Art. 992.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.