TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7140/2021
RE PUBBLICA ALINA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA GAGGIOTTI Presidente dott. EL ED BORDIERI Giudice rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7140/2021 promossa da: C.F. 1 ) n. Parte_1 (CF: iciliata TI Pt_2 presso il suo in Milano C/CSF via Cesare Battisti n. 21
RICORRENTE
contro C.F. 2 n. 16/11/1967 Pt_2 con (CF: Controparte_1
, resso il suo studi eletti
RESISTENTE
e con l'intervento del
- IN PERSONA DELPUBBLICO MINISTERO PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Controparte_2 rappresentato dal Curatore speciale avv. Federica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 ottobre 2025 nei seguenti termini: per parte ricorrente:
1. pronunciare sentenza di separazione tra le parti per fatto addebitabile al resistente, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. affidare in via esclusiva alla madre il figlio minore Persona_1 con collocamento abituale presso la stessa;
3. disporre a carico del padre il mantenimento del figlio nell'importo attuale già in essere con rivalutazione;
4. porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come previsto dal protocollo della C.A. di Milano;
5. disporre che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre avvenga in luogo protetto solo a fronte di disponibilità del minore stesso;
6. mantenere il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, come casa e lavoro;
7. condannare il resistente in favore della ricorrente all'addebito per gravi maltrattamenti fisici e psicologici causa della presente separazione e mantenuti in corso di causa per i quali sono stati adottati misure di protezione verso la ricorrente in costanza attuale: addebito da valutarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero equa;
8. porre a carico esclusivamente del resistente eventuali spese che dovranno essere corrisposte alla curatrice nominata per il minore, tenendo esente la ricorrente;
9. Spese della presente causa da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario.
Parte resistente: pronunciare sentenza di separazione dei coniugi: a) respingendo la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto, assolvendo il resistente;
b) disponendo che il minore venga affidato al Comune Persona_2 territorialmente competente in ragione del luogo di residenza, con collocamento presso la madre, rigettando la richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre ex adverso formulata;
c) disponendo che il padre possa vedere il figlio minore in ambiente protetto, in tempo e luogo da concordarsi da parte dei servizi col padre;
d) ponendo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 150,00 mensili, con ripartizione delle spese mediche, scolastiche, straordinarie, sportive e ricreative secondo il protocollo del Tribunale di Monza, rigettando la richiesta di aumento della misura di detto contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente.
2) Con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti circa l'affidamento del minore e le modalità e i tempi di incontro tra padre e figlio, si chiede che il Giudicante voglia dispor l'audizione personale di quest'ultimo, considerato che il giovane Persona_2 ha compiuto i 12 anni di età.
Il curatore speciale del minore, avv. Controparte_3 :
1) valutare di disporre che il mino sia affidato in via esclusiva Persona_1
alla madre con collocamento abituale
2) disporre che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre avvenga in luogo protetto e solo a fronte di disponibilità del minore stesso. Motivi della decisione
Premesso che:
Controparte_1 hanno Parte_1 e contratto matrimonio in data 20 giugno 2008 in Pt_2 Controparte_4
Per_3 -;
a Milano il 3.4.2013; è nato Persona_4 con ricorso deposi Parte_1 chiedeva la separazione, esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa del comportamento aggressivo nei suoi confronti a partire dal 2018, tramite umiliazioni, insulti e percosse alla donna;
riferiva in particolare di un episodio avvenuto il 24.7.2021 nel quale sarebbe stata minacciata con un coltello, colpita con un pugno al viso e con un bastone appendiabiti alla gamba sinistra;
per tale episodio la donna sporgeva querela di cui vi è copia agli atti, nonché certificato medico;
la donna e il figlio venivano quindi collocati in comunità protetta;
contestualmente al ricorso per separazione veniva presentato un ricorso presso il Tribunale per i minorenni di Milano con richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché un ricorso ex art.342 bis 736 bis c.p.c. con richiesta di
-
emissione di ordine di protezione (accolto il 27 settembre 2021), in cui si disponeva - in particolare - l'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico di CP_1
[...] con incarichi ai servizi di monitoraggio e approntamento di idonei inte attivando se del caso lo spazio neutro, obbligo di corrispondere 80,00 euro mensili;
in sede di ricorso per separazione giudiziale la signora chiedeva: separazione personale con addebito al marito, affido esclusivo dei figli alla madre, con incontri con il padre solo in Spazio neutro;
collocamento dei figli presso la madre;
a carico del padre obbligo di mantenimento di euro 1300;
- in data 18.5.2022 la ricorrente depositava deduzioni per la trattazione scritta del procedimento rinnovando le proprie richieste già formulate nel ricorso;
in data 29 giugno 2022 il Tribunale di Monza emetteva ordinanza con la quale, prendendo atto della mancata costituzione del resistente,
Osservava preliminarmente che nei confronti di Parte_3
[...] non dovevano essere presi provvedim do la ragazza figlia del resistente;
inoltre statuiva che: alla luce della documentazione in atti il resistente risultava aver posto in essere episodi di maltrattamento e violenza nei confronti della donna, anche alla presenza dei figli;
che tale circostanza consentiva di dubitare, allo stato, delle capacità genitoriali del CP_1 e comunque in attesa dell'esito delle indagini psicosociali da parte
-
dell'impossibilità di instaurare un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, affidando in via esclusiva alla madre del figlio minore con collocazione abitativa presso la stessa;
incontri con il padre alla presenza di un operatore del Servizio, su richiesta del Gomez e previa verifica dell'interesse e del gradimento da parte del minore stesso;
assegnazione della casa familiare sita in LL SA via Marcello Zaffoni n. 5 alla madre (che in quel momento si trovava in comunità protetta con il figlio); autorizzava i coniugi a vivere separati;
poneva a carico di Controparte_1 la somma di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straord incaricava i Servizi sociali del Comune di LL SA di svolgere indagini sul nucleo familiare;
-occorre rilevare come dalla relazione dei Servizi sociali del gennaio 2023 emergeva che a gennaio 2022 il Servizio sociale aveva attivato gli incontri in Per_5 neutro padre-figlio, che si svolgevano in un clima tranquillo;
gli incontri si interrompe provvisamente nel mese di aprile 2022 a causa di una importante malattia del sig. CP_1 che veniva ricoverato in ospedale;
