limitazioni o riduzioni previste dalla legge (artt. 483 e 496 c.p.c.)”; conf. Cass. Sez. I, n. 13107 del
5.5.2010).
Simile orientamento, peraltro, appare altresì coerente con il connesso istituto di cui all'art. 483 c.p.c., relativo al cumulo dei mezzi di espropriazione, dal quale discende la facoltà del creditore, pur in presenza di un debito di importo ben inferiore al valore dei beni vincolati, di avvalersi di più mezzi espropriativi “fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del
29/8/2013).
Ebbene, in adesione ai principi sopra esposti, procedendo alla relativa applicazione all'ipotesi in esame, emerge, in primo luogo, dalle risultanze della relazione peritale disposta in seno al procedimento esecutivo r.g.n. 823/2023 (cfr. allegata all'atto di citazione quale “relazione ctu
823.23”), che, circa il valore effettivo delle quote pignorate, quest'ultimo sia stato determinato, tenuto conto dei dati economici e patrimoniali registrati e del metodo di valutazione patrimoniale semplice (e quindi dei soli elementi patrimoniali materiali, cfr. pag. 8 della perizia), in €
1.750.000,00, vertendosi di quote societarie interamente detenute dal debitore quale socio unico della Controparte_8
Dalle medesime produzioni allegate risulta poi, altresì, che l'ammontare dei debiti cui è chiamato a rispondere il sig. sia così composto: Parte_1
- totale credito vantato dai creditori procedenti , e Avv. Controparte_1 Controparte_2
Vincenzo CO pari ad € 66.979,24 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore pari ad € 173.532,61 (cfr. atto Controparte_7 di intervento del 30.11.2023 quale documento C13 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento dell'Avv. Vincenzo CO pari ad € 21.185,26 (cfr. atto di intervento del 12.1.2024 quale documento C5 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento dei creditori e pari Controparte_5 Controparte_4 ad € 15.802,75 (cfr. atto di intervento del 13.1.2024 quale documento C7 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore pari ad € 58.579,72 Controparte_6
(cfr. atto di intervento del 18.1.2024 quale documento C12 allegato alla comparsa di risposta);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Ing. pari ad € 888,16 (cfr. atto di Persona_3 intervento del 13.5.2024 quale documento C14 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Ing. pari ad € 2.844,32 (cfr. atto Controparte_7 di intervento del 10.5.2024 quale documento C15 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Controparte_5
pari ad € 257.033,76;
[...]
- totale crediti (creditori procedenti + creditori intervenienti) pari ad € 596.845,82;
- spese di esecuzione per onorari perito e custode pari a € 53.565,05 oltre oneri di legge (cfr. allegati
E – F alla comparsa di costituzione).
In terzo luogo, infine, risulta incontestato, come già a più riprese evidenziato sopra, che il pignoramento in esame abbia riguardato l'integralità delle partecipazioni sociali della società in quanto detenuta, nella misura del 100%, dal sig. . Ne Controparte_8 Parte_1 discende, quindi, che, nell'eventualità di un accoglimento dell'istanza proposta, la stessa importerebbe, aderendo alla misura suggerita dall'opponente (massimo 40%), la messa in vendita di una parte minoritaria delle quote della società predetta, nel cui assetto societario permarrebbe così la partecipazione maggioritaria del debitore esecutato.
Ora, seppur non possa escludersi, in astratto, la divisibilità del bene oggi pignorato (non risultando simile questione discussa, sotto il profilo teorico, da parte dei convenuti), giova nondimeno osservare che, considerate complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie in esame, limitare la vendita esecutiva ad una sola porzione – minoritaria – delle quote sociali, rischierebbe, verosimilmente, di incidere negativamente sull'appetibilità dei beni offerti, vertendosi pur sempre di una particolare categoria di beni mobili (partecipazioni societarie), afferenti ad una realtà imprenditoriale nata nel 2014 con un solo socio (il sig. ), da sempre unico Parte_1 amministratore della nonché unico detentore dell'intero capitale sociale. Controparte_8
Aggiungasi poi, ad ulteriore conferma della scarsa probabilità di un esito favorevole e fruttifero delle prospettive liquidatorie ridotte ad una percentuale minoritaria delle quote, che, in analogia a quanto generalmente registrato in sede di vendita coattiva, il valore determinato nella relazione peritale è dotato di una portata meramente estimatoria e non definitiva, con conseguente rischio che l'effettivo prezzo finale di aggiudicazione risulti ben inferiore, spesso anche in maniera significativa, rispetto all'importo originariamente stabilito nella perizia disposta, così determinando un soddisfacimento parziale, se non talvolta finanche irrisorio, per le ragioni creditorie.
