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27 giugno 1986
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5 aprile 1991
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8 maggio 2010
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Art. 2. 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia e' inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il ((Ministro della giustizia)) , su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.
2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il ((Ministro della giustizia)) , su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/01/2025, n. 1379Provvedimento: Pubblicato il 23/01/2025 N. 01379/2025 REG.PROV.COLL. N. 08376/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8376 del 2023, proposto da BE LA, in proprio e n.q. di legale rappresentante del Collegio Nazionale degli ON e degli EC TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale …Leggi di più...
- danni catastrofali·
- accesso agli atti·
- carenza d'interesse·
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- regolamento fondo mutualistico·
- parità di trattamento·
- compensazione spese legali