i Servizi sociali, nei mesi successivi, tentavano di mettersi nuovamente in contatto con il sig. CP_1 senza, tuttavia riuscire a ricominciare gli incontri con il figlio, rappresentan mo esigenze lavorative, precarietà economica ed abitativa;
nel mese di ottobre 2022 riuscivano a contattare la signora che riferiva di aver cambiato casa, di lavorare come ausiliaria socio sanitaria e di non avere tempo di recarsi ai servizi;
allo stesso modo il sig. non era più rintracciabile;
CP_1 prile 2022 il TM respingeva la domanda di decadenza della madre;
-ne
- in data 17 aprile 2023 veniva depositata memoria integrativa da parte della ricorrente;
in essa rappresentava di essersi trasferita a SS;
che il sig. CP_1 incurante delle misure adottate nei suoi confronti, si sarebbe reso responsabile di azi essive alla presenza del minore;
l'uomo non avrebbe mai versato il mantenimento, rappresentando che l'arretrato all'epoca ammontava a euro 1359,00; chiedeva di adeguare l'ammontare del mantenimento a euro 250,00 con versamento diretto dal datore di lavoro alla madre;
- in data 6 maggio 2023 il resistente depositava costituzione semplice, eccependo dapprima la nullità delle notifiche del ricorso, poi in ogni caso nel merito contestando le circostanze dedotte dalla moglie - e rappresentando che la crisi coniugale è stata determinata in parte anche dal diverso approccio dei coniugi nei confronti di Pt_3 figlia della sola ricorrente (e di altro padre); osservava che il convenuto, allo dalla casa familiare con provvedimento del 27 settembre 2021 si è trovato a vivere per strada e ciononostante ha continuato a versare il mantenimento per il figlio;
che nel corso degli anni c'erano state 5/6 occasioni di contrasti accesi tra i coniugi in cui erano venuti alle mani;
che si era trattato di CP_1 che si è sempre solo difeso;
aggressioni reciproche, non su iniziativa del sig. egli non avrebbe mai ostacolato l'esercizio dell' le e non vi sarebbero state manifestazioni di gelosia nei confronti della moglie;
in una occasione, negli anni, durante la colluttazione con la moglie, egli avrebbe riportato lesioni che, tuttavia, non si sarebbe fatto refertare, ma solo fotografare;
una volta compreso che la situazione era sfuggita di mano avrebbe sempre rispettato i provvedimenti giurisdizionali e si sarebbe prestato a vedere il figlio in ambiente protetto, affidandosi ai servizi sociali;
nonostante la propria drammatica situazione (nel 2023 viveva da senzatetto) avrebbe comunque continuato a versare soldi per il mantenimento di riuscendo peraltro a mantenere il proprio lavoro;
lamentava che nel
, 2023 la madre si sa resa irreperibile presso i Servizi sociali, di fatto non consentendo il mantenimento del rapporto padre- minore;
Chiedeva pertanto: affido all'Ente del minore, per consentire il ripristino del rapporto padre- figlio e concorso al mantenimento nella misura di euro 150,00; visite protette con il figlio inizialmente rimettendo ai Servizi sociali di stabilirne la durata e con possibilità di tenerlo presso di sé a settimane alterne, oltre 15 giorni consecutivi durante le ferie estive e, ad anni alterni, durante le festività scolastiche, natalizie o pasquali, assegnazione al padre della casa coniugale, essendosi la madre allontanata;
respingere la domanda di addebito;
-il 18 maggio 2023 si svolgeva una prima udienza, rinviata al 20 giugno 2023 preceduta da note scritte su quanto dedotto dalle parti nella precedente udienza;
nel frattempo pervenivano parte degli atti d'indagine disposti dalla Procura di Monza nel proc. pen. 4836/2021 R.G.
N.R. mod. 21;
- con ordinanza del 7.8.2023 il Giudice confermava i provvedimenti presidenziali del 5 luglio 2022 con maggior restrizione delle visite, da svolgersi esclusivamente in spazio neutro e ponendo a carico del resistente un obbligo di mantenimento pari e auro 150,00 come da proposta dello stesso CP_1 veniva disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che venivano depositate dalle parti in data 18.10.2023: la ricorrente si riportava nella alle conclusioni già formulate, mentre il resistente chiedeva che le parti comparissero personalmente davanti al Giudice per essere sentite;
- il 19 gennaio 2024 il resistente depositava memoria integrativa in cui, ribadendo quanto già affermato, negava di essersi recato più volte alla scuola del figlio, ma solo una volta e che comunque, essendo venuto meno il divieto di avvicinamento a far data dell'agosto 2022, tale condotta era legittima;
il padre avrebbe iniziato un percorso trattamentale e di mediazione e si rendeva disponibile a intraprendere un percorso di sopporto alla genitorialità, riportandosi alle conclusioni già formulate;
- in data 24.1.2024 la ricorrente depositava nuovamente memoria integrativa in cui riportava in narrativa la situazione del momento della donna e si riportava alle conclusioni già formulate;
CP_1 riferiva che il- in data 30.1.2024 le parti venivano sentite in udienza: il sig. processo penale era ancora pendente, che stava lavorando e che n posto dove stare presso la Casa della Carità a Milano, che ora stava bene fisicamente;
chiedeva di vedere il figlio presso i Servizi sociali;
la resistente dichiarava di non aver avuto contatti con i Servizi sociali di SS, luogo di attuale residenza, ma di impegnarsi a prendere contatto;
di aver ricevuto il mantenimento in contanti in maniera variabile;
il Giudice, quindi, sollecitava il servizio sociale di SS a mettere a disposizione uno spazio neutro per ripristinare gli incontri padre-figlio; con ordinanza del 16.2.2024 il Giudice revoca l'incarico ai servizi sociali di SS, stante la comunicazione del Servizio sociale di SS che la residenza del minore e del nucleo era a
LL SA;
- in data 27.2.2024 la ricorrente depositava memorie ex art. 183.6 con la quale chiedeva: separazione personale, affido esclusivo dei figli, collocamento presso la madre, diritto di visita del padre in Spazio neutro, obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00, condanna del resistente al pagamento dell'addebito per un importo non inferiore a euro 20.000;
- in data 29.2.2024 il resistente presentava 1° il memoria ex art. 183 c.p.c. e osservava che di fatto la signora abitava a SS e chiedeva pertanto incarico ai SS di SS;
eccepiva la tardività delle prime memorie già rilevate all'udienza del 24.1.2024, osservava come il signore aveva pagato 200,00 euro, anche se era obbligato a pagarne 150,00, che la signora si era sottratta ai Servizi sociali, non garantendo così il diritto di visita del padre;
contestava quanto dedotto in fatto dalla donna, ivi compreso che il resistente fosse persona pericolosa e che fossero necessarie misure protettive;
in data 29.3.2024 la signora presentava memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con richieste istruttorie;
- in data 2.4.2024 la difesa del resistente eccepiva la tardività della richiesta di pagamento dell'addebito (di euro 20.000) in quanto tardiva;
eccepiva la tardività in punto di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di allontanamento;
osservava che vi era stata una remissione di querela da parte di i parte ricorrente;
che l'ordine di allontanamento era stato emesso in assenza della presenza del resistente che non aveva avuto conoscenza in concreto della relativa udienza e che era stato emesso senza la prova della notifica;