Si evidenzi ancora, infine, che le predette considerazioni non paiono contradette dall'ordinanza di vendita emessa, nella fattispecie, nella procedura esecutiva n. 823/2023, come parrebbe suggerito dal debitore opponente. Sul punto, invero, deve evidenziarsi che la previsione da quest'ultimo menzionata (“apparendo altamente improbabile che la stessa abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi degli artt. 518 e 540 bis c.p.c.”) debba intendersi non già nel senso di una probabile aggiudicazione del bene per un prezzo pari alla sua metà, ma, piuttosto, quale non necessità di ricorrere alla vendita con incanto non risultando probabile la sua aggiudicazione per un prezzo superiore al valore di stima aumentato della metà (ossia, nella specie, per un prezzo pari a € 1.750.000,00 + 50%).
Ne deriva pertanto, in definitiva ed alla luce di tutte le valutazioni sopra espresse, che il presente ed unico motivo di opposizione non possa trovare accoglimento, non potendosi ragionevolmente ritenere, a fronte di tutti gli elementi caratterizzanti il caso in esame, che una riduzione del pignoramento ad una percentuale minoritaria delle partecipazioni sociali sia idonea a garantire, nel contesto di una vendita esecutiva, le esigenze di soddisfacimento quanto più possibile elevato dell'integralità dei crediti portati ad esecuzione.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere tenuta e condannata a rimborsare alle parti convenute costituite le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia € 1.000.000,00 - €
2.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, e con esclusione dell'aumento, discrezionale, di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'identica posizione processuale (e connessa attività difensiva) ricoperta dai soggetti convenuti costituiti:
€ 3.000,00 per la fase di studio della controversia;
€ 2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 5.250,00 per la fase decisionale per un totale di 10.250,00, da rifondere alle parti convenute costituite, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Vincenzo greco dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Debbono dichiararsi irripetibili, invece, le spese processuali afferenti alla posizione di CP_9
, , , non costituiti nel presente giudizio.
[...] Persona_3 Controparte_7
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando Rigetta l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. promossa da nell'ambito Parte_1 del procedimento esecutivo mobiliare recante r.g.n. 823/2023
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Controparte_5
VI EC le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
10.250,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_9
, , non costituiti nel presente giudizio. Persona_3 Controparte_7
Così deciso in Termini Imerese, in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 10.12.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale d'udienza del 17.9.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.54, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 433/2025 R. G.
promossa da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Bagheria, Parte_1 C.F._1
Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Verso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, (C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), , (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
, (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(P.I. e C.F. ), Controparte_5 P.IVA_1 tutti elettivamente domiciliati in Ficarazzi, via Roma n. 96 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo CO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
AVV. VI EC, (C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ex C.F._6 art.86 c.p.c.,
-PARTI CONVENUTE-
e contro
Controparte_6
[...] [...]
Controparte_7
[...]
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 3.12.2025.
Per le parti convenute costituite:
Come da note conclusive depositate in data 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento di quote di partecipazione societarie ex art. 2471 c.c., notificato in data
12.10.2023, i sig.ri , e l'Avv. CO Vincenzo agivano Controparte_1 Controparte_2 esecutivamente nei confronti del sig. , in qualità di debitore principale, e della Parte_1 società quale terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio Controparte_8 credito determinato in € 66.979,24, quale derivante dalla sentenza n. 1152/2022 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese e dal successivo atto di precetto notificato il 10.8.2023 (cfr. atti allegati quali documenti c1 e c2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Nell'instaurata procedura esecutiva (r.g.n. 823/2023), con ordinanze rese in data 9.2.2025 e comunicate, rispettivamente, il 10.2.2025 ed il 18.2.2025, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di non poter accogliere le istanze formulate dal debitore esecutato, disponeva la vendita a mezzo commissionario e, contestualmente, il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento di quote societarie, assegnando termine perentorio per l'introduzione della causa di merito (cfr. ordinanze allegate all'atto di citazione).
