Art. 5.
Il patrimonio, del Consiglio nazionale delle accademie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' devoluto alla Unione accademica nazionale, alla quale e' devoluto altresi' il contributo di L. 1.000.000 stabilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , a favore del Consiglio nazionale delle accademie.
Il patrimonio, del Consiglio nazionale delle accademie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' devoluto alla Unione accademica nazionale, alla quale e' devoluto altresi' il contributo di L. 1.000.000 stabilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , a favore del Consiglio nazionale delle accademie.