- in data 17.4.2024 la ricorrente depositava memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., contestando le questioni procedurali di cui alla memoria del 2.4.2024; nel merito riferiva che il 16 aprile 2024 il difensore della donna sarebbe stato contattato dall'operatrice dello spazio neutro, perché la signora era terrorizzata all'idea di prendere il treno per andare a lavorare, avendo il turno di notte, perché l'uomo continuerebbe a perseguitarla, sollecitando la richiesta di emissione di un divieto di avvicinamento;
chiedeva pertanto l'emissione di un ordine di protezione;
- in data 22.4.2024 il resistente contestava le prove offerte dalla resistente;
- il 10.5.2024 perveniva relazione dei Servizi sociali di LL SA: i servizi evidenziano un sentimento autentico del signore per riallacciare i rapporti con il figlio, ma allo stesso tempo un comportamento assolutamente negante e acritico rispetto alle vicende del passato, con una preoccupante mancanza di problematizzazione;
l'uomo addossava la responsabilità unicamente alla madre, a suo dire desiderosa solo di estromettere il padre dal rapporto con il figlio;
la madre si presentava molto spaventata e timorosa di agiti aggressivi dell'ex compagno;
presentava livelli realmente elevati di iperattivazione e allarme, che apparivano coerenti con il probabile impatto traumatico di eventi del passato e che in quel momento le impedivano di muoversi con serenità, spesso preoccupata di incontrare l'ex marito;
di questa paura era investito anche che ha descritto il padre come persona facile alla perdita di controllo, spesso imprev e e che diveniva fisicamente e verbalmente aggressivo quando si arrabbiava;
il bambino si presentava maturo, legato alla madre e al nucleo che ne costituiscono i principali punti di riferimento affettivi;
la relazione con la madre funziona in modo positivo;
era apertamente spaventato che il padre potesse fare male alla madre, che a sua volta le impediva di giocare fuori con gli amici timorosa che si presentasse il padre;
chiedeva di incontrare il padre unicamente in spazio neutro;
- il 22.5.2024 l'udienza non veniva svolta per impedimento di parte ricorrente;
- il 28.5.2024 l'udienza si svolgeva da remoto: la parte ricorrente chiedeva misure protettive;
il padre negava di seguire la donna;
il suo difensore chiedeva CTU e si opponeva alla richiesta di ordine di allontanamento;
con ordinanza del 28.5.2024 il GI dava incarico ai Servizi sociali di regolare gli incontri padre-figlio in spazio neutro;
rigettava l'ordine di protezione;
rigettava la CTU e ammetteva un unico testimone di parte ricorrente, rinviando all'udienza del
13.11.2024 (dove nomina un interprete e rinvia per l'audizione al 5.3.2025) - in data 18.6.2024 l'avvocato della donna comunicava che l'uomo fuori dallo spazio neutro avrebbe seguito la figlia della ricorrente e il proprio figlio, che si sarebbero spaventati;
- l'uomo in data 8.5.2024 ha riportato una condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione in rito abbreviato per maltrattamenti e due episodi di lesioni, che allo stato non risulta passata in giudicato;
- in data 12.7.2024 si costituiva il curatore speciale avv. Ongaro;
- in pari data la parte ricorrente presentava istanza di revoca/ricusazione del curatore speciale, motivando nei seguenti termini: “per evidente conflitto di interessi tra il proprio incarico e la volontà di essere garantita nel proprio compenso con il gratuito patrocinio a nome del figlio, che presuppone un conflitto anche potenziale tra madre e figlio";
-all'udienza del 17.7.2024 parte ricorrente e curatore speciale insistevano perché venisse disposto ordine di protezione;
il curatore depositava uno scambio di mail con l'operatrice dello Spazio neutro dal quale si evinceva che il bambino è sereno con la madre e non vuole più incontrare il padre, raccontando il fatto che il padre aggredisse la madre e dicesse parolacce contro di lei e che tutti urlavano;
i minori a quel punto spesso si chiudevano in bagno e aspettavano che tutto finisse;
in una occasione nel 2022 sarebbe stato il bambino a chiamare i Carabinieri;
- il 20 agosto 2024 il Giudice istruttore disponeva: affido all'Ente (nel comune di LL SA), collocamento presso la madre;
incarichi all'Ente di valutazione psicodiagnostica e interventi volti a ripristinare il rapporto tra il padre e il figlio, garantendo incontri quantomeno bimensile, con modalità protette e osservate;
disponeva il divieto di avvicinamento del sig. alla madre, alla casa di abitazione e al luogo di lavoro, nonché al figlio minore, CP_1 luoghi dallo stesso abitualmente frequentati, salvo per gli incontri organizzati dai Servizi;
- in data 22 agosto 2024 il difensore di parte ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che la signora avrebbe subito un'aggressione da parte del sig. CP_1 e avrebbe rischiato di essere buttata sotto il treno (per il quale vi è proc. pe
Milano con il numero 27728/2024 R.G.N.R.); per tale fatto parte resistente sarebbe sottoposto a una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico;
- in data 28.10.2024 perveniva relazione del Servizio sociale dal quale si evinceva che in ragione del rifiuto del minore di incontrare il padre non c'erano i presupposti per attuare lo spazio neutro;
in data 14.2.2025 il Servizio sociale di LL SA depositava un'ulteriore relazione, che dava conto che erano state effettuate le valutazioni psicodiagnostiche;
-con provvedimento del 30.7.2025 il Giudice Istruttore -, ritenuta la causa matura per la decisione, revocava le prove già ammesse e rinviava per la precisazione delle conclusioni a trattazione scritta in data 1.10.2025.
- in data 29.9.2025 perveniva relazione di aggiornamento in cui si dava atto che la madre risultava accudente e in grado di gestire il minore;
la stessa gode di una buona rete famigliare di supporto;
il padre invece, a fronte del rifiuto del minore di incontrarlo in spazio neutro, non aveva mantenuto più i contatti con il servizio;
in data 30.9.2025 veniva svolta udienza a trattazione scritta, nella quale le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che ritiene il Tribunale che la richiesta di audizione del minore formulata da parte resistente, avendo lo stesso compiuto 12 anni nel corso del lungo processo, appare tardiva in quanto formulata in fase di precisazione delle conclusioni;
nel caso di specie, peraltro, non opportuno procedere all'ascolto del minore, già coinvolto nelle vicende dei genitori concernenti la separazione e in più occasioni convocato dal Servizio sociale.
In punto di separazione.
Ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015). Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo - ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
In punto di addebito.
Dagli atti risulta che la ricorrente ha sporto diverse denunce nei confronti del marito a seguito di aggressioni, pedinamenti e minacce subite dallo stesso, ed in particolare dagli atti risultano pendenti un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano e tre procedimenti davanti alla Tribunale di Monza, due in fase di indagini nel 2024 (il proc. pen. 5059/2023 e il 7854/2024) e uno definito con sentenza di condanna (n. 4836/2021 mod. 21 R:G:N.R).