Avverso il diniego dell'istanza sospensiva veniva proposto reclamo (proc. iscritto al n.r.g.
381/2025), successivamente conclusosi con ordinanza di rigetto resa il 16.7.2025 (cfr. ordinanza quale documento allegato alla nota di deposito dei convenuti costituiti del 17.9.2025)
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 20.2.2025, instaurava il presente Parte_1 giudizio di merito, instando per la sospensione dell'esecuzione in corso e limitando le relative doglianze alla sola istanza di riduzione di cui all'art. 496 c.p.c., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione nulla avrebbe deciso. Segnatamente, ad avviso di parte attrice, “poiché l'esecuzione va disposta con riferimento al diritto dei creditori nel modo di arrecare il minor pregiudizio al debitore non si comprende per quale motivo dovere vendere all'asta dei beni (le quote) il cui valore oscilla tra 1.750.000,00 e 2.500.000,00 di euro a fronte di crediti che potrebbero essere soddisfatti con la vendita di parte delle quote societarie”, da limitarsi, secondo l'opponente, nella misura del
40%, tenuto conto dell'ammontare complessivo del credito e del valore di stima dell'insieme delle quote pignorate (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Con decreto del 15.5.2025 il Giudice istruttore dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordinanza emessa in sede esecutiva e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 17.9.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.5.2025 si costituivano in giudizio i creditori procedenti, reiterando le difese già svolte in sede cautelare e ribadendo, quanto all'istanza di riduzione oggetto dell'odierno giudizio, l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti e delle spese di esecuzione, della scarsa appetibilità sul mercato della vendita di una sola parte delle quote, nonché del rischio, in sede di asta, di una significativa diminuzione del valore di stima.
All'udienza del 17.9.2025, il Giudice Istruttore, sentiti i procuratori delle parti costituite ed in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sull'istanza di riduzione del pignoramento.
Come visto in parte premessa, l'odierno procedimento trae origine dall'opposizione promossa dal debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g. 823/2023, sopra citata. Precisamente, come emerge dall'esame della documentazione allegata, con istanza depositata in data 14.11.2024 il sig. ha formulato istanza di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., Pt_1 chiedendo la liberazione delle quote nella misura del 84% o, in subordine, del 77%, “alla luce della sproporzione tra l'ammontare dei crediti, maggiorati di interessi e spese ex art 495 comma 1 c.p.c rispetto al valore delle quote societarie pignorate (€ 2.500.000,00 o in subordine di € 1.750.000,00)”
(cfr. istanza di riduzione allegata all'atto di citazione). Siffatta richiesta è stata successivamente reiterata in sede di opposizione all'intervento esplicato dalla società
[...]
, nel corso della quale Controparte_5
l'odierno opponente, in replica alle contestazioni mosse dal predetto creditore, ha rilevato che
“poiché l'esecuzione va disposta con riferimento al diritto dei creditori nel modo di arrecare il minor pregiudizio al debitore non si comprende per quale motivo dovere vendere all'asta dei beni ( le quote) il cui valore oscilla tra 1.750.000,00 e 2.500.000,00 di euro a fronte di crediti che potrebbero essere soddisfatti con la vendita di parte delle quote societarie, nei limiti indicati nell'istanza di riduzione già depositata”, non sussistendo “il diritto alla vendita di beni o crediti frazionabili o scindibili come le quote quando il valore di una sola parte di essi è idonea a consentire il soddisfacimento del diritto dei creditori” (cfr. memoria del 21.1.2025 allegata all'atto di citazione quale “memoria autorizzata rg 823.23”). Come visto sopra, in ordine alla tesi attorea, i creditori opposti hanno dapprima osservato che “nel procedimento esecutivo in questione oltre il credito contestato relativo alla posizione della soc.
