Art. 282.
(Divieto di entrata nel territorio dello Stato).
E' vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.
(Divieto di entrata nel territorio dello Stato).
E' vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.