Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3401 del 2022, proposto da:
- -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Sinatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Pagani (SA), via Guglielmo Marconi, n. 45;
contro
- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- della determinazione della Corte d’appello di Napoli – Sottocommissione esaminatrice da remoto presso la Corte d'appello di Milano -OMISSIS-, concernente l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla seconda prova dell’esame di abilitazione forense, sessione 2021, emessa all’esito della prima prova orale da remoto, tenutasi in data 20 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. AN LE e dato atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione in epigrafe del 20.5.2022, assunta dalla Corte di Appello di Napoli – Sottocommissione da remoto -OMISSIS- presso la Corte di Appello di Milano, con la quale è stato attribuito, al candidato-ricorrente, il punteggio di 15/30 (il minimo richiesto era 18/30) e, dunque, deliberata la non ammissione alla seconda prova orale, nell’ambito della sessione di esami anno 2021 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Ha esposto, in punto di fatto, che la procedura in parola è stata indetta secondo le speciali modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia dell’11 novembre 2021, consistenti nell'articolazione dell'esame in una doppia prova orale, la prima ad opera di una sottocommissione di altro distretto giudiziario (nel caso di specie la Sottocommissione esaminatrice da remoto -OMISSIS- presso la Corte di Appello di Milano), la seconda prova in caso di superamento della prima.
Ha affidato il gravame a tre motivi, così rubricati:
i) “Vizio di costituzione della sottocommissione che ha proceduto all’espletamento della prima prova orale per infungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici. Violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento, di legalità ed imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.)”;
ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 3, 24, 33 e 97 Cost., degli artt. 41 e 51 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, degli artt. 1, 3 e ss. L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, degli artt. 17 bis e 23 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, degli artt. 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, degli artt. 1, 15 e 16 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevolezza”;
iii) “Illegittimità della prova per mancata lettura dei quesiti non sorteggiati”.
1.1. In estrema sintesi, con il primo vizio-motivo ha dedotto che la Sottocommissione, quale “collegio-perfetto”, sarebbe stata illegittimamente costituita perché formata da due avvocati e un magistrato, dunque senza il componente della categoria “professori universitari”.
1.2. Con il secondo motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, attesa la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione.
1.3. Infine, con un ultimo motivo di ricorso, è stato contestato l’operato della Sottocommissione, avuto riguardo alla mancata lettura dei quesiti non sorteggiati.
2. L’Avvocatura erariale si è costituita, con atto di forma, e ha depositato il verbale impugnato, unitamente ad una nota difensiva del Ministero della giustizia e ad una relazione illustrativa a firma del Presidente della predetta Sottocommissione esaminatrice.
3. Con ordinanza di questo Tribunale n.-OMISSIS-, ritenuto il ricorso non assistito da fumus boni iuris , è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
4. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Basti, al riguardo, richiamare la speciale normativa di cui al d.l. n. 31/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2021, recante “Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, a norma dell’art. 3 del citato decreto legge, viene chiaramente previsto che le sottocommissioni per l’esame di Stato in questione “sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” . La stessa disposizione, peraltro, prevede al periodo immediatamente successivo che “Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato”.
In applicazione delle citate norme primarie, connotate da una peculiare disciplina dettata in considerazione della emergenza pandemica da “Covid-19”, cui l’ordinamento (non solo) italiano ha fatto fronte negli anni 2020-2023, va dunque ritenuta legittima la composizione e l’attività dell’organo collegiale sopra citato. Infatti, la Sottocommissione esaminatrice è risultata composta (così come riportato anche nello stesso ricorso di parte) da due avvocati (di cui uno con funzioni presidenziali) e da un magistrato, tutto nel pieno rispetto della normativa poc’anzi riportata.
6. Venendo ora al secondo motivo di gravame, ritiene il Collegio che – ancor più tenendo conto della tipologia dell’esame per cui è causa, ossia di abilitazione professionale, e del fatto che lo svolgimento delle prove è avvenuto nel contesto pandemico appena ricordato – possa in questa sede richiamarsi (e confermarsi) il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato” (T.A.R. Calabria n. 1493/2021). Anche la censura proposta in ordine all’asserito eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione va pertanto disattesa.
7. Va infine dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., l’ultimo motivo di gravame. Sul punto, oltre a rilevare l’assoluta genericità della censura, il Collegio evidenzia, peraltro, che nessuna (specifica) violazione (di legge o regolamento) risulta compiuta dalla Sottocommissione de qua a causa della mancata lettura al candidato dei quesiti non sorteggiati; né può ritenersi sussistente – sulla base di tale “omissione”, ex se irrilevante in mancanza di qualsivoglia elemento di giudizio – alcun vulnus alla trasparenza e al buon andamento della pubblica amministrazione.
8. Per le ragioni sopra esposte, destituiti di fondamento tutti i motivi di gravame, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
TA UC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AN LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | TA UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.