sussistono e non sono mai stati oggetto di contestazione alcuna, numerosi Controparte_5 altri creditori (procedenti ed intervenienti) “Titolati” per crediti sostanziosi e tutti documentati, che hanno posto in essere (a prescindere dall'odierna comparente) tutti i vari atti esecutivi” e che “oltre
i crediti di cui sopra nelle more sono maturati ulteriori e non indifferenti oneri quali quelli derivanti dalle liquidazioni operate dal G.E. nel procedimento esecutivo in oggetto in favore del TU (dott.
e del Custode nominato (dott. per la non indifferente somma di €.53.565,05 Per_1 Per_2 oltre CP e Iva, spese queste poste a carico di tutte le parti in solido” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione). Sul piano pratico poi, i medesimi convenuti hanno altresì sostenuto che, stante la
“chiara ed inequivoca” volontà del debitore “di mantenere la maggioranza delle quote sociali onde continuare a gestire ed amministrare la compagine societaria , ne deriverebbe “un CP_8 ostacolo insormontabile ed un palese impedimento alla possibilità di vendita di quote di minoranza in favore di terzi potenziali acquirenti”, posto che “Nessun investitore potenziale affiderebbe cospicue somme per l'acquisto di quote sociali (di minoranza) di una srl di cui non potrebbe mai avere il controllo, né un ritorno economico” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, così ricostruite sinteticamente le tesi in contrasto, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Il merito dell'odierno giudizio verte, essenzialmente, sulla possibilità, o meno, di ridurre le quote societarie di cui il sig. , odierno debitore esecutato, è titolare in qualità di socio Parte_1 unico della (cfr. visura camerale aggiornata al 30.10.2023, allegata all'atto di Controparte_8 citazione).
L'oggetto della controversia, dunque, non è la pignorabilità in sé dei beni sottoposti a pignoramento
(dalle parti non contestata), né il diritto dei creditori di agire esecutivamente nei confronti del debitore (non risultando riformulate, nel presente giudizio, le contestazioni sollevata in sede esecutiva circa gli atti di intervento di taluno degli odierni convenuti), bensì, piuttosto,
l'applicabilità, nella fattispecie in oggetto, della previsione di cui all'art. 496 c.p.c., la quale riconosce al debitore, “quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti”, il diritto di chiedere al Giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento.
Come anticipato in parte premessa, invero, il debitore opponente ha promosso il giudizio in questione lamentando l'asserita sproporzionalità tra, da un lato, l'ammontare dei crediti pignorati, il cui importo, comprensivo delle spese, oscillerebbe tra € 650.000,00 ed € 700.000,00, e, dall'altro lato, il valore di stima delle quote sociali attinte dal pignoramento, così come determinato dai nominati periti nel minor importo di € 1.750.000,00 (già inferiore rispetto alla somma quantificata nella perizia offerta dal sig. in € 2.500.000,00, cfr. pag. 9 dell'atto di citazione). Secondo Pt_1 la prospettazione attorea, quindi, in ipotesi “di vendita del 40% delle quote societarie, già a primo incanto i creditori troverebbero soddisfazione dal ricavato della vendita ed il sig. Parte_2 che rimarrebbe titolare del restante 60% potrebbe continuare quale socio di maggioranza ad esercitare impresa”, circostanza che così consentirebbe il pagamento dei crediti pretesi “nel modo meno gravoso per il debitore il quale nel caso di specie non deve anche essere punito mediante la privazione della possibilità di continuare ad essere imprenditore utilizzando le partecipazioni alla società (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione). Controparte_8