Rispetto al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano risulta essere stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento, tuttora in atto e il processo pende in fase di dibattimento.
Alla luce dei fatti prospettati da parte ricorrente, della produzione documentale in atti e del comportamento processuale delle stesse, ritiene il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del resistente, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale. Premesso ciò, quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente, occorre rilevare come la stessa non sia stata supportata da adeguato e idoneo dato probatorio circa la sussistenza del danno (che per giurisprudenza non è in re ipsa nel riconoscimento dell'addebito) e circa il nesso eziologico tra la condotta attribuita al resistente e il danno solo allegato da parte ricorrente.
In ordine alla richiesta di applicazione dell'ordine di protezione. Osserva il Collegio che la pendenza del procedimento penale nell'ambito del quale risulta essere applicata una misura cautelare personale nei confronti del marito con strumentazione atta a segnalare eventuali violazioni appare sufficiente e in ogni caso assolutamente efficace per garantire l'incolumità della donna.
In punto di affido.
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di Persona_1
[...] formulate dalle parti.
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Sequesta è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
La ricorrente a sostegno della domanda di affidamento esclusivo del minore a sé ha rappresentato di essere stata vittima di violenza durante il matrimonio. Agli atti risulta una condanna per maltrattamenti a carico del padre.
Dalle relazioni dei Servizi sociali emerge che la madre si è sempre mostrata idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale e accudente nei confronti del bambino, risultando la stessa essere oggi unica figura genitoriale di riferimento del minore;
il minore in particolare vive serenamente insieme alla madre e alla zia materna che risiede con loro. La famiglia mantiene una buona rete di rapporti con la famiglia d'origine; quanto al padre lo stesso risulta non aver più mantenuto i rapporti con i Servizi dalla comunicazione della decisione del bambino di non incontrarlo più avvenuta a ottobre 2024. Inoltre, dalla valutazione psicodiagnostica del padre emerge come “i racconti e le affermazioni paiono indicare modalità di pensiero e di azione
.
.
.
caratterizzate da una seria mancanza di consapevolezza relativamente sia a se stesso sia nei confronti degli altri. Questa mancanza di consapevolezza si traduce in una incapacità di riflettere in generale e in modo critico, di uscire da una prospettiva molto autocentrata e di cogliere in modo differenziato i vissuti e i bisogni degli altri;
ne deriva un assetto centrato sulla negazione delle proprie responsabilità e sulla resistenza a comprendere gli effetti delle sue azioni e a modificare le proprie strategie di intervento e di coping. Nel suo funzionamento di personalità si sono riscontrate inoltre significative carenze nella capacità di autoregolazione emotiva e di controllo degli impulsi e nella capacità di tollerare le frustrazioni e di modulare la reazione emotiva. Nella dimensione interpersonale egli è sembrato assumere comportamenti orientati al controllo e alla dipendenza reciproca. Il signor CP_1 è parso non riuscire a differenziare il proprio investimento affettivo relativamente a moglie e figlio e di conseguenza egli è sembrato poco capace di riconoscere al giglio proprie necessità e vissuti, distinti da quelli materni, con relativa scarsa sincronizzazione con gli stati emotivi del bambino. La negazione e minimizzazione portata avanti dal signor CP_1 circa le proprie condotte aggressive e persecutorie nei confronti della ex moglie va ad accentuare questa li sintonizzazione e, in associazione con le ridotte capacità riflessivo-introspettive, influenza negativamente l'adeguatezza del suo funzionamento come genitore". Alla luce di quanto precede, appare conforme all'interesse del minore stabilire l'affido esclusivo c.d. rafforzato alla madre con collocamento presso la stessa, come peraltro risulta allo stato attuale, tenuto conto dell'impossibilità per le parti di interagire tra di loro, anche solo in minima parte nell'interesse del minore, e dell'assenza di ogni contatto tra il padre e il bambino, che allo stato rifiuta categoricamente di incontrarlo.
Nulla deve essere disposto in merito alla casa coniugale, avendo la parte ricorrente cambiato residenza negli anni.
In punto di regolamentazione dei rapporti padre-minore.
Ritiene il Collegio che, per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre, occorra rispettare la richiesta del minore allo stato di non incontrarlo. Qualora il bambino se la sentirà, e il padre ne farà richiesta, dimostrando di voler seriamente riprendere i rapporti con il figlio, i rapporti saranno regolamentati dal Servizio sociale del luogo di residenza del minore (allo stato SS) che ne stabilirà modalità e tempistiche.
In punto di obbligo di mantenimento.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente risulta avere un reddito di circa 22.150,94 lordi come emerge dal CU del 2025. La stessa percepisce l'AAUU al 100%. Il resistente lavora come operaio e ha percepito nell'anno 2024 reddito medio mensile netto di euro 1200, 1300 se calcolato su 12 mensilità, vive in locazione con canone mensile di euro
500,00 circa.
Alla luce di quanto precede, appare congruo al Collegio porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Monza.
L'importo del contributo al mantenimento ordinario è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In ordine alle spese. Il riconoscimento dell'addebito comporta la condanna alle spese sostenute da parte ricorrente a carico di parte resistente, però solo nella misura del 50% nella somma indicata in dispositivo, nonché il compenso per il curatore speciale nella misura del 100%; per il restante 50% delle spese sostenute da parte ricorrente, alla luce della parziale soccombenza della stessa e del suo comportamento processuale, comunque non pienamente collaborativo, anche con i Servizi sociali, nel preminente interesse del minore lespese, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 7140/2021 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1
[...] n. 09/01/1967 PERÙ e Controparte_1
o contratto matrimonio in
2. pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1
Persona_4 n. Milano il 3. affida in via esclusiva c.d. rafforzata il minore o, sanitario,
3.4.2013 alla madre, che avrà facoltà di adottare educativo, di residenza, compresa la facoltà di richiedere documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che il minore risulti collocato presso la madre;
5. dispone che la regolamentazione del diritto di visita del padre sia a cura del Servizio sociale del luogo di residenza del minore con modalità protette e osservate, nell'eventualità in cui il minore si renda disponibile a riprendere la relazione con il padre;
5. dispone che l' CP_5 sia integralmente riscosso dalla madre;
5. rigetta la richi rdine di protezione;
6. pone a carico del padre l'obbligo di mantenimento nella misura di euro 180, suscettibili di rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
10. Condanna il resistente a pagare a favore dell'avvocato di parte ricorrente antistatario i suoi compensi nella misura del 50% pari a euro 2905,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
condanna il resistente a pagare a favore del curatore speciale avv. Controparte_3 la somma di euro 1650,00, oltre spese generali al 15% CPA e Iva;
compen ese.
11) Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Servizio sociale di LL SA (luogo di formale residenza del minore) e di SS (luogo di domicilio del minore).
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025. Il Presidente
RA GG
Il Giudice est.
EL ED BO
RE PUBBLICA ALINA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA GAGGIOTTI Presidente dott. EL ED BORDIERI Giudice rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7140/2021 promossa da: C.F. 1 ) n. Parte_1 (CF: iciliata TI Pt_2 presso il suo in Milano C/CSF via Cesare Battisti n. 21
RICORRENTE
contro C.F. 2 n. 16/11/1967 Pt_2 con (CF: Controparte_1
, resso il suo studi eletti
RESISTENTE
e con l'intervento del
- IN PERSONA DELPUBBLICO MINISTERO PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Controparte_2 rappresentato dal Curatore speciale avv. Federica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 ottobre 2025 nei seguenti termini: per parte ricorrente:
1. pronunciare sentenza di separazione tra le parti per fatto addebitabile al resistente, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. affidare in via esclusiva alla madre il figlio minore Persona_1 con collocamento abituale presso la stessa;
3. disporre a carico del padre il mantenimento del figlio nell'importo attuale già in essere con rivalutazione;
4. porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come previsto dal protocollo della C.A. di Milano;
5. disporre che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre avvenga in luogo protetto solo a fronte di disponibilità del minore stesso;
6. mantenere il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, come casa e lavoro;
7. condannare il resistente in favore della ricorrente all'addebito per gravi maltrattamenti fisici e psicologici causa della presente separazione e mantenuti in corso di causa per i quali sono stati adottati misure di protezione verso la ricorrente in costanza attuale: addebito da valutarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero equa;
8. porre a carico esclusivamente del resistente eventuali spese che dovranno essere corrisposte alla curatrice nominata per il minore, tenendo esente la ricorrente;
9. Spese della presente causa da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario.
Parte resistente: pronunciare sentenza di separazione dei coniugi: a) respingendo la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto, assolvendo il resistente;
b) disponendo che il minore venga affidato al Comune Persona_2 territorialmente competente in ragione del luogo di residenza, con collocamento presso la madre, rigettando la richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre ex adverso formulata;
c) disponendo che il padre possa vedere il figlio minore in ambiente protetto, in tempo e luogo da concordarsi da parte dei servizi col padre;
d) ponendo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 150,00 mensili, con ripartizione delle spese mediche, scolastiche, straordinarie, sportive e ricreative secondo il protocollo del Tribunale di Monza, rigettando la richiesta di aumento della misura di detto contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente.
2) Con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti circa l'affidamento del minore e le modalità e i tempi di incontro tra padre e figlio, si chiede che il Giudicante voglia dispor l'audizione personale di quest'ultimo, considerato che il giovane Persona_2 ha compiuto i 12 anni di età.
Il curatore speciale del minore, avv. Controparte_3 :
1) valutare di disporre che il mino sia affidato in via esclusiva Persona_1
alla madre con collocamento abituale
2) disporre che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre avvenga in luogo protetto e solo a fronte di disponibilità del minore stesso. Motivi della decisione
Premesso che:
Controparte_1 hanno Parte_1 e contratto matrimonio in data 20 giugno 2008 in Pt_2 Controparte_4
Per_3 -;
a Milano il 3.4.2013; è nato Persona_4 con ricorso deposi Parte_1 chiedeva la separazione, esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa del comportamento aggressivo nei suoi confronti a partire dal 2018, tramite umiliazioni, insulti e percosse alla donna;
riferiva in particolare di un episodio avvenuto il 24.7.2021 nel quale sarebbe stata minacciata con un coltello, colpita con un pugno al viso e con un bastone appendiabiti alla gamba sinistra;
per tale episodio la donna sporgeva querela di cui vi è copia agli atti, nonché certificato medico;
la donna e il figlio venivano quindi collocati in comunità protetta;
contestualmente al ricorso per separazione veniva presentato un ricorso presso il Tribunale per i minorenni di Milano con richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché un ricorso ex art.342 bis 736 bis c.p.c. con richiesta di
-
emissione di ordine di protezione (accolto il 27 settembre 2021), in cui si disponeva - in particolare - l'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico di CP_1
[...] con incarichi ai servizi di monitoraggio e approntamento di idonei inte attivando se del caso lo spazio neutro, obbligo di corrispondere 80,00 euro mensili;
in sede di ricorso per separazione giudiziale la signora chiedeva: separazione personale con addebito al marito, affido esclusivo dei figli alla madre, con incontri con il padre solo in Spazio neutro;
collocamento dei figli presso la madre;
a carico del padre obbligo di mantenimento di euro 1300;
- in data 18.5.2022 la ricorrente depositava deduzioni per la trattazione scritta del procedimento rinnovando le proprie richieste già formulate nel ricorso;
in data 29 giugno 2022 il Tribunale di Monza emetteva ordinanza con la quale, prendendo atto della mancata costituzione del resistente,
Osservava preliminarmente che nei confronti di Parte_3
[...] non dovevano essere presi provvedim do la ragazza figlia del resistente;
inoltre statuiva che: alla luce della documentazione in atti il resistente risultava aver posto in essere episodi di maltrattamento e violenza nei confronti della donna, anche alla presenza dei figli;
che tale circostanza consentiva di dubitare, allo stato, delle capacità genitoriali del CP_1 e comunque in attesa dell'esito delle indagini psicosociali da parte
-
dell'impossibilità di instaurare un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, affidando in via esclusiva alla madre del figlio minore con collocazione abitativa presso la stessa;
incontri con il padre alla presenza di un operatore del Servizio, su richiesta del Gomez e previa verifica dell'interesse e del gradimento da parte del minore stesso;
assegnazione della casa familiare sita in LL SA via Marcello Zaffoni n. 5 alla madre (che in quel momento si trovava in comunità protetta con il figlio); autorizzava i coniugi a vivere separati;
poneva a carico di Controparte_1 la somma di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straord incaricava i Servizi sociali del Comune di LL SA di svolgere indagini sul nucleo familiare;
-occorre rilevare come dalla relazione dei Servizi sociali del gennaio 2023 emergeva che a gennaio 2022 il Servizio sociale aveva attivato gli incontri in Per_5 neutro padre-figlio, che si svolgevano in un clima tranquillo;
gli incontri si interrompe provvisamente nel mese di aprile 2022 a causa di una importante malattia del sig. CP_1 che veniva ricoverato in ospedale;
i Servizi sociali, nei mesi successivi, tentavano di mettersi nuovamente in contatto con il sig. CP_1 senza, tuttavia riuscire a ricominciare gli incontri con il figlio, rappresentan mo esigenze lavorative, precarietà economica ed abitativa;
nel mese di ottobre 2022 riuscivano a contattare la signora che riferiva di aver cambiato casa, di lavorare come ausiliaria socio sanitaria e di non avere tempo di recarsi ai servizi;
allo stesso modo il sig. non era più rintracciabile;
CP_1 prile 2022 il TM respingeva la domanda di decadenza della madre;
-ne
- in data 17 aprile 2023 veniva depositata memoria integrativa da parte della ricorrente;
in essa rappresentava di essersi trasferita a SS;
che il sig. CP_1 incurante delle misure adottate nei suoi confronti, si sarebbe reso responsabile di azi essive alla presenza del minore;
l'uomo non avrebbe mai versato il mantenimento, rappresentando che l'arretrato all'epoca ammontava a euro 1359,00; chiedeva di adeguare l'ammontare del mantenimento a euro 250,00 con versamento diretto dal datore di lavoro alla madre;
- in data 6 maggio 2023 il resistente depositava costituzione semplice, eccependo dapprima la nullità delle notifiche del ricorso, poi in ogni caso nel merito contestando le circostanze dedotte dalla moglie - e rappresentando che la crisi coniugale è stata determinata in parte anche dal diverso approccio dei coniugi nei confronti di Pt_3 figlia della sola ricorrente (e di altro padre); osservava che il convenuto, allo dalla casa familiare con provvedimento del 27 settembre 2021 si è trovato a vivere per strada e ciononostante ha continuato a versare il mantenimento per il figlio;
che nel corso degli anni c'erano state 5/6 occasioni di contrasti accesi tra i coniugi in cui erano venuti alle mani;
che si era trattato di CP_1 che si è sempre solo difeso;
aggressioni reciproche, non su iniziativa del sig. egli non avrebbe mai ostacolato l'esercizio dell' le e non vi sarebbero state manifestazioni di gelosia nei confronti della moglie;
in una occasione, negli anni, durante la colluttazione con la moglie, egli avrebbe riportato lesioni che, tuttavia, non si sarebbe fatto refertare, ma solo fotografare;
una volta compreso che la situazione era sfuggita di mano avrebbe sempre rispettato i provvedimenti giurisdizionali e si sarebbe prestato a vedere il figlio in ambiente protetto, affidandosi ai servizi sociali;
nonostante la propria drammatica situazione (nel 2023 viveva da senzatetto) avrebbe comunque continuato a versare soldi per il mantenimento di riuscendo peraltro a mantenere il proprio lavoro;
lamentava che nel
, 2023 la madre si sa resa irreperibile presso i Servizi sociali, di fatto non consentendo il mantenimento del rapporto padre- minore;
Chiedeva pertanto: affido all'Ente del minore, per consentire il ripristino del rapporto padre- figlio e concorso al mantenimento nella misura di euro 150,00; visite protette con il figlio inizialmente rimettendo ai Servizi sociali di stabilirne la durata e con possibilità di tenerlo presso di sé a settimane alterne, oltre 15 giorni consecutivi durante le ferie estive e, ad anni alterni, durante le festività scolastiche, natalizie o pasquali, assegnazione al padre della casa coniugale, essendosi la madre allontanata;
respingere la domanda di addebito;
-il 18 maggio 2023 si svolgeva una prima udienza, rinviata al 20 giugno 2023 preceduta da note scritte su quanto dedotto dalle parti nella precedente udienza;
nel frattempo pervenivano parte degli atti d'indagine disposti dalla Procura di Monza nel proc. pen. 4836/2021 R.G.
N.R. mod. 21;
- con ordinanza del 7.8.2023 il Giudice confermava i provvedimenti presidenziali del 5 luglio 2022 con maggior restrizione delle visite, da svolgersi esclusivamente in spazio neutro e ponendo a carico del resistente un obbligo di mantenimento pari e auro 150,00 come da proposta dello stesso CP_1 veniva disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che venivano depositate dalle parti in data 18.10.2023: la ricorrente si riportava nella alle conclusioni già formulate, mentre il resistente chiedeva che le parti comparissero personalmente davanti al Giudice per essere sentite;
- il 19 gennaio 2024 il resistente depositava memoria integrativa in cui, ribadendo quanto già affermato, negava di essersi recato più volte alla scuola del figlio, ma solo una volta e che comunque, essendo venuto meno il divieto di avvicinamento a far data dell'agosto 2022, tale condotta era legittima;
il padre avrebbe iniziato un percorso trattamentale e di mediazione e si rendeva disponibile a intraprendere un percorso di sopporto alla genitorialità, riportandosi alle conclusioni già formulate;
- in data 24.1.2024 la ricorrente depositava nuovamente memoria integrativa in cui riportava in narrativa la situazione del momento della donna e si riportava alle conclusioni già formulate;
CP_1 riferiva che il- in data 30.1.2024 le parti venivano sentite in udienza: il sig. processo penale era ancora pendente, che stava lavorando e che n posto dove stare presso la Casa della Carità a Milano, che ora stava bene fisicamente;
chiedeva di vedere il figlio presso i Servizi sociali;
la resistente dichiarava di non aver avuto contatti con i Servizi sociali di SS, luogo di attuale residenza, ma di impegnarsi a prendere contatto;
di aver ricevuto il mantenimento in contanti in maniera variabile;
il Giudice, quindi, sollecitava il servizio sociale di SS a mettere a disposizione uno spazio neutro per ripristinare gli incontri padre-figlio; con ordinanza del 16.2.2024 il Giudice revoca l'incarico ai servizi sociali di SS, stante la comunicazione del Servizio sociale di SS che la residenza del minore e del nucleo era a
LL SA;
- in data 27.2.2024 la ricorrente depositava memorie ex art. 183.6 con la quale chiedeva: separazione personale, affido esclusivo dei figli, collocamento presso la madre, diritto di visita del padre in Spazio neutro, obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00, condanna del resistente al pagamento dell'addebito per un importo non inferiore a euro 20.000;
- in data 29.2.2024 il resistente presentava 1° il memoria ex art. 183 c.p.c. e osservava che di fatto la signora abitava a SS e chiedeva pertanto incarico ai SS di SS;
eccepiva la tardività delle prime memorie già rilevate all'udienza del 24.1.2024, osservava come il signore aveva pagato 200,00 euro, anche se era obbligato a pagarne 150,00, che la signora si era sottratta ai Servizi sociali, non garantendo così il diritto di visita del padre;
contestava quanto dedotto in fatto dalla donna, ivi compreso che il resistente fosse persona pericolosa e che fossero necessarie misure protettive;
in data 29.3.2024 la signora presentava memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con richieste istruttorie;
- in data 2.4.2024 la difesa del resistente eccepiva la tardività della richiesta di pagamento dell'addebito (di euro 20.000) in quanto tardiva;
eccepiva la tardività in punto di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di allontanamento;
osservava che vi era stata una remissione di querela da parte di i parte ricorrente;
che l'ordine di allontanamento era stato emesso in assenza della presenza del resistente che non aveva avuto conoscenza in concreto della relativa udienza e che era stato emesso senza la prova della notifica;
- in data 17.4.2024 la ricorrente depositava memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., contestando le questioni procedurali di cui alla memoria del 2.4.2024; nel merito riferiva che il 16 aprile 2024 il difensore della donna sarebbe stato contattato dall'operatrice dello spazio neutro, perché la signora era terrorizzata all'idea di prendere il treno per andare a lavorare, avendo il turno di notte, perché l'uomo continuerebbe a perseguitarla, sollecitando la richiesta di emissione di un divieto di avvicinamento;
chiedeva pertanto l'emissione di un ordine di protezione;
- in data 22.4.2024 il resistente contestava le prove offerte dalla resistente;
- il 10.5.2024 perveniva relazione dei Servizi sociali di LL SA: i servizi evidenziano un sentimento autentico del signore per riallacciare i rapporti con il figlio, ma allo stesso tempo un comportamento assolutamente negante e acritico rispetto alle vicende del passato, con una preoccupante mancanza di problematizzazione;
l'uomo addossava la responsabilità unicamente alla madre, a suo dire desiderosa solo di estromettere il padre dal rapporto con il figlio;
la madre si presentava molto spaventata e timorosa di agiti aggressivi dell'ex compagno;
presentava livelli realmente elevati di iperattivazione e allarme, che apparivano coerenti con il probabile impatto traumatico di eventi del passato e che in quel momento le impedivano di muoversi con serenità, spesso preoccupata di incontrare l'ex marito;
di questa paura era investito anche che ha descritto il padre come persona facile alla perdita di controllo, spesso imprev e e che diveniva fisicamente e verbalmente aggressivo quando si arrabbiava;
il bambino si presentava maturo, legato alla madre e al nucleo che ne costituiscono i principali punti di riferimento affettivi;
la relazione con la madre funziona in modo positivo;
era apertamente spaventato che il padre potesse fare male alla madre, che a sua volta le impediva di giocare fuori con gli amici timorosa che si presentasse il padre;
chiedeva di incontrare il padre unicamente in spazio neutro;
- il 22.5.2024 l'udienza non veniva svolta per impedimento di parte ricorrente;
- il 28.5.2024 l'udienza si svolgeva da remoto: la parte ricorrente chiedeva misure protettive;
il padre negava di seguire la donna;
il suo difensore chiedeva CTU e si opponeva alla richiesta di ordine di allontanamento;
con ordinanza del 28.5.2024 il GI dava incarico ai Servizi sociali di regolare gli incontri padre-figlio in spazio neutro;
rigettava l'ordine di protezione;
rigettava la CTU e ammetteva un unico testimone di parte ricorrente, rinviando all'udienza del
13.11.2024 (dove nomina un interprete e rinvia per l'audizione al 5.3.2025) - in data 18.6.2024 l'avvocato della donna comunicava che l'uomo fuori dallo spazio neutro avrebbe seguito la figlia della ricorrente e il proprio figlio, che si sarebbero spaventati;
- l'uomo in data 8.5.2024 ha riportato una condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione in rito abbreviato per maltrattamenti e due episodi di lesioni, che allo stato non risulta passata in giudicato;
- in data 12.7.2024 si costituiva il curatore speciale avv. Ongaro;
- in pari data la parte ricorrente presentava istanza di revoca/ricusazione del curatore speciale, motivando nei seguenti termini: “per evidente conflitto di interessi tra il proprio incarico e la volontà di essere garantita nel proprio compenso con il gratuito patrocinio a nome del figlio, che presuppone un conflitto anche potenziale tra madre e figlio";
-all'udienza del 17.7.2024 parte ricorrente e curatore speciale insistevano perché venisse disposto ordine di protezione;
il curatore depositava uno scambio di mail con l'operatrice dello Spazio neutro dal quale si evinceva che il bambino è sereno con la madre e non vuole più incontrare il padre, raccontando il fatto che il padre aggredisse la madre e dicesse parolacce contro di lei e che tutti urlavano;
i minori a quel punto spesso si chiudevano in bagno e aspettavano che tutto finisse;
in una occasione nel 2022 sarebbe stato il bambino a chiamare i Carabinieri;
- il 20 agosto 2024 il Giudice istruttore disponeva: affido all'Ente (nel comune di LL SA), collocamento presso la madre;
incarichi all'Ente di valutazione psicodiagnostica e interventi volti a ripristinare il rapporto tra il padre e il figlio, garantendo incontri quantomeno bimensile, con modalità protette e osservate;
disponeva il divieto di avvicinamento del sig. alla madre, alla casa di abitazione e al luogo di lavoro, nonché al figlio minore, CP_1 luoghi dallo stesso abitualmente frequentati, salvo per gli incontri organizzati dai Servizi;
- in data 22 agosto 2024 il difensore di parte ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che la signora avrebbe subito un'aggressione da parte del sig. CP_1 e avrebbe rischiato di essere buttata sotto il treno (per il quale vi è proc. pe
Milano con il numero 27728/2024 R.G.N.R.); per tale fatto parte resistente sarebbe sottoposto a una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico;
- in data 28.10.2024 perveniva relazione del Servizio sociale dal quale si evinceva che in ragione del rifiuto del minore di incontrare il padre non c'erano i presupposti per attuare lo spazio neutro;
in data 14.2.2025 il Servizio sociale di LL SA depositava un'ulteriore relazione, che dava conto che erano state effettuate le valutazioni psicodiagnostiche;
-con provvedimento del 30.7.2025 il Giudice Istruttore -, ritenuta la causa matura per la decisione, revocava le prove già ammesse e rinviava per la precisazione delle conclusioni a trattazione scritta in data 1.10.2025.
- in data 29.9.2025 perveniva relazione di aggiornamento in cui si dava atto che la madre risultava accudente e in grado di gestire il minore;
la stessa gode di una buona rete famigliare di supporto;
il padre invece, a fronte del rifiuto del minore di incontrarlo in spazio neutro, non aveva mantenuto più i contatti con il servizio;
in data 30.9.2025 veniva svolta udienza a trattazione scritta, nella quale le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che ritiene il Tribunale che la richiesta di audizione del minore formulata da parte resistente, avendo lo stesso compiuto 12 anni nel corso del lungo processo, appare tardiva in quanto formulata in fase di precisazione delle conclusioni;
nel caso di specie, peraltro, non opportuno procedere all'ascolto del minore, già coinvolto nelle vicende dei genitori concernenti la separazione e in più occasioni convocato dal Servizio sociale.
In punto di separazione.
Ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015). Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo - ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
In punto di addebito.
Dagli atti risulta che la ricorrente ha sporto diverse denunce nei confronti del marito a seguito di aggressioni, pedinamenti e minacce subite dallo stesso, ed in particolare dagli atti risultano pendenti un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano e tre procedimenti davanti alla Tribunale di Monza, due in fase di indagini nel 2024 (il proc. pen. 5059/2023 e il 7854/2024) e uno definito con sentenza di condanna (n. 4836/2021 mod. 21 R:G:N.R).
Rispetto al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano risulta essere stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento, tuttora in atto e il processo pende in fase di dibattimento.
Alla luce dei fatti prospettati da parte ricorrente, della produzione documentale in atti e del comportamento processuale delle stesse, ritiene il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del resistente, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale. Premesso ciò, quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente, occorre rilevare come la stessa non sia stata supportata da adeguato e idoneo dato probatorio circa la sussistenza del danno (che per giurisprudenza non è in re ipsa nel riconoscimento dell'addebito) e circa il nesso eziologico tra la condotta attribuita al resistente e il danno solo allegato da parte ricorrente.
In ordine alla richiesta di applicazione dell'ordine di protezione. Osserva il Collegio che la pendenza del procedimento penale nell'ambito del quale risulta essere applicata una misura cautelare personale nei confronti del marito con strumentazione atta a segnalare eventuali violazioni appare sufficiente e in ogni caso assolutamente efficace per garantire l'incolumità della donna.
In punto di affido.
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di Persona_1
[...] formulate dalle parti.
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Sequesta è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
La ricorrente a sostegno della domanda di affidamento esclusivo del minore a sé ha rappresentato di essere stata vittima di violenza durante il matrimonio. Agli atti risulta una condanna per maltrattamenti a carico del padre.
Dalle relazioni dei Servizi sociali emerge che la madre si è sempre mostrata idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale e accudente nei confronti del bambino, risultando la stessa essere oggi unica figura genitoriale di riferimento del minore;
il minore in particolare vive serenamente insieme alla madre e alla zia materna che risiede con loro. La famiglia mantiene una buona rete di rapporti con la famiglia d'origine; quanto al padre lo stesso risulta non aver più mantenuto i rapporti con i Servizi dalla comunicazione della decisione del bambino di non incontrarlo più avvenuta a ottobre 2024. Inoltre, dalla valutazione psicodiagnostica del padre emerge come “i racconti e le affermazioni paiono indicare modalità di pensiero e di azione
.
.
.
caratterizzate da una seria mancanza di consapevolezza relativamente sia a se stesso sia nei confronti degli altri. Questa mancanza di consapevolezza si traduce in una incapacità di riflettere in generale e in modo critico, di uscire da una prospettiva molto autocentrata e di cogliere in modo differenziato i vissuti e i bisogni degli altri;
ne deriva un assetto centrato sulla negazione delle proprie responsabilità e sulla resistenza a comprendere gli effetti delle sue azioni e a modificare le proprie strategie di intervento e di coping. Nel suo funzionamento di personalità si sono riscontrate inoltre significative carenze nella capacità di autoregolazione emotiva e di controllo degli impulsi e nella capacità di tollerare le frustrazioni e di modulare la reazione emotiva. Nella dimensione interpersonale egli è sembrato assumere comportamenti orientati al controllo e alla dipendenza reciproca. Il signor CP_1 è parso non riuscire a differenziare il proprio investimento affettivo relativamente a moglie e figlio e di conseguenza egli è sembrato poco capace di riconoscere al giglio proprie necessità e vissuti, distinti da quelli materni, con relativa scarsa sincronizzazione con gli stati emotivi del bambino. La negazione e minimizzazione portata avanti dal signor CP_1 circa le proprie condotte aggressive e persecutorie nei confronti della ex moglie va ad accentuare questa li sintonizzazione e, in associazione con le ridotte capacità riflessivo-introspettive, influenza negativamente l'adeguatezza del suo funzionamento come genitore". Alla luce di quanto precede, appare conforme all'interesse del minore stabilire l'affido esclusivo c.d. rafforzato alla madre con collocamento presso la stessa, come peraltro risulta allo stato attuale, tenuto conto dell'impossibilità per le parti di interagire tra di loro, anche solo in minima parte nell'interesse del minore, e dell'assenza di ogni contatto tra il padre e il bambino, che allo stato rifiuta categoricamente di incontrarlo.
Nulla deve essere disposto in merito alla casa coniugale, avendo la parte ricorrente cambiato residenza negli anni.
In punto di regolamentazione dei rapporti padre-minore.
Ritiene il Collegio che, per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre, occorra rispettare la richiesta del minore allo stato di non incontrarlo. Qualora il bambino se la sentirà, e il padre ne farà richiesta, dimostrando di voler seriamente riprendere i rapporti con il figlio, i rapporti saranno regolamentati dal Servizio sociale del luogo di residenza del minore (allo stato SS) che ne stabilirà modalità e tempistiche.
In punto di obbligo di mantenimento.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente risulta avere un reddito di circa 22.150,94 lordi come emerge dal CU del 2025. La stessa percepisce l'AAUU al 100%. Il resistente lavora come operaio e ha percepito nell'anno 2024 reddito medio mensile netto di euro 1200, 1300 se calcolato su 12 mensilità, vive in locazione con canone mensile di euro
500,00 circa.
Alla luce di quanto precede, appare congruo al Collegio porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Monza.
L'importo del contributo al mantenimento ordinario è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In ordine alle spese. Il riconoscimento dell'addebito comporta la condanna alle spese sostenute da parte ricorrente a carico di parte resistente, però solo nella misura del 50% nella somma indicata in dispositivo, nonché il compenso per il curatore speciale nella misura del 100%; per il restante 50% delle spese sostenute da parte ricorrente, alla luce della parziale soccombenza della stessa e del suo comportamento processuale, comunque non pienamente collaborativo, anche con i Servizi sociali, nel preminente interesse del minore lespese, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 7140/2021 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1
[...] n. 09/01/1967 PERÙ e Controparte_1
o contratto matrimonio in
2. pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1
Persona_4 n. Milano il 3. affida in via esclusiva c.d. rafforzata il minore o, sanitario,
3.4.2013 alla madre, che avrà facoltà di adottare educativo, di residenza, compresa la facoltà di richiedere documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che il minore risulti collocato presso la madre;
5. dispone che la regolamentazione del diritto di visita del padre sia a cura del Servizio sociale del luogo di residenza del minore con modalità protette e osservate, nell'eventualità in cui il minore si renda disponibile a riprendere la relazione con il padre;
5. dispone che l' CP_5 sia integralmente riscosso dalla madre;
5. rigetta la richi rdine di protezione;
6. pone a carico del padre l'obbligo di mantenimento nella misura di euro 180, suscettibili di rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
10. Condanna il resistente a pagare a favore dell'avvocato di parte ricorrente antistatario i suoi compensi nella misura del 50% pari a euro 2905,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA;
condanna il resistente a pagare a favore del curatore speciale avv. Controparte_3 la somma di euro 1650,00, oltre spese generali al 15% CPA e Iva;
compen ese.
11) Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Servizio sociale di LL SA (luogo di formale residenza del minore) e di SS (luogo di domicilio del minore).
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025. Il Presidente
RA GG
Il Giudice est.
EL ED BO