Orbene, prima di procedere alla disamina del caso di specie, risulta necessario soffermarsi sulla disposizione, poc'anzi già citata, di cui all'art. 496 c.p.c., la quale, se da una parte permette al debitore di chiedere, qualora il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti, la riduzione del pignoramento eseguito, dall'altra parte non comporta, tuttavia, un generico divieto per il creditore di pignorare i beni del debitore in eccesso. In tal senso, infatti, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, seppur con pronunce meno recenti ma ad oggi non superate, ha evidenziato come il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati e la funzione del processo esecutivo non possa essere aprioristicamente determinato, posto che nel corso del processo sono consentiti gli interventi sia dei creditori privilegiati, che di quelli chirografari, i quali concorrono con il creditore procedente sul ricavato della vendita dei beni pignorati, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dal codice di rito. Si afferma, di conseguenza, che non solo il creditore pignorante, non potendo conoscere la somma complessiva derivante dall'avvio e dallo svolgimento del processo esecutivo, sia legittimato ad espropriare anche più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito, ma altresì che il giudice, cui sia rappresentata una ipotesi di espropriazione successiva, debba tener conto di questa eventualità, tanto che lo stesso procedimento di riduzione è discrezionale, dovendosi escludere la legittimità della procedura avviata nella sola ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza della pretesa creditoria oggetto di esecuzione (cfr. Cass. Sez. III, n. 3952 del
22.2.2006, secondo cui “alla responsabilità patrimoniale del debitore, che risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), corrisponde la facoltà del creditore di espropriare tutti quei beni, salve, se del caso, le discrezionali limitazioni o riduzioni previste dalla legge (artt. 483 e 496 c.p.c.)”; conf. Cass. Sez. I, n. 13107 del
5.5.2010).
Simile orientamento, peraltro, appare altresì coerente con il connesso istituto di cui all'art. 483 c.p.c., relativo al cumulo dei mezzi di espropriazione, dal quale discende la facoltà del creditore, pur in presenza di un debito di importo ben inferiore al valore dei beni vincolati, di avvalersi di più mezzi espropriativi “fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del
29/8/2013).
Ebbene, in adesione ai principi sopra esposti, procedendo alla relativa applicazione all'ipotesi in esame, emerge, in primo luogo, dalle risultanze della relazione peritale disposta in seno al procedimento esecutivo r.g.n. 823/2023 (cfr. allegata all'atto di citazione quale “relazione ctu
823.23”), che, circa il valore effettivo delle quote pignorate, quest'ultimo sia stato determinato, tenuto conto dei dati economici e patrimoniali registrati e del metodo di valutazione patrimoniale semplice (e quindi dei soli elementi patrimoniali materiali, cfr. pag. 8 della perizia), in €
1.750.000,00, vertendosi di quote societarie interamente detenute dal debitore quale socio unico della Controparte_8
Dalle medesime produzioni allegate risulta poi, altresì, che l'ammontare dei debiti cui è chiamato a rispondere il sig. sia così composto: Parte_1
- totale credito vantato dai creditori procedenti , e Avv. Controparte_1 Controparte_2
Vincenzo CO pari ad € 66.979,24 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore pari ad € 173.532,61 (cfr. atto Controparte_7 di intervento del 30.11.2023 quale documento C13 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento dell'Avv. Vincenzo CO pari ad € 21.185,26 (cfr. atto di intervento del 12.1.2024 quale documento C5 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento dei creditori e pari Controparte_5 Controparte_4 ad € 15.802,75 (cfr. atto di intervento del 13.1.2024 quale documento C7 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore pari ad € 58.579,72 Controparte_6
(cfr. atto di intervento del 18.1.2024 quale documento C12 allegato alla comparsa di risposta);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Ing. pari ad € 888,16 (cfr. atto di Persona_3 intervento del 13.5.2024 quale documento C14 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Ing. pari ad € 2.844,32 (cfr. atto Controparte_7 di intervento del 10.5.2024 quale documento C15 allegato alla comparsa di costituzione);
- credito di cui all'atto di intervento del creditore Controparte_5
pari ad € 257.033,76;
[...]
- totale crediti (creditori procedenti + creditori intervenienti) pari ad € 596.845,82;
- spese di esecuzione per onorari perito e custode pari a € 53.565,05 oltre oneri di legge (cfr. allegati
E – F alla comparsa di costituzione).
In terzo luogo, infine, risulta incontestato, come già a più riprese evidenziato sopra, che il pignoramento in esame abbia riguardato l'integralità delle partecipazioni sociali della società in quanto detenuta, nella misura del 100%, dal sig. . Ne Controparte_8 Parte_1 discende, quindi, che, nell'eventualità di un accoglimento dell'istanza proposta, la stessa importerebbe, aderendo alla misura suggerita dall'opponente (massimo 40%), la messa in vendita di una parte minoritaria delle quote della società predetta, nel cui assetto societario permarrebbe così la partecipazione maggioritaria del debitore esecutato.
Ora, seppur non possa escludersi, in astratto, la divisibilità del bene oggi pignorato (non risultando simile questione discussa, sotto il profilo teorico, da parte dei convenuti), giova nondimeno osservare che, considerate complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie in esame, limitare la vendita esecutiva ad una sola porzione – minoritaria – delle quote sociali, rischierebbe, verosimilmente, di incidere negativamente sull'appetibilità dei beni offerti, vertendosi pur sempre di una particolare categoria di beni mobili (partecipazioni societarie), afferenti ad una realtà imprenditoriale nata nel 2014 con un solo socio (il sig. ), da sempre unico Parte_1 amministratore della nonché unico detentore dell'intero capitale sociale. Controparte_8
Aggiungasi poi, ad ulteriore conferma della scarsa probabilità di un esito favorevole e fruttifero delle prospettive liquidatorie ridotte ad una percentuale minoritaria delle quote, che, in analogia a quanto generalmente registrato in sede di vendita coattiva, il valore determinato nella relazione peritale è dotato di una portata meramente estimatoria e non definitiva, con conseguente rischio che l'effettivo prezzo finale di aggiudicazione risulti ben inferiore, spesso anche in maniera significativa, rispetto all'importo originariamente stabilito nella perizia disposta, così determinando un soddisfacimento parziale, se non talvolta finanche irrisorio, per le ragioni creditorie.
Si evidenzi ancora, infine, che le predette considerazioni non paiono contradette dall'ordinanza di vendita emessa, nella fattispecie, nella procedura esecutiva n. 823/2023, come parrebbe suggerito dal debitore opponente. Sul punto, invero, deve evidenziarsi che la previsione da quest'ultimo menzionata (“apparendo altamente improbabile che la stessa abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi degli artt. 518 e 540 bis c.p.c.”) debba intendersi non già nel senso di una probabile aggiudicazione del bene per un prezzo pari alla sua metà, ma, piuttosto, quale non necessità di ricorrere alla vendita con incanto non risultando probabile la sua aggiudicazione per un prezzo superiore al valore di stima aumentato della metà (ossia, nella specie, per un prezzo pari a € 1.750.000,00 + 50%).
Ne deriva pertanto, in definitiva ed alla luce di tutte le valutazioni sopra espresse, che il presente ed unico motivo di opposizione non possa trovare accoglimento, non potendosi ragionevolmente ritenere, a fronte di tutti gli elementi caratterizzanti il caso in esame, che una riduzione del pignoramento ad una percentuale minoritaria delle partecipazioni sociali sia idonea a garantire, nel contesto di una vendita esecutiva, le esigenze di soddisfacimento quanto più possibile elevato dell'integralità dei crediti portati ad esecuzione.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere tenuta e condannata a rimborsare alle parti convenute costituite le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia € 1.000.000,00 - €
2.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, e con esclusione dell'aumento, discrezionale, di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'identica posizione processuale (e connessa attività difensiva) ricoperta dai soggetti convenuti costituiti:
€ 3.000,00 per la fase di studio della controversia;
€ 2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 5.250,00 per la fase decisionale per un totale di 10.250,00, da rifondere alle parti convenute costituite, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Vincenzo greco dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Debbono dichiararsi irripetibili, invece, le spese processuali afferenti alla posizione di CP_9
, , , non costituiti nel presente giudizio.
[...] Persona_3 Controparte_7
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando Rigetta l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. promossa da nell'ambito Parte_1 del procedimento esecutivo mobiliare recante r.g.n. 823/2023
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Controparte_5
VI EC le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
10.250,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_9
, , non costituiti nel presente giudizio. Persona_3 Controparte_7
Così deciso in Termini Imerese, in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi